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Assemblea Generale 17 giugno 2021

++CONVOCAZIONE ASSEMBLEA++ #17giugno2021
Si porta a conoscenza di tutti i soci che è convocata l’annuale #AssembleaGenerale dei soci dell’Associazione Nazionale Filiera Brassicola e Agroalimentare Cervisia in prima convocazione per il 16 giugno alle ore 3:00 e in seconda convocazione per il 17 giugno 2020 alle ore 10:30 presso la sede legale dell’Associazione in via del Pavone 104 a Campagnano di Roma (Spazio Verde civico 140) in presenza e nella modalità in videoconferenza Zoom collegandosi al link di seguito segnalato
per esaminare e discutere il seguente ordine del giorno:
1) Relazione del Presidente
2) Approvazione Bilancio
3) Varie ed eventuali
Considerata l’importanza dell’Assemblea, si pregano tutti i soci di parteciparvi personalmente. Qualora i medesimi fossero impossibilitati nel farlo, sono invitati a farsi rappresentare da altra persona di propria fiducia, purchè munita di apposita delega scritta. In base allo Statuto è ammessa una sola delega a persona.
L’Assemblea in presenza avverrà con l’adozione di tutte le misure di sicurezza sanitaria previste dalle norme in vigore. La riunione si terrà all’aperto mantenendo le distanze fisiche tra partecipanti. Per l’accesso ai locali chiusi è previsto l’obbligo di mascherina.
Data, 11 giugno 2021
IL PRESIDENTE
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Tavolo di filiera MIPAAF

Il tavolo di filiera per l’attuazione dell’art. 138 della Legge di Bilancio 2021

[…] Ieri abbiamo partecipato in videoconferenza al tavolo ministeriale della filiera brassicola per un confronto sull’utilizzo dei 10 milioni di euro stanziati per le filiere agricole nella legge di Bilancio 2021.
Attraverso la nostra Associazione, che dalla sua origine ha come maggiore focus la costruzione e l’organizzazione della filiera brassicola italiana, abbiamo rappresentato in sintesi agli interlocutori gli elementi sui quali puntare per la destinazione di questa tipologia di fondi.
Con un’idea ragionata di sviluppo, abbiamo posto l’accento sulla produzione delle materie prime (orzo distico, luppolo e cereali) che vengono utilizzate per la produzione di birra, pensando più direttamente e specificamente ai birrifici agricoli – piccoli nuclei di una filiera brassicola già completa – e ai birrifici che pur non avendo vocazione agricola, hanno comunque investito nella produzione delle materie prime.
Secondo punto messo sul tavolo, per la ripresa e la realizzazione della filiera, è l’attività di promozione per la valorizzazione e per la creazione di una cultura di supplychain all’interno del settore birrario.
Ci riteniamo soddisfatti per quanto condiviso e ci auguriamo che dopo questo primo passo, nel 2021 si apra una strada lunga e ampia per tutto il settore della birra italiana.

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Decreto Milleproroghe. Le modifiche alla Legge di Bilancio e la filiera brassicola.-

di Area Legislativa e Area Sviluppo Imprese


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 il decreto Milleproroghe 2021 (D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020) che va già a modificare la Legge di Bilancio 2021, di cui abbiamo recentemente scritto. 

Innanzitutto il Governo ha deciso di prorogare fino al 31 marzo 2021 lo stato di emergenza e quindi l’operatività delle disposizioni sull’emergenza sanitaria Covid-19, che comprendono l’attività del Commissario straordinario Domenico Arcuri, le norme che facilitano la produzione di mascherine e l’acquisizione dei dispositivi medicali e di protezione individuale, le reti di assistenza territoriale e la permanenza in servizio del personale sanitario. 
Diverse invece le novità di interesse per imprese e professionisti. 
Iniziamo dal provvedimento che riguarda più nello specifico la filiera agricola ovvero l’esonero contributivo agricoltori
Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell’esonero contributivo di novembre e dicembre 2020 previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto Ristori (D.L. 137/2020), viene sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione da parte dell’Inps degli importi contributivi dovuti e comunque non oltre il 31 marzo 2021 (articolo 10, comma 6). 
Per quanto riguarda invece le Assemblee societarie, tra le disposizioni che assumono particolare rilevanza vi è la proroga, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, delle disposizioni di cui all’art. 106 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) relative alle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee societarie (art. 3, comma 6). 
Si ricorda che l’art. 106 consente: 
– alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, in deroga agli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie (comma 1); 
– per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, di disporre – con l’avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie) – l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l’utilizzo di tale strumento non sia contemplato negli statuti. È possibile, inoltre, prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. Non è necessario che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo (comma 2); 
– per le società a responsabilità limitata, l’espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso per iscritto, anche in deroga ai limiti previsti dall’art. 2479 c.c. e alle eventuali diverse disposizioni statutarie. (comma 3); 
– per le società con azioni quotate, oltre alle modalità di voto a distanza e le modalità di partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, la possibilità di avvalersi altresì dell’istituto del rappresentante designato (art. 135-undecies, TUF) anche ove lo statuto disponga diversamente; nell’avviso di convocazione, le medesime società possono prevedere che lo svolgimento dell’intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, cosicché la facoltà del socio di conferire delega al predetto soggetto si traduce in modalità obbligatoria. Al fine di agevolare il ricorso a tale istituto, al rappresentante designato potranno essere conferite deleghe e subdeleghe, in deroga alle più stringenti previsioni al riguardo vigenti (art. 135-undecies) e, pertanto, sia tramite il modulo di delega contenuto nell’Allegato 5A del Regolamento Emittenti sia tramite delega e subdelega ordinaria (comma 4); 
– per tutte le società con azioni quotate e per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, di ricorrere all’istituto del rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies TUF per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche qualora eventuali clausole statutarie dispongano diversamente e di prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante. 
Altro argomento fondamentale per l’intera filiera brassicola e agroalimentare sono vendite online su piattaforme digitali (c.d. e-commerce e delivery). L’art. 3, comma 3, incide sull’articolo 13 del decreto Crescita (D.L. 34/2019), che ha introdotto l’obbligo per le piattaforme digitali di comunicare i dati relativi alle vendite a distanza. Le regole per la trasmissione dei dati sono state fissate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019, prot. n. 660061, mentre con la circolare n. 13/E del 1° giugno 2020, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sugli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione della norma. 
Con la modifica apportata, l’efficacia della disposizione viene prorogata di 6 mesi. Per effetto della proroga, l’adempimento si applicherà fino al 30 giugno 2021 (anziché fino al 31 dicembre 2020, della norma originaria). 
Contemporaneamente viene rinviata al 1° luglio 2021 l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del D.L. 135/2018 (decreto Semplificazioni), che dettano una disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell’ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali online, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop). 
In particolare, i citati commi da 11 a 15 prevedono che, nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l’uso di un’interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, questi ultimi soggetti, pur non entrando direttamente nella transazione, sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge). 
L’obbligo di etichettatura degli imballaggi è un altro tema importante. Con il comma 6 dell’articolo 15 viene infatti sospesa fino al 31 dicembre 2021 l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, primo periodo, del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, che impone che tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili in conformità a quanto stabilito dalla Commissione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali di questi. 
Viene prolungato fino al 30 giugno 2021 il blocco degli sfratti per morosità. L’art. 13, comma 13, in particolare, stabilisce che la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’art. 103, comma 6 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) è prorogata fino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. 
Con una modifica all’articolo 54-ter del predetto decreto Cura Italia vengono sospese fino al 30 giugno 2021 anche le procedure esecutive immobiliari riguardanti la prima casa (articolo 13, comma 14). 
Altre modifiche più generalizzate anche a livello personale riguardano: 
Invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria 
Sempre all’art. 3, il comma 4 – intervenendo sull’articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del D.Lgs. n. 127/2015 – posticipa di un anno, dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022, il termine per l’adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria. 
Revisori legali 
In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da Covid-19, al comma 7 dell’articolo 3 viene previsto che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, previsti dall’art. 5, commi 2 e 5, D.Lgs. n. 39/2010, consistenti all’acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022. 
Lotteria degli scontrini 
Il comma 9 sempre del citato art. 3 rinvia la partenza della lotteria degli scontrini, precedentemente prevista per il 1° gennaio 2021. 
In particolare, intervenendo sull’articolo 1, comma 544, della legge n. 232/2016, viene disposto che l’avvio della lotteria sarà definito con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e monopoli, da adottare entro e non oltre il 1° febbraio 2021. 
Al comma 10, inoltre, con una modifica all’articolo 1, comma 540, della legge n. 232/2016, viene stabilito che nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare la circostanza sul portale della Lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) a partire dal 1° marzo 2021. Tali segnalazioni saranno utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. 
Al riguardo si segnala che sulla disciplina della lotteria degli scontrini è intervenuta anche la legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1095), che limita la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. 
Esami di Stato per l’accesso alle professioni 
Confermate per un ulteriore anno (a tutto il 2021) le norme eccezionali in tema di svolgimento di esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni. 
Nello specifico, il comma 8 dell’articolo 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, del D.L. 22/2020, che prevedono la possibilità, per il Ministro dell’Università e della Ricerca, di definire particolari normative in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e di organizzazione delle sessioni degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale. 
Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell’istruzione. 
Società mutuo soccorso 
Con una novella all’art. 43, comma 1, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), con il comma 1 dell’articolo 11 si consente alle società di mutuo soccorso (SOMS), già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice (3 agosto 2017), di trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale (APS) entro il 31 dicembre 2021 (anziché entro 3 anni dal 3 agosto 2017), mantenendo, in deroga all’art. 8, comma 3, legge n. 3818/1886, il proprio patrimonio. 
Riprendendo i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 12411 del 16 novembre 2020, il termine previsto dall’art. 43 del Codice del Terzo Settore deve intendersi perentorio non ai fini della trasformazione dalla forma giuridica di SOMS a quella di APS o altra associazione del Terzo settore ma ai soli fini della possibilità di beneficiare del sistema derogatorio suddetto e perciò della possibilità di conservare il proprio patrimonio. 
Una volta decorso tale termine (31 dicembre 2021 ai sensi del decreto Milleproroghe), le SOMS potranno volontariamente decidere di trasformarsi in APS o altro ente del Terzo settore, risultando però obbligate in tal caso a devolvere il patrimonio così come previsto dalla disciplina delle società di mutuo soccorso. 
Le SOMS che non optano per la trasformazione, continuano ad operare nel rispetto delle previsioni della normativa di riferimento, mantenendo integro il proprio patrimonio in quanto non soggette ad alcun generico obbligo di devoluzione dello stesso in conseguenza del solo decorso del termine previsto dall’art. 43 del Codice del Terzo Settore. 
Recupero indebiti pensionistici 
Sempre all’art. 11, il comma 5 proroga al 31 dicembre 2021 il termine (di cui al comma 2 dell’articolo 13, della legge n. 412/1991) per il recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d’imposta 2018, nonché ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime. 
Prescrizione contributi previdenziali e assistenziali 
Il comma 9 dell’art. 11 prevede la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dal 31 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto Milleproroghe) al 30 giugno 2021. Tali termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Qualora, il decorso della prescrizione abbia inizio durante il periodo di sospensione (31 dicembre 2020 – 30 giugno 2021), l’inizio stesso sarà differito al 1° luglio 2021: il termine di prescrizione, quindi, maturerà una volta decorsi 5 anni da tale data. 
Proroghe Codice Appalti 
All’art. 13 vengono prorogate una serie di norme del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016). 
Un primo intervento riguarda l’art. 207, comma 1, del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), che ha riconosciuto la possibilità di incrementare l’anticipazione del corrispettivo di appalto, di cui all’art. 35, comma 18, del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016), fino ad un importo massimo non superiore al 30% del prezzo, nei limiti delle risorse annuali stanziate per il singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. 
Nello specifico, con il comma 1 slitta di 6 mesi, dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale è consentito aumentare la percentuale dell’anticipazione al 30%. 
Con una modifica all’art. 1, comma 4, D.L. n. 32/2019, con il comma 2 viene confermata anche per il 2021 la possibilità di progettare e avviare le procedure di affidamento anche nel caso di finanziamenti limitati alla sola progettazione, senza dovere attendere di disporre della copertura dell’intera spesa prevista nel quadro economico dell’opera. 
Viene inoltre prorogato per tutto il 2021 il regime transitorio dettato dall’art. 1, comma 6, D.L. n. 32/2019 relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, si conferma anche per l’anno 2021 la possibilità di affidare i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione di quelli che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, sulla base del solo progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. 
Intervenendo sul comma 18, del predetto art. 1 del D.L. n. 32/2019, viene inoltre estesa la validità delle misure provvisorie in materia di subappalto. 
In particolare, viene spostato dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine entro il quale resta in vigore l’aumento del limite al subappalto fino al 40% dell’importo complessivo dei contratti di lavoro, servizi o forniture e la sospensione dell’obbligatorietà di indicare i subappaltatori in sede di gara. 
Viene poi confermata fino al 31 dicembre 2021 la sospensione dell’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 del Codice Appalti che prevede l’obbligo di indicare una terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche. 
Smart working 
L’art. 19 proroga i termini previsti dalle disposizioni legislative richiamate nell’Allegato 1 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021. 
Tra varie voci dell’allegato si segnalano le norme in materia di lavoro agile ex articolo 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (D.L. 34/2020). 
Nel dettaglio, la suddetta proroga concerne: 
– la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente; 
– l’obbligo per i datori di lavoro privati di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
Semplificazioni in materia di organi collegiali 
Il punto n. 10 dell’allegato 1 richiama l’art. 73 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) che consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute, tra gli altri, degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi). Per effetto della proroga disposta dall’articolo 19, lo svolgimento delle sedute in videoconferenza da parte di tali soggetti che non si siano già dotati di una regolamentazione che consenta loro il ricorso a tale modalità in via ordinaria, potrà proseguire fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021. 
Sottoscrizione contratti bancari 
Tra le voci elencate all’allegato 1 si segnalano le disposizioni di cui all’art. 4 del decreto Liquidità (D.L. 23/2020) e agli articoli 33 e 34 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) in tema di sottoscrizione semplificata dei contratti bancari, finanziari, assicurativi, nonché di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati (punti 21, 27 e 28). 
A seguito dalla proroga, i contratti bancari con la clientela al dettaglio (decreto Liquidità) e i contratti assicurativi e finanziari (decreto legge 34/2020), conclusi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021, soddisfano il requisito della forma scritta e hanno l’efficacia della scrittura privata anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l’espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto stesso con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. 
D.L. 31/12/2020, n. 183 (G.U. 31/12/2020, n. 323)
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Legge di Bilancio 2021. Le misure per la filiera brassicola agroalimentare. Importanti chiarimenti relativi ai birrifici artigianali.-

di Area Comunicazione e Area Legislativa

Nell’alveo della nostra attività di Associazione di categoria, impegnata e focalizzata sulla filiera brassicola e quindi concentrata sin dalla nostra nascita sullo sviluppo di un settore che ancora oggi dimostra di avere grosse lacune da diversi punti di vista, c’è il monitoraggio legislativo di atti parlamentari e normative di settore. La legge di bilancio rappresenta dunque il momento più impegnativo e delicato dell’anno (soprattutto nel 2020) poiché la stessa va a definire il quadro economico e finanziario che determinerà la crescita del nostro Paese e quindi dell’intero settore.

Siamo sempre soddisfatti nell’apprendere che il comparto birrario e gli attori di settore stiano iniziando, in un processo di consapevolezza, a parlare di Filiera grazie al nostro contributo e che si stia iniziando a ragionare con la logica di un sistema che non può e non deve restare chiuso in se stesso né circoscritto a una nicchia di consumatori. La strada è ancora lunga ma la nostra determinazione e quella di chi ci sostiene, avvalorata dai primi risultati più che positivi, ci portano a immaginare uno sviluppo del settore che fino a qualche anno fa era impensabile.
Fatta questa doverosa premessa, passiamo ad analizzare le norme inserite nel decreto omnibus di fine anno che vede la filiera brassicola avanzare a piccoli passi. Ci riferiamo soprattutto a quella parte legata al mondo agricolo e gastronomico. I fondi che sono stati stanziati sono legati principalmente agli stessi fondi destinati all’agricoltura di cui il MIPAAF risulta essere il primo interlocutore, con il supporto degli intermediari economici che si sono fatti portavoce delle esigenze della filiera. 
E’ doveroso precisare infatti che i birrifici artigianali, che ad oggi sono classificati come attività produttive non legate al settore agricolo, non potranno accedere ai predetti fondi contrariamente ai birrifici agricoli e ai coltivatori di luppolo e orzo i quali sono ad oggi considerati operatori di filiera. Come qualsiasi altra impresa, i birrifici artigianali potranno invece usufruire dei bonus, dei crediti di imposta e delle agevolazioni previste per il lavoro, per gli investimenti strumentali e per la tecnologia. Non sono passati infatti alcuni emendamenti presentati alla legge Finanziaria che sono stati invece trasformati in ordine del giorno e che quindi, in base ai regolamenti di Camera e Senato, vincoleranno il legislatore a parlarne e discutere in momenti successivi e in un futuro prossimo. La partita pertanto è ancora aperta così come lo sarà il nostro contributo a favore degli stessi o in aggiunta agli stessi. 
Passiamo ora al dettaglio, esaminiamo quali interventi sono stati inseriti nel disegno di legge di bilancio  (oggi tutto condensato in un unico articolo) e che vanno letti anche alla luce del decreto Agosto, del decreto Rilancio e dei decreti Ristori.
Il primo fra tutti, l’articolo 21 che istituisce, nello stato di previsione del MIPAAF, il “Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l’anno 2021. Un decreto ministeriale definirà i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. Ciò viene disposto al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2021, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, verranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. 
Si ricorda, al proposito, che il decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020) ha incrementato di 5 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole, istituito dall’art. 1, comma 507, della legge n. 160 del 2019 (con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per l’anno 2020 e di 14,5 milioni di euro per l’anno 2021), con la finalità di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese (art. 31, comma 3-bis). Il medesimo provvedimento, all’art. 222, che reca “Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, prevede i seguenti interventi: a) al comma 2 l’esonero dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per alcuni comparti agricoli (agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura). In attuazione della predetta disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 15 settembre 2020; b) al comma 3, l’istituzione «Fondo emergenziale per le filiere in crisi» di 90 milioni di euro per il 2020, a favore delle filiere in crisi del settore zootecnico. I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo sono stati stabiliti dal decreto ministeriale 23 luglio 2020, modificato dal decreto ministeriale 11 settembre 2020; c) al comma 4, il finanziamento di 30 milioni di euro per il 2020 a favore di ISMEA, per la concessione di c.d. cambiale agraria; d) al comma 5, l’aumento di 30 milioni di euro per il 2020 della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, per il ristoro dai danni prodotti dalla cimice asiatica; e) al comma 6, la concessione di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100 mila euro e dell’80 per cento delle spese ammissibili, per lo sviluppo di processi produttivi innovativi, mantenendo il limite di spesa di 1 milione di euro per il 2020, già previsto a legislazione vigente; f) al comma 7, la previsione di 20 milioni di euro, per il 2020, per le imprese della pesca e dell’acquacoltura (sostituendo, con questa misura, il Fondo di 100 milioni di euro, per il 2020, previsto dal decreto-legge Cura Italia, all’art. 78, comma 2, destinato, inizialmente, alla copertura degli interessi su finanziamenti bancari e sui mutui contratti dalle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura); g) al comma 8, il riconoscimento di un’indennità di 950 euro, per il mese di maggio 2020, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca, nel limite di spesa di 3,8 milioni di euro per il 2020. 
In seguito, il decreto-legge n. 104 del 2020, cosiddetto decreto Agosto (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020), all’art. 58, commi 1-11, ha istituito – presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – il Fondo per la filiera della ristorazione, dotato di 600 milioni di euro per l’anno 2020
Ciò al fine di erogare un contributo a fondo perduto a favore degli operatori della ristorazione che abbiano subito una determinata perdita di fatturato. Le risorse finanziarie attribuite al Fondo sono a favore delle imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), già in attività alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, per aver sostenuto l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Durante l’esame del provvedimento presso il Senato sono state aggiunte, a tale elenco, le imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi, banqueting) e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi). Un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi d’intesa con la Conferenza Stato-regioni entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso (avvenuta il 15 agosto 2020), stabilisce i criteri, le modalità di erogazione e l’ammontare del contributo (art. 58, commi 1-11). È stato quindi emanato il decreto ministeriale 27 ottobre 2020, recante “Criteri e modalità di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione istituito ai sensi dell’articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2020 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2020). 
Da ultimo, il decreto-legge n. 137 del 2020, cosiddetto Ristori 1, aveva introdotto, all’art. 7, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte – per contenere la diffusione dell’epidemia “Covid-19” – dal DPCM 24 ottobre 2020. Tale articolo è stato soppresso dall’art. 21 del decreto-legge n. 149 del 2020, cosiddetto Ristori 2 (il cui testo si sta facendo confluire in quello del precedente decreto-legge n. 137 del 2020, in sede di conversione di quest’ultimo). Il medesimo art. 21, contestualmente, ha utilizzato le risorse di 100 milioni di euro per il 2020 rivenienti da tale abrogazione, per finanziare – in parte – l’esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, disposto dal medesimo articolo per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020
In seconda battuta, all’articolo 168, viene incrementata nella legge di Bilancio la dotazione finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di 10 milioni di euro per l’anno 2021. Ciò – recita la disposizione in esame – al fine di garantire l’efficace svolgimento delle attività derivanti dal diffondersi dell’emergenza causata dall’epidemia da Covid-19, nonché dalle ulteriori esigenze connesse all’attività di sostegno al settore agricolo. 
Si ricorda che l’AGEA è stata istituita con il decreto legislativo n. 165 del 1999, abrogato pressoché integralmente dal decreto legislativo n. 74 del 2018, il quale ha riorganizzato l’Agenzia e ha riordinato il sistema dei controlli nel settore agroalimentare. 
L’AGEA, ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del MIPAAF, ai sensi dell’art. 2 del predetto decreto legislativo n. 74 del 2018, svolge le funzioni di organismo pagatore nazionale, per l’erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell’Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli comunitari, non attribuite ad altri organismi pagatori riconosciuti. Essa, inoltre, svolge le funzioni di organismo di coordinamento degli altri organismi pagatori presenti in Italia, ferma restando l’attività di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 
Il disegno di legge nazionale di bilancio 2021 prevede l’esonero contributivo in favore dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 o, ancora, l’esenzione IRPEF, per l’anno 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. 
E’ prevista, ancora, la non applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5mila euro, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti. 
Vi è anche presente nel testo l’incremento di 70 milioni di euro, per l’anno 2021, della dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori in favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi dal gennaio 2019. Novità di grande interesse è l’istituzione di un Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere agricole cosiddette minori (apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio), con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021. 
Infine è prevista l’adozione di iniziative volte alla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle produzioni agroalimentari e industriali italiane e della Dieta Mediterranea e del contrasto al fenomeno dell’Italian sounding. Per queste finalità è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
Durante i lavori parlamentari, il provvedimento normativo, inizialmente composto da 229 articoli, è stato trasformato in un unico maxi-articolo, frammentato, questa volta, in 1150 commi (atto Senato n. 2054). Rispetto al testo originario, dal quale sono state stralciate diverse disposizioni ritenute estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio, vanno segnalate numerose new entry, tra cui alcuni crediti d’imposta, come quelli per la sostituzione di sanitari e rubinetti, per le spese professionali degli chef, per il filtraggio dell’acqua potabile. 
Ricordiamo, poi, tra le misure aggiunte durante l’iter: l’Iva ridotta al 10% per i piatti pronti e i pasti preparati per la consegna a domicilio o l’asporto; il rinvio al 2022 della sugar tax; la cancellazione della prima rata dell’Imu 2021 per gli immobili destinati alle attività turistiche e agli spettacoli; l’estensione fino a tutto aprile del tax credit affitti per agenzie di viaggio e tour operator; la conferma degli incentivi per l’acquisto di autoveicoli a ridotte emissioni di Co2 e di motoveicoli elettrici o ibridi. 
Rimandiamo ai prossimi giorni una serie di approfondimenti sulle misure più rilevanti. 
E intanto… BUON ANNO!

Allegato.- Legge 30 dicembre 2020, n. 178

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Auguri per il nuovo anno che verrà.-

di Area Comunicazione

Cari associati, amici e sostenitori, 

stiamo per finire un anno, il 2020, che è stato tutto tranne che un anno normale, che ha segnato in modo significativo e doloroso non solo le sorti di tutta la filiera brassicola e agroalimentare ma dell’intero Paese con la diffusione della pandemia da Covid-19, con una prima fase tra febbraio e aprile e una seconda ripartita a ottobre e ancora in corso.

Stiamo tutti combattendo una sorta di guerra subdola e invisibile che non fa sconti a nessuno e che sta minando le basi morali ed economiche della nostra società.

Purtroppo tanti dei nostri associati e amici sono stati toccati dal virus a livello personale ma anche e soprattutto a livello economico. Il comparto della ho.re.ca., l’anello più debole di tutta la filiera, è stato il più colpito e di riflesso ugualmente i produttori hanno risentito il duro contraccolpo di questa inaspettata crisi.

Anche in questa occasione Cervisia ha mostrato la sua presenza con tutte le forze a disposizione, dando sostegno a tutti coloro che si sono trovati a doversi scontrare con la burocrazia, con i decreti e i DPCM mai chiari e che non hanno assegnato gli adeguati indennizzi alle attività del settore.

Ai nostri collaboratori, ai sostenitori e agli amici professionisti va il nostro grazie più sincero: insieme abbiamo dato e stiamo dando un supporto a chi ha necessità e si sente spaesato nel complesso di norme giuridiche e attività pratiche, alle istituzioni e alle amministrazioni affinchè comprendano le esigenze legate al lavoro e all’impresa, a tutti coloro che ci hanno chiesto man forte nelle battaglie etiche e di ripresa.

Abbiamo dovuto rinunciare a ciò che avevamo in programma per quest’anno, agli incontri in presenza e ai tradizionali appuntamenti legati alla raccolta del luppolo e agli eventi birrari senza però trascurare i momenti di dibattito e confronto on line e alle piccole riunioni nei rari momenti che ci sono stati concessi. Questo non ci ha impedito di seguire le attività che già avevamo avviato e vedere arrivare a mèta la legge Regionale del Lazio sulla birra artigianale, gli incontri formativi con i giovani che si affacciano al mondo brassicolo e ai nostri workshop su come si costruisce una filiera e sulle nuove tecnologie.

Torneremo a ritrovarci e a condividere insieme ciò che di più bello esiste nel mondo brassicolo di filiera, capaci di recuperare la forza e lo stimolo per perseguire i nostri obiettivi legati anche alla memoria di ciò che è accaduto e alla solidarietà per un futuro migliore.

Voglio chiudere questa lettera aperta con un atto di speranza e di fiducia affinchè possiamo tutti insieme mettere al più presto la parola fine a questa pandemia e auguro a tutti gli aderenti a Cervisia, alle loro famiglie, al Consiglio Direttivo, al Comitato Scientifico, a tutti i collaboratori, agli amici un Natale di calma e un sereno 2021. Raccogliamo le forze e l’energia per la ripresa. Ce la possiamo fare!

Con un forte abbraccio il vostro Presidente.

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DPCM Natale. Le nuove regole sociali e l’impatto sugli attori di filiera.-

 di Area Legislativa

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo e discusso DPCM del 3 dicembre 2020 con il quale il Governo ha introdotto nuove e più restrittive regole per il periodo natalizio.

Il nuovo DPCM 3/12/2020 va ad affiancare il Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n. 158  (il c.d. Decreto Natale) recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” che contiene, tra le altre cose, il calendario del periodo natalizio con le limitazioni previste per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Per il periodo natalizio quindi sono in vigore, già da oggi, le limitazioni relative all’emergenza pandemica Coronavirus, preannunciate dal Governo e, nel dettaglio quelle di seguito riassunte:

  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
  • il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute);
  • sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;
  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria;
  • il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.

Il DPCM che entra in vigore oggi stesso e resterà in vigore 50 giorni (fino al 15 gennaio 2021) ha una struttura analoga a quella del DPCM del 3/11/2020 costituita da 14 articoli in cui sono definite le limitazioni per tutto il territorio nazionale definito zona gialla e:

  • per quelle Regioni che caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto sono definite come nel precedente DPCM zone arancioni;
  • per quelle Regioni che caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto sono definite come nel precedente DPCM zone rosse.

Nel dettaglio riassumiamo qui di seguito, le limitazioni più specifiche che riguardano direttamente gli attori di filiera più interessati ovvero il comparto della ristorazione, gli hotels e le località sciistiche.

Nello specifico:

  • resta in vigore il “coprifuoco” notturno dalle 22.00 alle 5.00, con l’eccezione della notte di capodanno durante la quale sarà esteso fino alle 7.00 della mattina del 1° gennaio;
  • veglione di fine anno in camera per chi deciderà di passare il 31 notte in albergo. Resta infatti consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti;

Mentre per le attività commerciali si registra qualche piccola concessione, nulla cambia per gli esercizi di ristorazione. Sarà però possibile andare a pranzo fuori a Natale, a S. Stefano, a Capodanno e il giorno dell’Epifania.

In particolare, viene previsto che:

  • fino al 6 gennaio 2021, l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio è consentito fino alle ore 21.00;
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili;
  • resta valida l’eccezione per le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole e tra gli esonerati vengono di inserite anche le rivendite di prodotti agricoli e florovivaistici;
  • le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00;
  • consumo al tavolo consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
  • dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
  • sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze

Vengono confermate le attuali ulteriori limitazioni per le Regioni che sono classificate a rischio arancione e rosso. Cambiano, invece, le regole per la permanenza in una classe di rischio piuttosto che in un’altra. È previsto che il Ministero della Salute debba, ogni settimana, verificare il permanere dei presupposti per la classificazione nella fascia di rischio e provvedere con ordinanza all’aggiornamento dell’elenco delle Regioni che si collocano in uno scenario rosso o arancione.

Con l’articolo 14 del provvedimento è infatti disposto che continuano ad applicarsi, sino fino alla data di adozione di una nuova ordinanza del Ministro della Salute, e comunque non oltre il 6 dicembre 2020, le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 e, quindi, in atto, in riferimento alle citate ordinanze sono definite:
  • zona arancione le Regioni Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria
  • zona rossa le Regioni Abruzzo, Campania, Toscana, Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano
Ovviamente tutte le altre regioni non indicate nella zona arancione o rossa trovano la loro collocazione in zona gialla.

DECRETO LEGGE 2 dicembre 2020, n. 158

DPCM 3 dicembre 2020 

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Legge Regionale sulla birra artigianale del Lazio.-

di Area Comunicazione

Siamo arrivati a meta!

Apprendiamo con grande soddisfazione che ieri, dopo due lunghi anni di lavoro, è stata approvata all’unanimità la Legge Regionale del Lazio sulla #birraartigianale. Siamo stati tra i primi a supportare e a presentare il progetto di legge che pone grande attenzione alla #filiera locale, incentivando la produzione in zona delle materie prime fondamentali come #orzo e #luppolo che oggi, in gran parte, vengono importate. La nuova norma prevede, tra le altre cose, la redazione di un #disciplinare di produzione della birra artigianale da parte degli stessi produttori. Saranno loro quindi a definire le modalità produttive e cosa potrà rendere unico questo prodotto e diverso dalle altre birre artigianali. Dopo questo primo passo, ci aspetta dunque un altro lungo lavoro a fianco dei produttori e, per questo motivo, chiederemo alla Regione l’apertura di un tavolo tecnico permanente che possa valorizzare la filiera #brassicola e agroalimentare laziale. A breve verrà pubblicato il testo coordinato sul Bollettino Regionale.
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Decreto Ristori BIS. Nuovi codici Ateco e agevolazioni di Filiera.-

di Area Legislativa

Analizziamo il testo del Decreto Ristori BIS (Decreto legge del 9 novembre 2020 n. 149) pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con relativi allegati 1 – 2 – 3, e contenente ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le misure introdotte dal decreto in esame, con ulteriore stanziamento di risorse, sono destinate al ristoro delle attività economiche di filiera interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all’emergenza in corso. Con quest’ultimo provvedimento di aiuti, approvato nella notte del 6 novembre scorso dal Governo, è stata di fatto ampliata la gittata degli indennizzi a fondo perduto. 

Sono previste infatti 3 novità principali
· un’estensione delle categorie di attività beneficiarie degli indennizzi, con nuovi codici Ateco 
· il contributo è aumentato di un ulteriore 50%, per alcuni operatori già beneficiari degli aiuti, colpiti da ulteriori restrizioni alla luce delle nuove misure restrittive nelle zone arancioni e rosse
· previsto un nuovo contributo a fondo perduto per specifiche imprese che operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità. Il contributo sarà erogato sempre dall’Agenzia delle entrate sul conto corrente, in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” e per quelli introdotti con il precedente decreto Ristori. L’importo del beneficio varierà in funzione del settore di attività dell’esercizio
Altre 19 categorie sono state ammesse ai contributi a fondo perduto tra il 100% e il 200% previsti dal decreto ristori 1: lo prevede la tabella dei codici Ateco aggiornata, allegata al decreto ristori bis. 
Compaiono molte delle categorie del comparto che abbiamo informato di essere state escluse dagli aiuti nel precedente provvedimento come la ristorazione senza somministrazione, le rosticcerie e pizzerie al taglio e i laboratori artigianali alimentari.
Tanto premesso, riassumiamo le novità delle misure introdotte e ne segnaliamo alcune per la filiera: 
=> Contributi a fondo perduto 
È stato previsto un ampliamento delle categorie di attività beneficiarie del contributo a fondo perduto previsto dal DL Ristori n. 137/2020
Per alcuni operatori già beneficiari del contributo che registrano ulteriori restrizioni delle loro attività alla luce delle nuove misure restrittive nelle zone arancioni e rosse, il contributo è aumentato di un ulteriore 50%, ovvero per gli operatori dei settori economici individuati dai nuovi codici ATECO: 
561030 – gelaterie e pasticcerie, 
561041 – gelaterie e pasticcerie ambulanti, 
563000 – bar e altri esercizi simili senza cucina 
551000 – alberghi con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020
=> Contributi per le attività con sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari 
È prevista la costituzione di un fondo per ristorare con un contributo a fondo perduto le perdite subite dalle attività economiche che hanno sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari. Ovvero il contributo a fondo perduto di cui sopra viene riconosciuto nell’anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall’Agenzia delle Entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento della stessa Agenzia. Se le imprese svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano tra i beneficiari del contributo (allegato 1 al D.L.), il contributo è pari al 30% del contributo a fondo perduto. Se, invece, svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano tra i beneficiari, il contributo spetta a determinate condizioni ed è pari al 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa. 

=> Sostegno alla filiera agricola, pesca e acquacoltura 

È prevista la totale decontribuzione anche per il mese di dicembre per le imprese interessate dal primo decreto-legge Ristori, attive nei settori della filiera agricola, della pesca, dell’acquacoltura comprese le aziende produttrici di vino e di birra.
=> Credito d’imposta sugli affitti commerciali 
Per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto (Allegato 2 al decreto) e operano nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa) individuate ai sensi dell’ultimo DPCM, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12, viene esteso quanto previsto dal primo decreto Ristori, prevedendo un credito d’imposta cedibile al proprietario dell’immobile locato pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. 
=> Sospensione dei versamenti 
Per i soggetti che esercitano attività economiche sospese è prevista la sospensione delle ritenute alla fonte e dei pagamenti IVA per il mese di novembre. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
=> Cancellazione della seconda rata dell’IMU 
È prevista la cancellazione della seconda rata dell’IMU per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate ai sensi dall’ultimo DPCM, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. 
=> Sospensione dei contributi previdenziali 
Per le attività previste dal decreto-legge Ristori che operano nelle zone gialle vengono sospesi i contributi previdenziali e assistenziali per il mese di novembre. Per quelle delle zone arancioni e rosse la sospensione è riconosciuta per i mesi di novembre e dicembre. 
=> Rinvio del secondo acconto Ires e Irap per i soggetti a cui si applicano gli Isa 
Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, viene disposta la proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto di Ires e Irap. 
Per beneficiare del contributo a fondo perduto, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Se, ad esempio, l’ammontare del fatturato di aprile 2019 è stato di 30.000 euro i 2/3 ammontano a 20.000 e in questo caso la condizione si verifica se l’ammontare del fatturato di aprile 2020 è inferiore a 20.000 euro. 
E’ stato a suto tempo chiarito con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 del 13 giugno 2020, che per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione, poiché si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020). 
Per il calcolo dell’ammontare del contributo sono state previste delle “quote”, differenziate per settore economico, e riportate nell’allegato 1 al decreto 137/2020, in ogni caso l’importo del contributo, non può essere superiore a euro 150.000 euro. 
Tra le quote previste dal decreto si evidenzia: 
· il 150% per bar, gelaterie, pasticcerie, alberghi, affittacamere, villaggi turistici, campeggi; 
· il 200% per ristoranti, palestre, piscine, impianti sportivi, cinema, teatri, intrattenimento; 
· il 400% per discoteche, sale da ballo, night club e simili. 
Per i soggetti che hanno già beneficiato e ricevuto il contributo previsto dall’art. 25 del D.L. n. 34/2020, non è previsto nessun adempimento, l’ammontare dello stesso è determinato come quota del contributo già erogato in base a quanto disposto dall’articolo 25. 
Prendendo in considerazione un ristorante la cui quota prevista dal decreto è pari a 200%, se è stato beneficiario di un contributo di 4.000 euro, l’accredito sul conto corrente sarà di 8.000 euro, ovvero la quota del 200% di 4.000 (contributo già erogato). 
Chi invece non ha mai presentato istanza, potrà presentare la domanda tramite la procedura web utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020. Un prossimo provvedimento delle Entrate dovrà stabilire i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze. 
Il contributo è determinato come quota del valore calcolato sulla base dei dati indicati nell’istanza trasmessa, e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’art. 25 del decreto “Rilancio”
Sono state stabilite delle percentuali in funzione dei ricavi o dei compensi relativi al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020), ossia, per i contribuenti “solari”, quelli relativi al 2019. 
Nello specifico abbiamo: 
· il 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro; 
· il 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro; 
· il 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro. 
Qualora l’ammontare dei ricavi o compensi è superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10% del calo del fatturato. 
Il nuovo ristoro può essere pari a quello calcolato (e già percepito) secondo le regole appena ricordate, incrementato di una certa percentuale, diversa a seconda del codice Ateco di appartenenza. 
Per fare un esempio di come funziona il contributo consideriamo un bar con ricavi inferiori a 400 mila euro, che ha già ricevuto un contributo pari a 1.961 euro, questo riceverà un ristoro del 150% del valore medio di 2.941 euro. 
Per un ristorante invece che supera i 400 mila euro di ricavi, e che ha ricevuto precedentemente un contributo pari a 6.960 euro (quota 200%), riceverà un ristoro del 200% del valore medio di 13.920 euro. Una palestra con ricavi inferiori a 400 mila euro, che ha ricevuto infine un contributo di importo medio pari a 2.028 euro, riceverà un ristoro del 200% del valore medio di 4.056 euro. 
Considerato invece un albergo che non ha beneficiato del contributo, con ricavi superiori a 5 milioni di euro, per tale attività la quota prevista è pari a 150%. 
Sopponendo una differenza di fatturato (aprile 2019 – aprile 2020) pari a 500.000 euro, si applicherà in questo caso la percentuale del 10% quindi 50.000 al cui importo verrà calcolata la quota del 150% (75.000). Il contributo spettante sarà di 75.000 euro. 
Decreto Ristoro Bis e tabelle allegate.-
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COMUNICATO STAMPA. Decreto Ristori: provvedimento inadeguato e insufficiente per la filiera.-

