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Green Pass 2021

Controlli e responsabilità nella gestione dei certificati verdi Covid.

[…] Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, dal 6 agosto 2021 entreranno in vigore le regole d’uso del Green Pass già introdotto e regolamentato con il DPCM del 17 giugno 2021, per il quale occorreva un atto avente forza di legge per completarne la legittimazione. Approfondiremo la questione più avanti in questa disamina, considerando i quesiti che ci sono pervenuti in questi giorni in merito alla responsabilità di chi dovrà controllare il Green Pass.

Come abbiamo già anticipato tramite comunicazione sui nostri social (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e Telegram), sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di “passaporto vaccinale” ovvero:

  1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
  2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

Questa documentazione sarà richiesta per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti che toccano da vicino anche gli operatori della #filierabrassicola.

-Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;

-Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

-Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

-Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

-Sagre e fiere, convegni e congressi;

-Centri termali, parchi tematici e di divertimento;

-Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

-Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

-Concorsi pubblici.

Inoltre con il Green pass sarà possibile accedere alle sale d’attesa dei reparti ospedalieri. L’accesso – sospeso finora causa Covid – era stato di recente introdotto per le sale d’attesa di pronto soccorso e viene ora esteso a tutti i reparti ospedalieri, per gli accompagnatori di pazienti non affetti da Covid. 

Il green pass sarà necessario anche per entrare negli stadi e andare ai concerti. Nel DL viene stabilita la capienza al 50% negli impianti sportivi all’aperto e si potrà accedere solo con la certificazione vaccinale, o di guarigione entro i 6 mesi o il test entro le 48 ore. Nel dettaglio, per quanto riguarda “la partecipazione del pubblico – si legge nel testo del decreto – sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale”, in zona bianca, la capienza consentita “non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso”.

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Cambiano anche i parametri per i “passaggi di colore” delle regioni legati al rischio Covid:

Zona Gialla con occupazione dei posti letto nelle terapie intensive pari al 10% e ospedalizzazione del 15%, con le conseguenti restrizioni già definite nelle misure passate;

Zona Arancione con occupazione dei posti letto nelle terapie intensive pari al 20% e ospedalizzazione del 30%, con le conseguenti restrizioni già definite nelle misure passate;

Zona Rossa con occupazione dei posti letto nelle terapie intensive pari al 30% e ospedalizzazione del 40%, con le conseguenti restrizioni già definite nelle misure passate.

Treni e trasporti pubblici non sono al momento soggetti al Green pass per far entrare i passeggeri.

Le discoteche restano chiuse (e in prima battuta beneficeranno di un fondo da 20 milioni di euro come ristori).

Lo stato di emergenza è prorogato al 31 dicembre 2021.

Tornando al DPCM 17 giugno 2021, è bene rammentare che gli artt. 9 e 13 dello stesso, disciplinano le modalità dei controlli e chi è tenuto a farli. Il decreto-legge appena pubblicato – all’art. 3 – rimanda infatti allo stesso DPCM che pochi hanno compreso in maniera approfondita.

L’art. 9 del DPCM del 17 giugno 2021 prevede che:

  1. Le certificazioni verdi COVID-19 sono identificate attraverso un codice univoco alfanumerico munito delle caratteristiche descritte nell’allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
  2. Ai fini della verifica di autenticità, integrità e validità delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 13, è prevista l’apposizione di un codice a barre bidimensionale (QR code), generato con le caratteristiche e le modalità descritte nell’allegato D.

L’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021, invece, stabilisce che i controlli vanno effettuati tramite lettura del QR Code e i soggetti deputati alla verifica dei certificati. Nello specifico:

  1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
  2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
  3. a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
  4. b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
  5. c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati;
  6. d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati;
  7. e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonchè i loro delegati;
  8. f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati.
  9. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
  10. L’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.
  11. L’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.
  12. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti di cui all’art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

I trasgressori saranno puniti con l’applicazione di una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia del cliente. In caso di violazione reiterata per tre volte in tre giorni diversi, «l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni».

È in arrivo una nuova applicazione fornita dalla PA che si chiama VerificaC19. E’ stata sviluppata dal ministero della Salute per controllare i Green Pass. Chi verifica richiede la certificazione all’interessato, il quale mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). Basta inquadrare il codice sulla certificazione digitale per ottenere in risposta una spunta verde in caso affermativo o un segnale di divieto rosso nel caso in cui il pass non sia più valido, come quando un tampone è stato effettuato più di 48 ore prima del controllo.

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DPCM Natale. Le nuove regole sociali e l’impatto sugli attori di filiera.-

 di Area Legislativa

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo e discusso DPCM del 3 dicembre 2020 con il quale il Governo ha introdotto nuove e più restrittive regole per il periodo natalizio.

Il nuovo DPCM 3/12/2020 va ad affiancare il Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n. 158  (il c.d. Decreto Natale) recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” che contiene, tra le altre cose, il calendario del periodo natalizio con le limitazioni previste per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Per il periodo natalizio quindi sono in vigore, già da oggi, le limitazioni relative all’emergenza pandemica Coronavirus, preannunciate dal Governo e, nel dettaglio quelle di seguito riassunte:

  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
  • il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute);
  • sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;
  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria;
  • il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.

Il DPCM che entra in vigore oggi stesso e resterà in vigore 50 giorni (fino al 15 gennaio 2021) ha una struttura analoga a quella del DPCM del 3/11/2020 costituita da 14 articoli in cui sono definite le limitazioni per tutto il territorio nazionale definito zona gialla e:

  • per quelle Regioni che caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto sono definite come nel precedente DPCM zone arancioni;
  • per quelle Regioni che caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto sono definite come nel precedente DPCM zone rosse.

Nel dettaglio riassumiamo qui di seguito, le limitazioni più specifiche che riguardano direttamente gli attori di filiera più interessati ovvero il comparto della ristorazione, gli hotels e le località sciistiche.

Nello specifico:

  • resta in vigore il “coprifuoco” notturno dalle 22.00 alle 5.00, con l’eccezione della notte di capodanno durante la quale sarà esteso fino alle 7.00 della mattina del 1° gennaio;
  • veglione di fine anno in camera per chi deciderà di passare il 31 notte in albergo. Resta infatti consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti;

Mentre per le attività commerciali si registra qualche piccola concessione, nulla cambia per gli esercizi di ristorazione. Sarà però possibile andare a pranzo fuori a Natale, a S. Stefano, a Capodanno e il giorno dell’Epifania.

In particolare, viene previsto che:

  • fino al 6 gennaio 2021, l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio è consentito fino alle ore 21.00;
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili;
  • resta valida l’eccezione per le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole e tra gli esonerati vengono di inserite anche le rivendite di prodotti agricoli e florovivaistici;
  • le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00;
  • consumo al tavolo consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
  • dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
  • sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze

Vengono confermate le attuali ulteriori limitazioni per le Regioni che sono classificate a rischio arancione e rosso. Cambiano, invece, le regole per la permanenza in una classe di rischio piuttosto che in un’altra. È previsto che il Ministero della Salute debba, ogni settimana, verificare il permanere dei presupposti per la classificazione nella fascia di rischio e provvedere con ordinanza all’aggiornamento dell’elenco delle Regioni che si collocano in uno scenario rosso o arancione.

Con l’articolo 14 del provvedimento è infatti disposto che continuano ad applicarsi, sino fino alla data di adozione di una nuova ordinanza del Ministro della Salute, e comunque non oltre il 6 dicembre 2020, le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 e, quindi, in atto, in riferimento alle citate ordinanze sono definite:
  • zona arancione le Regioni Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria
  • zona rossa le Regioni Abruzzo, Campania, Toscana, Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano
Ovviamente tutte le altre regioni non indicate nella zona arancione o rossa trovano la loro collocazione in zona gialla.

DECRETO LEGGE 2 dicembre 2020, n. 158

DPCM 3 dicembre 2020 

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Decreto Ristori Quater. La mimi-manovra fiscale che rinvia le scadenze ma solleva dubbi sull’IVA.-

di Area Legislativa e Area Sviluppo Imprese

Approda in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020 il decreto Ristori quater (D.L. 30 novembre 2020, n. 157)contenente misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il provvedimento si compone di 27 articoli (e due allegati), suddivisi in 3 Titoli:

– Titolo I “Disposizioni in materia fiscale e contributiva”;

– Titolo II “Sostegno alle imprese, all’economia e al lavoro”

– Titolo III “Ulteriori misure urgenti”.

Come anticipato dal MEF con il comunicato stampa di venerdì 27 novembre 2020, il testo del decreto Ristori quater modifica ed estende la proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi 2020. Andiamo più nello specifico con una disamina a supporto delle imprese di filiera e collegate alla stessa.

Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i titolari di partita IVA.

Al netto della proroga già prevista dal decreto Agosto per i soggetti ISA, il decreto Ristori quater estende il rinvio al 30 aprile dei versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi alle imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.

Il decreto Ristori quater istituisce inoltre un Fondo finalizzato a realizzare nel 2021 la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell’ambito della emergenza COVID-19, da destinare ai soggetti beneficiari di sospensione fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato.

Slitta anche la scadenza della dichiarazione dei redditi e dell’Irap. Il termine per l’invio telematico passa dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.

Per quel che riguarda l’ex Unico, il testo del decreto Ristori quater prevede un rinvio generalizzato che riguarda quindi non solo i titolari di partita IVA ma anche lavoratori dipendenti e pensionati che presentano il modello Redditi PF.

C’è poi la pace fiscale: la proroga già annunciata nelle scorse settimane è parte delle novità del decreto Ristori quater. Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio delle cartelle in scadenza il 10 dicembre 2020 sono prorogate al 1° marzo 2021.

Il testo del decreto Ristori quater interviene anche in materia di rateizzazione delle cartelle. Si prevede che alla presentazione della domanda AdER di rateizzazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive.

Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione.

Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.

Al restyling anche le scadenze fiscali di dicembre 2020. Il decreto Ristori quater prevede la sospensione di contributi previdenziali, ritenute alla fonte ed IVA in scadenza a dicembre 2020.

La proroga porta il termine per eseguire i versamenti al 16 marzo 2021, e si applica a tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019.

La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.

Emergono alcuni dubbi sulla proroga della scadenza dell’acconto IVA del 28 dicembre 2020.

L’articolo 2 parla genericamente di “scadenza dei versamenti IVA di dicembre”, senza specificare se si tratta dell’IVA dovuta in autoliquidazione dai soggetti mensili o del versamento dell’acconto.

Vengono ritoccate nuovamente le previsioni previste in materia di cancellazione del saldo IMU 2020. L’esenzione dal pagamento della seconda rata in scadenza il 16 dicembre 2020 si applica non più a patto che l’utilizzatore coincida con il proprietario dell’immobile ma con il soggetto passivo.Non c’è invece una proroga generalizzata della scadenza.

Il decreto Ristori quater prevede, in materia di lavoro, una nuova indennità una tantum di 1.000 euro per:

  • gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti;
  • gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente,
  • gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.

Novità anche per i contributi a fondo perduto: il decreto Ristori quater modifica l’elenco dei codici ATECO delle partite IVA beneficiarie.

La platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia ulteriormente con l’ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio. Ecco i codici ATECO dei nuovi beneficiari che interagiscono con la filiera:

461701

46 17 01

Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati

100%

461702

46 17 02

Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi

100%

461703

46 17 03

Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi

100%

461704

46 17 04

Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari

100%

461705

46 17 05

Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari

100%

461706

46 17 06

Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi

100%

461707

46 17 07

Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco

100%

461708

46 17 08

Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco

100%

461709

46 17 09

Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco

100%

 

Fatte le premesse, andiamo più nel dettaglio dei destinatari e degli adempimenti.

Il primo appuntamento del mese è quello con la dichiarazione dei redditi e le imposte, dopo la proroga introdotta dal decreto Ristori quater.

Il 10 dicembre 2020 è innanzitutto la nuova scadenza del secondo acconto 2020 per i titolari di partita IVA.

La proroga del termine ordinario, fissato al 30 novembre, si applica a tutti gli operatori economici, mentre ne restano esclusi i non titolari di partita IVA (dipendenti, pensionati, soci e collaboratori). A scandire il calendario dei versamenti è però anche la proroga lunga al 30 aprile 2021.

La proroga dei versamenti del 10 dicembre 2020 è a più livelli:

  • l’articolo 98 del decreto legge n. 104/2020 ha previsto la proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi 2020 al 30 aprile 2021 per le partite IVA che, nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, hanno subito un calo di fatturato o corrispettivi pari almeno al 33%;
  • la possibilità di beneficiare della proroga del secondo acconto Irpef si applica altresì alle partite IVA che esercitano attività incluse nei due elenchi dei codici ATECO allegati al decreto Ristori bis all’interno delle zone rosse.
  • non pagano il secondo acconto il 10 dicembre 2020 anche i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal calo di fatturato registrato;
  • il decreto Ristori quater estende il rinvio al 30 aprile 2021 dei versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi alle imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019;
  • la proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.

Proroga della scadenza al 10 dicembre 2020 anche per la presentazione della dichiarazione dei redditi ex Unico e del modello Irap. In aggiunta, entro tale data bisognerà inviare il modello 770 e le certificazioni uniche dei lavoratori autonomi.

Nel calendario delle scadenze fiscali di dicembre 2020 c’è l’IMU, con il saldo che come di consueto dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2020.

Il calcolo della seconda rata dell’IMU segue le stesse regole già previste per l’acconto. Bisognerà pagare la metà di quanto versato nel 2019, considerando la proroga prevista dalla legge di conversione sullo stato d’emergenza Covid-19, che consente ai Comuni di adottare le nuove delibere entro la fine del 2020.

Il conguaglio dovuto, sulla base delle nuove aliquote, scandirà il calendario delle scadenze fiscali 2021: il termine di versamento è fissato al 28 febbraio 2021.

C’è poi da considerare l’ampia, seppur circoscritta, cancellazione della scadenza IMU del 16 dicembre 2020 per i soggetti passivi e gestori di attività esercitate in specifiche categorie di immobili.

Ai sensi del decreto Agosto, accedono alla cancellazione dell’IMU gli immobili relativi ad attività turistiche e dello spettacolo (come cinema, teatri, discoteche).

L’estensione si applica inoltre agli immobili in cui si svolgono le attività sospese dal DPCM del 24 ottobre 2020, e le relative pertinenze.

Nelle zone rosse, la cancellazione della scadenza IMU del 16 dicembre 2020 si applica anche agli immobili relativi ad ulteriori attività, come quelle del commercio al dettaglio e dei servizi alla persona.

Cambiano anche le scadenze fiscali del 16 dicembre 2020. Il decreto Ristori quater prevede infatti la proroga dei versamenti dell’IVA dovuta a dicembre, contributi e ritenute Irpef.

versamenti periodici slittano al 16 marzo 2021, in favore dei seguenti soggetti:

  • partite IVA con ricavi e compensi fino a 50 milioni di euro nel 2019, che hanno subito un calo di fatturato pari almeno al 33% su novembre 2020 rispetto a novembre 2019;
  • partite IVA che hanno avviato l’attività dal 30 novembre 2019, a prescindere dai parametri di ricavi e fatturato;
  • partite IVA che esercitano attività sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020;
  • ristoranti in zone rosse o arancioni;
  • i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al Decreto Ristori bis, ovvero soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse.

Resta invece dubbia la proroga dell’acconto IVA. La scadenza è fissata al 28 dicembre 2020, e nel decreto Ristori quater non c’è una menzione specifica dell’adempimento.

L’articolo 2 del decreto n. 157 del 30 novembre 2020 (quello che rinvia il termine dei versamenti periodici), stabilisce in maniera generica la proroga dei versamenti relativi all’IVA dovuti a dicembre. Non è chiaro se si faccia riferimento anche all’acconto annuale dell’imposta.

