di Area Legislativa
Il Presidente della Regione ha firmato l’ordinanza con la quale vengono stabilite le disposizioni per la vendita di cibo da asporto.
La vendita di cibo da asporto è consentita, oltre che negli esercizi commerciali di cui alla legge regionale 12/1999, anche negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 1/2006, nonché da parte degli imprenditori artigiani e industriali in possesso di idonea registrazione sanitaria ai sensi del Regolamento 852/2004/CE, nei locali di produzione o ad essa adiacenti.
La vendita è permessa nel rispetto delle seguenti misure:
– la vendita per asporto è effettuata previa ordinazione on-line o telefonica
– gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengono su appuntamento, dilazionati nel tempo allo scopo di evitare assembramenti all’esterno
– nel caso di una pluralità di avventori in attesa all’esterno, deve essere rispettato il distanziamento di almeno un metro, con uso da parte degli stessi di guanti e mascherina o altro mezzo protettivo idoneo che garantisca la copertura di naso e bocca
– all’interno del locale è consentita la presenza di un cliente alla volta munito di guanti e mascherina o altro mezzo protettivo idoneo che garantisca la copertura di naso e bocca con uno stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce
– nei locali o parti di locali destinati alla vendita i gestori indossano guanti e mascherine e mettono a disposizione dei clienti gel igienizzante, posto in luogo ben visibile
– è da privilegiare, in ogni caso, la consegna a domicilio dei prodotti, previa prenotazione telefonica o on line.
L’Ordinanza vieta ogni forma di consumo del cibo all’interno dei locali e all’esterno in prossimità dei medesimi.