di Area Legislativa
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo e discusso DPCM del 3 dicembre 2020 con il quale il Governo ha introdotto nuove e più restrittive regole per il periodo natalizio.
Il nuovo DPCM 3/12/2020 va ad affiancare il Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n. 158 (il c.d. Decreto Natale) recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” che contiene, tra le altre cose, il calendario del periodo natalizio con le limitazioni previste per fronteggiare l’emergenza sanitaria.
Per il periodo natalizio quindi sono in vigore, già da oggi, le limitazioni relative all’emergenza pandemica Coronavirus, preannunciate dal Governo e, nel dettaglio quelle di seguito riassunte:
- dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute);
- sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;
- dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria;
- il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.
Il DPCM che entra in vigore oggi stesso e resterà in vigore 50 giorni (fino al 15 gennaio 2021) ha una struttura analoga a quella del DPCM del 3/11/2020 costituita da 14 articoli in cui sono definite le limitazioni per tutto il territorio nazionale definito zona gialla e:
- per quelle Regioni che caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto sono definite come nel precedente DPCM zone arancioni;
- per quelle Regioni che caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto sono definite come nel precedente DPCM zone rosse.
Nel dettaglio riassumiamo qui di seguito, le limitazioni più specifiche che riguardano direttamente gli attori di filiera più interessati ovvero il comparto della ristorazione, gli hotels e le località sciistiche.
Nello specifico:
- resta in vigore il “coprifuoco” notturno dalle 22.00 alle 5.00, con l’eccezione della notte di capodanno durante la quale sarà esteso fino alle 7.00 della mattina del 1° gennaio;
- veglione di fine anno in camera per chi deciderà di passare il 31 notte in albergo. Resta infatti consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti;
- fino al 6 gennaio 2021, l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio è consentito fino alle ore 21.00;
- nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili;
- resta valida l’eccezione per le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole e tra gli esonerati vengono di inserite anche le rivendite di prodotti agricoli e florovivaistici;
- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00;
- consumo al tavolo consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
- dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
Vengono confermate le attuali ulteriori limitazioni per le Regioni che sono classificate a rischio arancione e rosso. Cambiano, invece, le regole per la permanenza in una classe di rischio piuttosto che in un’altra. È previsto che il Ministero della Salute debba, ogni settimana, verificare il permanere dei presupposti per la classificazione nella fascia di rischio e provvedere con ordinanza all’aggiornamento dell’elenco delle Regioni che si collocano in uno scenario rosso o arancione.
- zona arancione le Regioni Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria;
- zona rossa le Regioni Abruzzo, Campania, Toscana, Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano.