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Bonus Lazio Km 0

Stanziati 10 milioni di euro per la filiera agroalimentare

Da oggi 7 febbraio 2022 è possibile accedere alla seconda edizione del Bando Bonus Km 0 della Regione Lazio a favore della filiera agroalimentare. Un’iniziativa che riguarda anche i birrifici laziali che producono e imbottigliano birra artigianale all’interno della Regione e i numerosi operatori economici e commerciali di settore.

Il bando prevede un contributo a fondo perduto a titolo di rimborso pari al 50% della spesa effettuata per l’acquisto di prodotti laziali DO, IG e PAT (elencati nel testo del bando), latte fresco bovino del Lazio, acque minerali e birre artigianali prodotte e imbottigliate nel Lazio.

L’importo del contributo varia da un minimo di 1.000 euro, a fronte di una spesa di almeno 2.000 euro, a un massimo di 10.000 euro per una spesa pari ad almeno 20.000 euro.

Gli aiuti sono concessi in regime di “de minimis” nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti e alla disciplina sugli aiuti di Stato. I contributi “de minimis” sono aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza.

L’acquisto deve essere dimostrato mediante la presentazione delle relative fatture, in cui devono essere correttamente indicati i prodotti con la loro denominazione. Il Bando è del tipo “a sportello”, ovvero le domande pervenute regolarmente e ritenute ammissibili saranno valutate e liquidate fino alla concorrenza del plafond economico. Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura telematica, compilando il modulo online e allegando la documentazione richiesta nel bando. Sarà consentito presentare fino a un massimo di due domande, riferite ad acquisti differenti e sino al raggiungimento dell’importo massimo concedibile per singola impresa. Ognuna delle due domande potrà riportare un massimo di quattro fatture.

I beneficiari sono le imprese con sede nel Lazio che abbiano come attività primaria uno dei 38 codici ATECO elencati nel bando, che comprendono attività di ristorazione (ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, ristorazione ambulante), alloggio (alberghi, agriturismi), produzione alimentare (panetteria, pasticceria, gelati), commercio al dettaglio di alimenti e bevande.

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Decreto Festività

Le nuove regole in vigore dal 25 dicembre 2021.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021 (c.d. Decreto Festività) che introduce ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. 

Green Pass

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre il periodo minimo per la somministrazione della terza dose viene ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Mascherine

Dalla data d’entrata in vigore del provvedimento fino al 31 gennaio 2022 è obbligatorio:

  • indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
  • indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
  • indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.

Ristoranti e locali al chiuso

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza, prevista ad oggi al 31 marzo 2022, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 vaccinati o guariti (c.d. Super Green Pass). La stessa regola vale per consumare al tavolo, oppure per sedersi al ristorante. Tuttavia, non c’è invece alcuna limitazione per il numero delle persone che possono sedersi allo stesso tavolo. Obbligatorio indossare la mascherina quando ci si alza, il distanziamento sociale e la consultazione online dei menù che dovranno essere messi a disposizione dai ristoratori. Nei locali dove non ci sono posti a sedere devono essere previsti ingressi contingentati. Inoltre, fino al 31 gennaio 2022 è vietato consumare cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri, stadi e nei palazzetti in occasione degli eventi sportivi.

Eventi, feste, discoteche

Dall’entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 gennaio 2022:

  • sono vietatigli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
  • saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e RSA

Dal 30 dicembre fino alla cessazione dello stato di emergenza è possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

Estensione del Green Pass

Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

Estensione del Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio, il Super Green Pass diventa obbligatorio anche per:

  • piscine, palestre e sport di squadra;
  • musei e mostre;
  • centri benessere al chiuso;
  • centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia) al chiuso;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Negli altri luoghi rimane sufficiente il Green Pass base, quindi quello che ottenuto tramite tampone negativo.

Non ci sono tantissime novità per quanto riguarda i viaggi, se non che il Decreto prevede un’attività di screening per chi rientra dall’estero oltre alle regole già in vigore,

Nel testo del decreto è specificato che “gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante del ministero della Salute, effettuano, mediante le risorse disponibili a legislazione vigente, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale“.

In caso di positività del passeggero “si applica la misura dell’isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni”. Chi non ha disponibilità di alloggio dove trascorrere l’isolamento sarà trasferito nei “Covid Hotel“. Vi ricordiamo che, per chi rientra dagli Stati dell’Ue ed è vaccinato, è obbligatorio almeno il tampone antigenico. Chi non è vaccinato deve rimanere cinque giorni in quarantena. Dagli Stati dell’Elenco D la quarantena è di dieci giorni in caso di mancata vaccinazione.

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#agroalimentare #assocervisia #brassicolo #filiera #fondi #italy #legge News

Fondi per la filiera

Arrivano 3,5 milioni di sostegni per la filiera brassicola.

E’ notizia di oggi che è stato raggiunto l’accordo con la Conferenza Stato-Regioni per l’erogazione dei #fondi destinati alle filiere minori, tra cui quella brassicola. La scorsa legge di Bilancio aveva infatti stanziato 10 milioni di euro di cui 3,5 milioni e mezzo sono stati assegnati al comparto brassicolo.
Sono state definite tre linee di intervento. La prima per la coltivazione di #orzodistico, certificato in contratti di filiera triennali, vede assegnare alle imprese 200 euro a ettaro fino a 50 ettari e per la coltivazione di #luppolo 300 euro a ettaro fino a massimo 5 ettari, per un totale complessivo di 1,5 milioni di euro. La seconda linea di intervento assegna un ulteriore milione di euro dedicato alle imprese che investono sul post raccolta del luppolo e in impianti di essiccazione, di macinatura pellettizzazione e confezionamento in atmosfera modificata conforme agli standard di qualità del mercato. Infine, con la terza linea si sosterranno progetti di ricerca che forniscono l’implementazione di prodotti territoriali e varietà nazionali, anche tramite lo studio di strumenti per l’analisi della qualità e dei diversi ceppi, relativamente a luppolo, cereali da malto, orzo distico ed emergenti, per birrificazione e lieviti di birra.
Il sottosegretario all’agricoltura Gianmarco Centinaio ha ricordato che “l’Italia è al nono posto in Europa per volumi di produzione e quinta per numero di birrifici, con un costante aumento di birra artigianale e anche di quella agricola. Queste risorse serviranno a sostenere un comparto che si distingue per qualità e sostenibilità e offre opportunità ai giovani“.
Per presentare la domanda per l’ottenimento dei fondi si dovrà attendere la circolare esplicativa di Agea, l’ente per le erogazioni in agricoltura del MIPAAF e gestore della norma, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto sulle filiere minori.
Per ulteriori informazione scrivete a info@associazionecervisia.it

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#assocervisia #associazione #brassicolo #Covid19 #filiera #greenpass #italy #legge #regulatory AssociazioneCervisia Legislazione News

Green Pass 2021

Controlli e responsabilità nella gestione dei certificati verdi Covid.

[…] Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, dal 6 agosto 2021 entreranno in vigore le regole d’uso del Green Pass già introdotto e regolamentato con il DPCM del 17 giugno 2021, per il quale occorreva un atto avente forza di legge per completarne la legittimazione. Approfondiremo la questione più avanti in questa disamina, considerando i quesiti che ci sono pervenuti in questi giorni in merito alla responsabilità di chi dovrà controllare il Green Pass.

Come abbiamo già anticipato tramite comunicazione sui nostri social (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e Telegram), sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di “passaporto vaccinale” ovvero:

  1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
  2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

Questa documentazione sarà richiesta per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti che toccano da vicino anche gli operatori della #filierabrassicola.

-Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;

-Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

-Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

-Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

-Sagre e fiere, convegni e congressi;

-Centri termali, parchi tematici e di divertimento;

-Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

-Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

-Concorsi pubblici.

Inoltre con il Green pass sarà possibile accedere alle sale d’attesa dei reparti ospedalieri. L’accesso – sospeso finora causa Covid – era stato di recente introdotto per le sale d’attesa di pronto soccorso e viene ora esteso a tutti i reparti ospedalieri, per gli accompagnatori di pazienti non affetti da Covid. 

Il green pass sarà necessario anche per entrare negli stadi e andare ai concerti. Nel DL viene stabilita la capienza al 50% negli impianti sportivi all’aperto e si potrà accedere solo con la certificazione vaccinale, o di guarigione entro i 6 mesi o il test entro le 48 ore. Nel dettaglio, per quanto riguarda “la partecipazione del pubblico – si legge nel testo del decreto – sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale”, in zona bianca, la capienza consentita “non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso”.

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Cambiano anche i parametri per i “passaggi di colore” delle regioni legati al rischio Covid:

Zona Gialla con occupazione dei posti letto nelle terapie intensive pari al 10% e ospedalizzazione del 15%, con le conseguenti restrizioni già definite nelle misure passate;

Zona Arancione con occupazione dei posti letto nelle terapie intensive pari al 20% e ospedalizzazione del 30%, con le conseguenti restrizioni già definite nelle misure passate;

Zona Rossa con occupazione dei posti letto nelle terapie intensive pari al 30% e ospedalizzazione del 40%, con le conseguenti restrizioni già definite nelle misure passate.

Treni e trasporti pubblici non sono al momento soggetti al Green pass per far entrare i passeggeri.

Le discoteche restano chiuse (e in prima battuta beneficeranno di un fondo da 20 milioni di euro come ristori).

Lo stato di emergenza è prorogato al 31 dicembre 2021.

Tornando al DPCM 17 giugno 2021, è bene rammentare che gli artt. 9 e 13 dello stesso, disciplinano le modalità dei controlli e chi è tenuto a farli. Il decreto-legge appena pubblicato – all’art. 3 – rimanda infatti allo stesso DPCM che pochi hanno compreso in maniera approfondita.

L’art. 9 del DPCM del 17 giugno 2021 prevede che:

  1. Le certificazioni verdi COVID-19 sono identificate attraverso un codice univoco alfanumerico munito delle caratteristiche descritte nell’allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
  2. Ai fini della verifica di autenticità, integrità e validità delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 13, è prevista l’apposizione di un codice a barre bidimensionale (QR code), generato con le caratteristiche e le modalità descritte nell’allegato D.

L’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021, invece, stabilisce che i controlli vanno effettuati tramite lettura del QR Code e i soggetti deputati alla verifica dei certificati. Nello specifico:

  1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
  2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
  3. a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
  4. b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
  5. c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati;
  6. d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati;
  7. e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonchè i loro delegati;
  8. f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati.
  9. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
  10. L’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.
  11. L’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.
  12. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti di cui all’art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

I trasgressori saranno puniti con l’applicazione di una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia del cliente. In caso di violazione reiterata per tre volte in tre giorni diversi, «l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni».

È in arrivo una nuova applicazione fornita dalla PA che si chiama VerificaC19. E’ stata sviluppata dal ministero della Salute per controllare i Green Pass. Chi verifica richiede la certificazione all’interessato, il quale mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). Basta inquadrare il codice sulla certificazione digitale per ottenere in risposta una spunta verde in caso affermativo o un segnale di divieto rosso nel caso in cui il pass non sia più valido, come quando un tampone è stato effettuato più di 48 ore prima del controllo.

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Evento 17 giugno 2021

Organizzare una filiera durante la ripresa. L’importanza della progettazione, dei servizi e del potere contrattuale.

[…] In occasione dell’annuale Assemblea dei Soci, Cervisia organizza una giornata formativa e di studio, riservata ad associati e simpatizzanti, focalizzata sulla realizzazione della filiera brassicola concentrando l’attenzione oltre che sull’impianto normativo che si sta creando a livello nazionale e territoriale, sull’attuale mercato e sugli strumenti necessari che possano aiutare le imprese a organizzarsi in filiera.Per questo motivo, ospiteremo con immenso piacere due importanti attori di mercato che sono Ismea – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare e ASSORETIPMI.

Il programma della giornata è il seguente:

Apertura piattaforma e lavori ore 9:45

ore 10:00 – 10:15 Dott. Giorgio Venceslai, ISMEA – I servizi e la formazione per la filiera brassicola

ore 10:15 – 10:30 Dott. Eugenio Ferrari, Assoreti PMI – I contratti di rete nell’Agrifood

ore 10:30 – 10:50 Dott.ssa Francesca Borghi, Presidente Ass. Cervisia – Lavori assembleari

Coffee Break ore 10:50 – 11:00

ore 11:00 – 13:00 Dott. Alessio Cimini, Coordinatore e Responsabile Scientifico Ass. Cervisia – Lavori Comitato Scientifico

Light Lunch ore 13:00

Nel pomeriggio, per i presenti in sede, si svolgerà la visita dell’Azienda Agricola e attività di networking. Per chi desidera conoscere più da vicino la nostra Associazione, può confrontarsi direttamente con il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico scrivendo a info@associazionecervisia.it e venendoci direttamente a trovare il 17 giugno 2021 in sede.

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Assemblea Generale 17 giugno 2021

++CONVOCAZIONE ASSEMBLEA++ #17giugno2021
Si porta a conoscenza di tutti i soci che è convocata l’annuale #AssembleaGenerale dei soci dell’Associazione Nazionale Filiera Brassicola e Agroalimentare Cervisia in prima convocazione per il 16 giugno alle ore 3:00 e in seconda convocazione per il 17 giugno 2020 alle ore 10:30 presso la sede legale dell’Associazione in via del Pavone 104 a Campagnano di Roma (Spazio Verde civico 140) in presenza e nella modalità in videoconferenza Zoom collegandosi al link di seguito segnalato
per esaminare e discutere il seguente ordine del giorno:
1) Relazione del Presidente
2) Approvazione Bilancio
3) Varie ed eventuali
Considerata l’importanza dell’Assemblea, si pregano tutti i soci di parteciparvi personalmente. Qualora i medesimi fossero impossibilitati nel farlo, sono invitati a farsi rappresentare da altra persona di propria fiducia, purchè munita di apposita delega scritta. In base allo Statuto è ammessa una sola delega a persona.
L’Assemblea in presenza avverrà con l’adozione di tutte le misure di sicurezza sanitaria previste dalle norme in vigore. La riunione si terrà all’aperto mantenendo le distanze fisiche tra partecipanti. Per l’accesso ai locali chiusi è previsto l’obbligo di mascherina.
Data, 11 giugno 2021
IL PRESIDENTE
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“Più Impresa” per giovani agricoltori

Al via l’estensione a tutta Italia delle agevolazioni per i giovani agricoltori con mutui a tasso zero e contributi a fondo perduto.-

[…] ll MIPAAF e Ismea, l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, hanno lanciato la nuova misura denominata “Più impresa” che finanzia su tutto il territorio nazionale le operazioni di subentro e di sviluppo di aziende a conduzione giovanile, attraverso mutui a tasso zero e contributi a fondo perduto.
 Grazie alle novità presenti nel Decreto Semplificazioni sarà possibile anche per i giovani imprenditori agricoli del Centro e del Nord Italia, affiancare al mutuo a tasso zero il contributo a fondo perduto per finanziare l’ampliamento di un’azienda esistente oppure avviare un progetto di start up nel quadro di un’operazione di ricambio generazionale.
Il mix delle due agevolazioni, previsto in precedenza solamente nel Mezzogiorno (cfr. Decreto Resto al sud) è stato infatti esteso all’intero territorio nazionale.

Nel dettaglio, la misura denominata Più impresa finanzia investimenti fino a 1.500.000 euro per lo sviluppo o il consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della diversificazione del reddito agricolo.
Le agevolazioni consistono in un contributo a fondo perduto fino al 35% delle spese ammissibili e in un mutuo a tasso zero per la restante parte, nei limiti del 60% dell’investimento. La durata massima è stabilita in 15 anni con un periodo di preammortamento di massimo 30 mesi. 
Destinatari dell’intervento sono le micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, amministrate e condotte e da giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti

In attesa della prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo, da oggi venerdì 30 aprile alle ore 10:00 sarà attivo il nuovo portale per la presentazione delle domande che verranno istruite in base all’ordine di arrivo. 
Tutte le informazioni sono consultabili alla pagina dedicata

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Decreto Riaperture: le misure dal 26 aprile

Il cronoprogramma delle ripartenze nel rispetto delle esigenze di contrasto alla pandemia.

