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DECRETO LEGGE NATALE. Nuove regole e restrizioni con possibili ristori solo a bar e ristoranti.-

di Area Legislativa

Il tradizionale calendario dell’avvento quest’anno viene stravolto delle aperture e chiusure delle attività commerciali e da conseguenti permessi e divieti di circolare.

E’ quando annunciato dal Governo e previsto nel nuovo decreto legge sul Natale (D.L. n. 172/2020), in vigore da oggi 19 dicembre 2020, che riscrive la cartina geografica dell’epidemia con colorazioni tra il rosso, l’arancione e il giallo a seconda dei giorni.

Proviamo a sintetizzare cosa si può fare e cosa no negli ultimi giorni del 2020 e nei primi del 2021.

24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio

Per tutti i giorni prefestivi (vigilie e i sabati) e i festivi (Natale, Santo Stefano, primo dell’anno, befana e domeniche) l’Italia sarà in zona rossa.

Pertanto, è previsto:

– il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e anche all’interno del territorio stesso (sempre salvo necessità e urgenza);

– la chiusura dei negozi al dettaglio (quindi i negozi all’ingrosso restano aperti), tranne le farmacie, le parafarmacie, le edicole, i tabaccai e le rivendite di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività;

– la chiusura dei mercati di generi non alimentari;

– la chiusura degli esercizi di ristorazione ovvero bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie; resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio (delivery), nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto (take away);

– la sospensione delle attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto;

– la possibilità di svolgere individualmente attività motoria (cioè fare passeggiate) in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.

Sarà comunque possibile far visita, dalle 5 alle 22, a parenti e amici non conviventi.

Infatti, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi conviventi, oltre ai minori di 14 anni su cui si esercita la patria potestà genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Si tratta, in definitiva, di una piccola eccezione al divieto di circolazione per permettere, durante i giorni di festa di poter fare visita ai propri cari, evitando il rischio di pericolosi assembramenti.

28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio

In tutta Italia si applicano le regole per la zona arancione.

Ciò vuol dire che vige:

– il divieto di ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza);

– la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio (delivery) nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto (take away), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Quanto agli spostamenti, in zona arancione c’è, in linea generale, il divieto di ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune.

Il Decreto, però, prevede una eccezione: infatti, saranno consentiti gli spostamenti dai piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti) in un raggio di massimo 30 Km, senza poter andare nei capoluoghi di provincia.

Una nota di Palazzo Chigi specifica inoltre che dal 21 al 6 gennaio sarà possibile sempre andare nelle seconde case, purché queste si trovino nella stessa regione della residenza.

Nuovi ristori per bar e ristoranti

Il decreto stanzia, infine, 650 milioni di euro (455 milioni per il 2020 e 190 milioni per il 2021) di aiuti economici alle categorie colpite direttamente dalle nuove disposizioni.

Si tratta, in particolare, delle attività dei servizi di ristorazione di cui al gruppo Ateco 56 (il dettaglio dei codici attività interessati è riportato in allegato al D.L.), con partita IVA attiva alla data del 19 dicembre 2020, con esclusione di coloro che hanno aperto la partita IVA dal 1° dicembre 2020.

Ad essi verrà corrisposto un contributo a fondo perduto in misura pari al 100% (con un massimo di 150.000 euro) di quanto già percepito in passato con il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), essendo disposto che tale contributo spetti solo a chi lo ha già ottenuto (e non restituito) in base a tale decreto.

L’accredito avverrà in automatico, a cura dell’Agenzia delle entrate, senza che gli interessati debbano presentare un’apposita istanza.

Nessun ristoro è previsto per gli altri attori della filiera che dovranno attendere un nuovo provvedimento a gennaio 2021.

DECRETO LEGGE

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Decreto Ristori Ter. Tornano i buoni spesa alimentari.-

 di Area Legislativa

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore il Decreto Ristori Ter con le novità: dai nuovi fondi per garantire gli aiuti alle imprese delle regioni entrate in zona rossa ai buoni spesa che dovranno erogare i singoli Comuni ai cittadini che maggiormente stanno risentendo dell’impatto dell’emergenza Covid.

1,95 miliardi di euro è il valore delle risorse stanziate con l’ultimo provvedimento emergenziale adottato per arginare gli effetti economici delle misure restrittive imposte dopo l’allentamento estivo.
Si tratta dell’ultimo tassello di un mosaico non ancora completato:
  • il Decreto Ristori ha introdotto nuovi aiuti sulla base delle nuove restrizioni imposte per settore a partire dal DPCM del 24 novembre 2020;
  • il Decreto Ristori bis ha previsto nuove misure di sostegno considerando i settori interessati dalle restrizioni e le disposizioni del DPCM del 3 novembre che ha diviso l’Italia in zona gialla, zona arancione e zona rossa, un colore per ogni livello di rischio;
  • il Decreto Ristori ter interviene con alcune novità, come i buoni spesa che ogni Comune dovrà erogare, ma soprattutto per garantire aiuti anche alle imprese che si trovano nelle regioni inserite in zona arancione o rossa in una fase successiva.
Manca ancora, però, un ultimo tassello atteso per fine settimana: il Decreto Ristori Quater che richiede uno scostamento di bilancio maggiore, 8 miliardi di euro, per introdurre una proroga delle scadenze fiscali di fine novembre e di dicembre, grande assente dell’ultimo testo approvato.
Tornano i buoni spesa già utilizzati all’inizio dell’emergenza coronavirus: viene istituito un fondo pari a 400 milioni di euro da erogare ai Comuni entro il 1° dicembre per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare: importi e modalità di accesso dovranno essere stabiliti dai singoli enti territoriali;
Di particolare importanza è l’articolo 1 del DL n. 154 del 23 novembre 2020, rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nel testo si legge:
Il Fondo di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, è incrementato di 1.450 milioni di euro per l’anno 2020 e di 220,1 milioni di euro per l’anno 2021, anche in conseguenza delle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 280 del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale , Serie generale, n. 284 del 13 novembre 2020, e del 20 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale , Serie generale, n. 290 del 21 novembre 2020”.
In questo gioco di rimandi e incastri di provvedimenti che portano tutti lo stesso nome, per comprenderne la portata è necessario riprendere il testo del Decreto Ristori bis.
Con le nuove risorse stanziate, si garantisce l’accesso a una serie di aiuti previsti per le attività che operano nelle zone inserite in un livello di rischio più alto, anche in un secondo momento rispetto al Decreto Ristori bis. In altre parole, ad esempio, anche le partite IVA dei territori entrati in zona rossa nelle ultime settimane possono richiedere i contributi a fondo perduto se operano con specifici codici Ateco.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/23/20G00175/sg

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Zone anti-Covid a livello regionale. Aggiornamenti.-

di Area Legislativa

Il ministro della Salute ha firmato due nuove Ordinanze volte a rimodulare le zone anti-Covid a livello regionale.

La prima Ordinanza, firmata il 19 novembre e già in vigore, rinnova fino al 3 dicembre prossimo le misure disposte nell’Ordinanza emanata lo scorso 4 novembre: le Regioni Puglia e Sicilia rimangono, quindi, in zona arancione e le Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta in zona rossa. Resta ferma la possibilità di nuove classificazioni prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.
La seconda Ordinanza, firmata il 20 novembre, dispone il passaggio della Regione Abruzzo dalla zona arancione alla zona rossa. Le disposizioni del provvedimento entreranno in vigore il 22 novembre e resteranno vigenti fino al 3 dicembre 2020. 
Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree è attualmente la seguente:
– area gialla: Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto
– area arancione: Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria
– area rossa: Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.
=> Ordinanza 19 novembre 2020
=> Ordinanza 20 novembre 2020
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Ordinanza Regione Lazio. Riapertura di alcune attività commerciali.-

 di Area Sviluppo Imprese

Con l’ordinanza numero Z00068 del 20 novembre 2020, il presidente della Regione Lazio ha dettato nuove disposizioni in materia di attività commerciali che rimarranno in vigore fino al 30 novembre 2020

Nei giorni festivi e prefestivi, restano aperte le attività commerciali all’ingrosso purché la vendita sia effettuata, esclusivamente, nei confronti dei titolari di partita Iva, con accesso diretto alle strutture consentito esclusivamente ai medesimi soggetti. 
Restano altresì aperte le attività commerciali degli autosaloni e delle aziende florovivaistiche. 
Nessuna attività commerciale al dettaglio compresi i supermercati, inoltre, può nei giorni feriali, festivi e prefestivi, proseguire la vendita al pubblico con accesso ai locali oltre le ore 21. Quindi viene disposta la chiusura anticipata. Bar e ristoranti in quanto pubblici esercizi potranno effettuare attività di vendita con asporto fino alle 22 come previsto dal DPCM nazionale. 
Tutte le attività commerciali consentite sono comunque tenute a osservare le seguenti regole: sorveglianza per verificare il rispetto delle distanze interpersonali e il divieto di assembramento; modalità di contingentamento/scaglionamento degli ingressi, allo scopo di assicurare i limiti numerici di presenza di clienti e addetti; le misure di sicurezza e prevenzione previste dalle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”.
=> Ordinanza Regione Lazio
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Bonus Centri Storici. Provvedimento Agenzia delle Entrate.-

di Area Legislativa e Area Sviluppo Imprese

L’Agenzia delle Entrate il 12 novembre scorso ha emanato il provvedimento che definisce le modalità con cui i negozi e le attività commerciali presenti nei centri storici delle città metropolitane o grandi centri urbani, come definiti nel decreto di Agosto, possono presentare richiesta per un bonus fino a 150.000 euro. La misura è contenuta nell’art. 59 del citato decreto, convertito in legge il 13 ottobre 2020, n. 126, e sostiene quelle attività che hanno subito gravi perdite di fatturato connesso alla riduzione del flusso turistico

I beneficiari di tale bonus a fondo perduto, hanno 60 giorni di tempo per inviare l’istanza all’Agenzia delle Entrate, dalla data di avvio della procedura telematica. Dal 18 novembre e fino al 14 gennaio 2021 sarà dunque possibile presentare l’istanza all’Agenzia
Precisiamo da subito che il bonus non è cumulabile con il bonus filiera destinato ai ristoranti (c.d. Salva Made in Italy). 
Come stabilisce la legge di conversione del Decreto Agosto, il contributo a fondo perduto è destinato alle attività commerciali presenti nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana. Per zona A si identifica il centro storico. Mentre per attività commerciale sono individuate le imprese di vendita di beni o servizi al pubblico (ad esempio bar, ristoranti, tabacchi, farmacie, gelaterie, negozi di abbigliamento). Quindi i beneficiari sono solo quelle attività come sopra definite svolte nei centri storici o in zone equipollenti. A questi si aggiungono gli autoservizi di trasporto pubblico non di linea. 
In Itala si contano 80 comuni capoluogo di provincia, di cui solo 12 sono le città metropolitane presenti nel decreto (Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Cagliari, Catania, Messina, Palermo). Escluse Reggio Calabria e Messina. 
Con il provvedimento a firma del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2020, sono state identificate altre città destinatarie del contributo (Verbania, Rimini, Siena, Pisa, Como, Verona, Urbino, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa). 
Se l’esercente si trova in una città capoluogo di provincia, in base alle rilevazioni delle amministrazioni pubbliche deputate all’identificazione dei flussi turistici, il flusso turistico di persone residenti all’Estero, deve essere stato di almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni
Se invece l’attività di impresa ricade in una città metropolitana, la stessa statistica sui turisti stranieri (residenti all’estero) deve rilevare un numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni
Accanto al requisito statistico demografico, per determinare se una città capoluogo di provincia o città metropolitana possa essere inclusa tra quelle in cui il centro storico abbia sofferto la brusca frenata del flusso turistico, c’è anche il requisito economico
Il negozio che vende beni o servizi al pubblico, che ha la sua sede operativa all’interno del centro storico di una città capoluogo di provincia o città metropolitana, in base al requisito del flusso turistico, deve aver registrato per effetto della mancanza di turisti una perdita di ricavi. Tra giugno 2020 e lo stesso mese del 2019, la perdita di fatturato o corrispettivi deve essere pari o superiore al 66% fatturato
Mentre la perdita di fatturato è per tutti di almeno il 66%, per l’accesso al requisito, le attività commerciali interessate sono state divise in tre fasce. Coloro che hanno realizzato nell’anno di imposta un fatturato non superiore a 400.000 euro; le attività commerciali con un fatturato compreso tra 400mila e 1 milione di euro; ed infine gli esercenti con un fatturato superiore al milione di euro. 
La logica che sta alla base del bonus a fondo perduto per i negozi dei centri storici delle zone A o equipollenti, individuate nelle città metropolitane o capoluogo di provincia, è dare un ristoro per la perdita di fatturato o corrispettivi subiti a giugno 2020, rispetto all’anno precedente, per effetto del lockdown e delle misure di chiusura delle frontiere che hanno azzerato l’arrivo di turisti stranieri. Tuttavia, il bonus non va a coprire l’intera perdita di fatturato ma solo una quota. Questa è calcolata sulla differenza tra il fatturato o corrispettivo realizzato a giugno 2020 con quello del 2019. Ad esempio se nel giugno 2020, un bar in Duomo a Milano, ha avuto un fatturato di 10.000 euro, e nel giugno 2019, il fatturato è stato di 14.000 euro, il bonus sarà calcolato solo sulla differenza, ossia 4.000 euro. 
Il bonus ha però un importo minimo che comunque verrà erogato. Questo importo è di 1.000 euro per le persone fisiche, e 2.000 euro per le persone giuridiche (aziende con P.Iva). Ma non potrà superare i 150.000 euro
Il coefficiente da applicare non è univoco per tutti, ma è differenziato su 3 fasce di fatturato realizzato nel 2019. 
15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
Il bonus è riconosciuto anche a coloro che hanno avviato l’attività dal 1 luglio 2019. In tal caso il fatturato di giugno 2019 sarà zero, mentre quello di riferimento per l’applicazione di quale coefficiente, dipenderà dal fatturato complessivo realizzato tra il 1 luglio e 31 dicembre 2020. 
La presentazione dell’istanza può avvenire solo in via telematica. La può presentare il titolare dell’attività o gli intermediari delegati alla consultazione del Cassetto fiscale. L’istanza si presenta accedendo al portale web “Fatture e Corrispettivi” nell’area riservata. L’Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli sulla domanda e solo in caso di accoglimento (ci saranno due ricevute, una per accettazione e l’altra di autorizzazione), il pagamento avverrà direttamente sul conto corrente del beneficiario riportato nell’istanza. Qui il link al modello
Decreto Agenzia delle Entrate 12 novembre 2020 
Istanza richiesta bonus
Elenco città e istruzioni