di Redazione
La Regione Campania con l’ordinanza n. 37 del 22 aprile 2020 autorizza, a decorrere da lunedì 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, la possibilità di consegnare cibo e bevande a domicilio da parte di ristoranti, bar, pub, pizzerie e pasiccerie, riattivando in parte l’anello terminale della filiera brassicola e agroalimentare, completamente fermo da inizio pandemia.
L’ordinanza prevede delle fasce orarie prestabilite e differenziate tra bar, pasticcerie e altre attività ricettive. Pertanto il servizio potrà essere attivo dalle 7,00 alle 14,00 per bar e pasticcerie e dalle 16,00 alle 22,00 per tutte le altre attività (ristoranti, pub, pizzerie).
Il servizio è consentito con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi.
E’ fatto obbligo, per gli esercenti e gli operatori impegnati nelle attività, di osservare le misure di sicurezza e precauzionali prescritte nel protocollo allegato all’ordinanza.
In sintesi:
- rispetto di tutte le norme HACCP
- sanificazione dei locali ripetuta e costante
- distanza di sicurezza tra i dipendenti nelle postazioni di lavoro
- obbligo per i datori di lavoro di fornire gli appositi dispositivi di protezione (mascherine, guanti, camici e sovra-scarpe)
- limitato l’accesso dei fornitori per evitare il contatto con i dipendenti (fasce orarie), favorendo la trasmissione della documentazione di trasporto per via telematica
- per la consegna, deve essere mantenuta una separazione dei locali di preparazione di cibo da quelli destinati al ritiro da parte dei fattorini
Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) nonchè, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni).