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Decreto Riaperture: le misure dal 26 aprile

Il cronoprogramma delle ripartenze nel rispetto delle esigenze di contrasto alla pandemia.

[…] E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”. 

E’ innanzitutto necessario precisare che il testo del decreto legge scandisce il cronoprogramma per la graduale rimozione delle restrizioni alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna vaccinale.

Tra i provvedimenti che più riguardano da vicino la filiera brassicola agroalimentare c’è la riapertura di tutte le attività commerciali legate alla ristorazione.

Dal 26 aprile in zona gialla è infatti consentita l’attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti (il c.d. coprifuoco attualmente in vigore fino alle ore 22:00). Nessun limite di orario invece per la ristorazione negli alberghi e in ulteriori strutture ricettive, ma solo ai clienti che risultino ivi alloggiati.

Dal 1° giugno sarà consentito usufruire anche delle sale interne ma solo nella fascia oraria dalle 5:00 alle 18:00, limitando così la capienza delle attività per aperitivi e cene consentiti solo all’esterno.

Il decreto prevede che le attività già oggetto di anteriori restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati, o da adottare, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in base ai criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

E’ da evidenziare che il decreto legge proroga lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021. Tale condizione si riflette naturalmente sulla permanenza del coprifuoco che sembra essere una misura iniqua e troppo restrittiva se si considera la recente ammissione da parte del Governo – e supportata da dati scientifici – dell’assenza di contagiosità all’aperto. La misura è attualmente oggetto di una prossima e verosimile revisione da parte delle Istituzioni che, come Associazione di categoria, auspichiamo possa avvenire nel più breve tempo possibile. Infatti la persistenza del coprifuoco sembra riferirsi più a una diatriba politica che a una reale necessità di contenimento della pandemia.

Contrariamente a quanto previsto dalle bozze del nuovo decreto, non ci sarà la riapertura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi in zona gialla, inizialmente prevista per il 15 maggio. Nella versione definitiva del provvedimento il riferimento alla riapertura delle gallerie e dei parchi commerciali nel weekend è stato eliminato.

Una delle novità più rilevanti della norma è l’introduzione delle “certificazioni verdi Covid-19” che attestano lo stato di avvenuta vaccinazione contro il virus, ovvero la guarigione dall’infezione, o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida soltanto per le 48 ore successive. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’UE sono riconosciute come equipollenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’UE.

Le zone gialle saranno sottoposte alle misure per le stesse previste ma con qualche novità. Sarà consentito un solo spostamento al giorno per andare a trovare parenti e amici tra le 5 e le 22 in massimo 4 persone oltre ai minorenni sui quali si esercita la responsabilità genitoriale. Visite libere e senza restrizioni a partire dal 16 giugno.

Medesimo spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione entro il medesimo comune. Non sono consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.

Dal 26 aprile sono altresì consentiti gli spostamenti tra le Regioni nelle zone bianca e gialla. Alle persone dotate della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa. 

Sempre dal 26 aprile in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in ulteriori locali ovvero spazi, anche all’aperto, sono svolti unicamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia salvaguardato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

La capienza consentita non può superare il 50% di quella massima autorizzata, e il numero massimo di spettatori non può superare 1.000 per gli spettacoli all’aperto e 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ciascuna sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti.

Rimangono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile tutelare il rispetto di tali condizioni. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà permettere la presenza anche di un numero superiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del CTS e delle linee guida.

Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere, dal 1° luglio dei convegni e dei congressi. È consentito svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare alle fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

Dal 1° luglio in zona gialla sono consentite le attività dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento.

Una menzione particolare che coinvolgerà anche l’indotto agroalimentare è la riapertura di scuole e università. Dal 26 aprile e fino al termine dell’anno scolastico corrente, è garantito in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento di nidi, materne, primarie, secondarie di primo grado e, per almeno il 50% degli studenti, delle secondarie di secondo grado.

Nella zona rossa l’attività didattica in presenza è assicurata fino a un massimo del 75% degli studenti ed è garantita la possibilità di svolgere attività in presenza ove sia necessario l’impiego di laboratori, ovvero per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70% degli studenti, fino al 100%. 

Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno. 

Link al Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52