[…] E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”. 

E’ innanzitutto necessario precisare che il testo del decreto legge scandisce il cronoprogramma per la graduale rimozione delle restrizioni alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna vaccinale.

Tra i provvedimenti che più riguardano da vicino la filiera brassicola agroalimentare c’è la riapertura di tutte le attività commerciali legate alla ristorazione.

Dal 26 aprile in zona gialla è infatti consentita l’attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti (il c.d. coprifuoco attualmente in vigore fino alle ore 22:00). Nessun limite di orario invece per la ristorazione negli alberghi e in ulteriori strutture ricettive, ma solo ai clienti che risultino ivi alloggiati.

Dal 1° giugno sarà consentito usufruire anche delle sale interne ma solo nella fascia oraria dalle 5:00 alle 18:00, limitando così la capienza delle attività per aperitivi e cene consentiti solo all’esterno.

Il decreto prevede che le attività già oggetto di anteriori restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati, o da adottare, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in base ai criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

E’ da evidenziare che il decreto legge proroga lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021. Tale condizione si riflette naturalmente sulla permanenza del coprifuoco che sembra essere una misura iniqua e troppo restrittiva se si considera la recente ammissione da parte del Governo – e supportata da dati scientifici – dell’assenza di contagiosità all’aperto. La misura è attualmente oggetto di una prossima e verosimile revisione da parte delle Istituzioni che, come Associazione di categoria, auspichiamo possa avvenire nel più breve tempo possibile. Infatti la persistenza del coprifuoco sembra riferirsi più a una diatriba politica che a una reale necessità di contenimento della pandemia.

Contrariamente a quanto previsto dalle bozze del nuovo decreto, non ci sarà la riapertura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi in zona gialla, inizialmente prevista per il 15 maggio. Nella versione definitiva del provvedimento il riferimento alla riapertura delle gallerie e dei parchi commerciali nel weekend è stato eliminato.

Una delle novità più rilevanti della norma è l’introduzione delle “certificazioni verdi Covid-19” che attestano lo stato di avvenuta vaccinazione contro il virus, ovvero la guarigione dall’infezione, o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida soltanto per le 48 ore successive. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’UE sono riconosciute come equipollenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’UE.

Le zone gialle saranno sottoposte alle misure per le stesse previste ma con qualche novità. Sarà consentito un solo spostamento al giorno per andare a trovare parenti e amici tra le 5 e le 22 in massimo 4 persone oltre ai minorenni sui quali si esercita la responsabilità genitoriale. Visite libere e senza restrizioni a partire dal 16 giugno.

Medesimo spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione entro il medesimo comune. Non sono consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.

Dal 26 aprile sono altresì consentiti gli spostamenti tra le Regioni nelle zone bianca e gialla. Alle persone dotate della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa. 

Sempre dal 26 aprile in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in ulteriori locali ovvero spazi, anche all’aperto, sono svolti unicamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia salvaguardato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

La capienza consentita non può superare il 50% di quella massima autorizzata, e il numero massimo di spettatori non può superare 1.000 per gli spettacoli all’aperto e 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ciascuna sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti.

Rimangono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile tutelare il rispetto di tali condizioni. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà permettere la presenza anche di un numero superiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del CTS e delle linee guida.

Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere, dal 1° luglio dei convegni e dei congressi. È consentito svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare alle fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

Dal 1° luglio in zona gialla sono consentite le attività dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento.

Una menzione particolare che coinvolgerà anche l’indotto agroalimentare è la riapertura di scuole e università. Dal 26 aprile e fino al termine dell’anno scolastico corrente, è garantito in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento di nidi, materne, primarie, secondarie di primo grado e, per almeno il 50% degli studenti, delle secondarie di secondo grado.

Nella zona rossa l’attività didattica in presenza è assicurata fino a un massimo del 75% degli studenti ed è garantita la possibilità di svolgere attività in presenza ove sia necessario l’impiego di laboratori, ovvero per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70% degli studenti, fino al 100%. 

Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno. 

Link al Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52