di Area Comunicazione

Roma, 29 ottobre 2020
COMUNICATO STAMPA

Decreto Ristori: provvedimento inadeguato e insufficiente per la filiera.- 
Il DPCM del 24 ottobre e il conseguente Decreto Legge sui ristori per le categorie più colpite dal parziale lockdown rischiano di aggravare la situazione già precaria di tutta la filiera brassicola e agroalimentare con un rischiosissimo ulteriore calo dei fatturati del 70%. 
“Come Associazione di categoria” sostiene il Presidente Francesca Borghi – “riteniamo che i provvedimenti del Decreto Ristori non siano adeguati e sufficienti a fornire un giusto “ristoro” agli attori della filiera. Serve un vero e proprio risarcimento per scongiurare la chiusura di molte attività. Occorre, a nostro modesto avviso, un piano lungimirante di sviluppo che possa traghettare il comparto fuori dalla crisi, che getti le basi per una ripresa veloce e stabile partendo dal sostegno al lavoro fino ad arrivare agli incentivi alla produzione e al commercio, da introdurre il prima possibile”. Aggiunge Borghi che “i rapporti di filiera sono complessi e lo stop repentino di tutta la parte Ho.re.ca. ha una ricaduta destabilizzante per tutto l’indotto dell’agroalimentare. E’ il momento della responsabilità e delle scelte concrete e se la filiera deve restare al centro, daremo il nostro supporto a tutto il comparto della ristorazione iniziando con il condividere le iniziative di MIO Italia e di Italian Hospitality Network il 2 novembre a piazza del Popolo a Roma e successivamente inviando alle istituzioni nazionali e locali le nostre proposte da mettere subito in campo”. 
“Ci troviamo nuovamente ad affrontare uno stop alla ristorazione che si ripercuote sulla produzione e soprattutto sulla vendita di birra artigianale già pronta e ferma nei magazzini, per la quale, nella maggior parte dei casi, si sono già pagate materie prime, accise e spese” – dichiara Silvia Amadei, Direttore Operativo dell’Associazione e titolare di birrificio e azienda agricola. “Al termine del primo lockdown la ripresa è stata minima a causa dell’assenza di festival e manifestazioni nel periodo estivo, situazione aggravata dagli acquisti oculati da parte di pub, beershop e ristoranti che sono riusciti nonostante tutto a riprendere l’attività scampando la chiusura o che, per mancanza di liquidità, hanno deciso di cambiare l’offerta a favore di prodotti industriali dal prezzo minore”. 
E ancora, ribadisce Amadei “la situazione attuale era purtroppo prevedibile ma non del tutto arginabile per gli attori della filiera agricola e brassicola che hanno comunque investito tempo e denaro nei mesi scorsi per la coltivazione, la raccolta e la lavorazione di orzo e luppolo e di cui hanno e avranno nei prossimi mesi difficoltà nella vendita e/o nell’utilizzo per la produzione di birra, ridotta se non bloccata. Sedersi ad un tavolo in orario serale, regolarmente distanziati, non può essere considerato motivo di assembramento specialmente se paragonato alla situazione quotidiana che vive chi utilizza i trasporti pubblici nelle città dove il problema del sovraffollamento c’è da prima del Covid. Per chi produce birra non si tratta solo di lavoro, la passione per il prodotto accomuna tutti gli attori della filiera e grazie anche a questo so che ancora una volta andremo avanti. Esiste la volontà di ognuno di noi di non bloccare le nostre attività e di riflesso tutto il settore. Ma dobbiamo fare anche un appello – conclude Amadei – ai consumatori: comprate italiano, comprate il vostro prodotto locale e sostenete la filiera della birra e dell’agroalimentare. Tuteliamo insieme le nostre eccellenze per uscire da questa profonda crisi più forti di prima”. 
CERVISIA Relazioni esterne – info@cervisiassociazione.it
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I ristori per la filiera brassicola e agroalimentare. Codici Ateco e percentuali di contributo previste dal Decreto Legge del 27 ottobre 2020.-

di Area Sviluppo Imprese

Il testo del c.d. Decreto Ristori, approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 ottobre scorso, contiene alcune novità e altrettante proroghe delle misure previste dal Decreto Rilancio (già approfondito in un nostro articolo del 21 maggio 2020).
Tale decreto segue il DPCM del 24 ottobre 2020 con il quale sono state disposte le chiusure delle attività che riguardano la filiera brassicola e agroalimentare e che hanno generato un pericoloso impatto socio-economico sull’intera categoria, già colpita negli scorsi mesi. 
I ristori previsti dall’omonimo decreto si inquadrano nell’ambito dei contributi a fondo perduto e i soldi dovrebbero essere accreditati sui conti correnti degli imprenditori «in tempi record entro il 15 novembre». 
Il Governo ha scelto la via di suddividere in categorie le attività colpite dalle ultime misure di contenimento introdotte, andando relativamente a individuare un’aliquota di ristoro ben definita, che parte dal 100% fino ad arrivare al 400% e comunque fino a un massimo di 150.000 euro. 
Il fondo perduto sarà riconosciuto anche alle partite IVA con ricavi superiori a 5 milioni di euro, per un importo pari al 10% del calo di fatturato. Tra gli esclusi dal provvedimento spiccano però i titolari di partita IVA aperta dopo il 25 ottobre 2020 e chi, precedentemente a questa data, ha chiuso l’attività. 
Potranno fare domanda le attività individuate dai codici ATECO allegati al decreto, qualora l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. 
Nello specifico, per quanto concerne la filiera, i codici di riferimento sono i seguenti:

561011

Ristorazione con somministrazione

200%

561012

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

200%

561030

Gelaterie e pasticcerie

150%

561041

Gelaterie e pasticcerie ambulanti

150%

561042

Ristorazione ambulante

200%

562100

Catering per eventi, banqueting

200%

563000

Bar e altri esercizi simili senza cucina

150%

823000

Organizzazione di convegni e fiere

200%

960905

Organizzazione di feste e cerimonie

200%

551000

Alberghi

150%

552010

Villaggi turistici

150%

552030

Rifugi di montagna

150%

552052

Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

150%

949920

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

200%

949990

Attività di altre organizzazioni associative n.c.a.

200%

Per le aziende della filiera agricola, della pesca e dell’acquacoltura è previsto – per il mese di novembre 2020 – l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, esclusi premi e contributi dovuti all’INAIL. Il medesimo esonero è riconosciuto anche a imprenditori agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. 
Tra le novità fiscali è inoltre confermata la cancellazione del saldo IMU del 16 dicembre 2020, esclusivamente per le attività danneggiate dal DPCM del 25 ottobre 2020 e a patto che il proprietario dell’immobile sia anche il gestore dell’attività. 
Via libera inoltre al bonus del 60% sugli affitti commerciali, fino a dicembre, e anche in questo caso anche alle partite IVA con ricavi superiori ai 5 milioni di euro. 
Resta la possibilità di cedere il bonus riconosciuto al proprietario dell’immobile commerciale, in cambio di uno sconto di pari importo sull’ammontare del canone dovuto. 
Proroga della cassa integrazione, due mensilità in più di reddito di emergenza e sospensione dei versamenti contributivi sono le principali novità in materia di lavoro, accanto al rinnovo del bonus INPS di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo e di 1.000 euro per i lavoratori dello spettacolo, del turismo e degli stabilimenti balneari. 
La proroga della cassa integrazione è di ulteriori 6 settimane da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.
È prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato. La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni. 
Torna in campo anche l’INPS. Il Decreto Ristori conferma la proroga del REM, il reddito di emergenza, di importo compreso tra i 400 e gli 800 euro, che sarà erogato per ulteriori due mensilità. 
Nelle mani dell’INPS ci sarà inoltre la nuova tornata del bonus Covid-19 per i lavoratori colpiti dalle nuove chiusure, stagionali, lavoratori dello sport e dello spettacolo in primis. 
Per quel che riguarda le misure per i lavoratori dello spettacolo e del turismo sono previste: 
  • una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo; 
  • la proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del turismo.