In attesa di chiarimenti, ricordiamo che l’acconto IVA può essere calcolato con:

  • metodo storico,
  • metodo previsionale,
  • metodo analitico.

Il primo è sicuramente il più utilizzato, poiché considerato più utile e più semplice, mentre gli altri due meglio si adattano a talune situazioni.

Così come per la generalità degli acconti, anche per l’IVA annuale è possibile adottare il metodo previsionale. L’acconto dovuto è in questo caso pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare a dicembre (per i mensili), in sede di dichiarazione annuale per i trimestrali ordinari o per il quarto trimestre per i contribuenti trimestrali “speciali”.

A differenza di quanto previsto per le imposte sui redditi, non vi sono moratorie sulle sanzioni previste in caso di scostamento tra IVA emersa dalla dichiarazione annuale ed acconto versato con metodo previsionale.

Entro la scadenza del 28 dicembre 2020, gli operatori intracomunitari con obbligo mensile dovranno effettuare l’invio degli elenchi Intrastat.

Nel dettaglio, la scadenza riguarda la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.

Gli elenchi Intrastat possono essere presentati esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all’Agenzia delle Entrate sempre mediante invio telematico.

Chiude il calendario delle scadenze di dicembre 2020 la dichiarazione IMU, adempimento che consente al contribuente di mettere a conoscenza il proprio Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, che impattano sul calcolo dell’imposta dovuta.

soggetti obbligati ad inviare la dichiarazione IMU entro la scadenza del 31 dicembre sono, tra gli altri, coloro che possiedono:

  • immobile concesso in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (comodato genitori-figli), allegando il contratto di comodato d’uso registrato;
  • immobile inagibile o inutilizzabile per usufruire della riduzione del 50% sulle imposte nel caso di immobili inagibili per cause strutturali accertate dal Comune d’ubicazione;
  • fabbricati di interesse storico e artistico, per i quali è stabilita la riduzione del 50% della base imponibile IMU e Tasi;
  • casa coniugale affidata all’ex, il coniuge assegnatario è obbligato a presentare la dichiarazione nel caso in cui il Comune in cui è ubicata la casa affidata non coincide con quello in cui si è spostato o con il Comune in cui è nato;
  • coniugi con due immobili nello stesso Comune, è obbligatorio presentare la dichiarazione IMU per scegliere quale delle due abitazioni destinare come prima casa e quindi esentare dall’imposta;
  • trasferimento per motivi di servizio, anche per i membri delle Forze Armate, per certificare il diritto a mantenere l’esenzione dell’imposta sulla prima casa anche nel caso di cambio di residenza.

L’invio della dichiarazione IMU dovrà essere effettuato al Comune in cui è ubicato l’immobile.

Per il versamento del secondo acconto Irap, la scadenza del 30 novembre 2020 è stata rinviata al 10 dicembre 2020, per effetto della proroga inserita nel decreto in esame.

Il termine di pagamento interessa diverse categorie di contribuenti.

A dare più tempo ai contribuenti è il comma 1 dell’articolo 1 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157.

“Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.”

Il calcolo dell’Irap 2020 segue le stesse regole dell’Irpef e dell’Ires:

  • il metodo storico prevede il calcolo dell’imposta da pagare, riferendosi a quanto pagato nel periodo d’imposta precedente;
  • il metodo previsionale, invece, prevede il calcolo degli acconti sulla base di previsione del reddito nell’anno in corso.

L’acconto Irap è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno e riferita all’anno precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.

Per i soggetti che non applicano gli ISA l’acconto è del 100% dell’imposta dichiarata nell’anno: il versamento può essere effettuato in una o due rate, in base all’importo dovuto:

  • unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
  • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro: la prima pari al 40% entro il 1° luglio, la seconda pari al 60% entro il 30 novembre.

Per i soggetti ISA, invece l’acconto è del 90% e deve essere versato in due rate uguali, secondo quanto previsto dall’articolo 58 del Decreto Legge n. 124/2019, ovvero il Decreto fiscale 2020.

Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche:

  • direttamente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato;
  • non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore.

Nel modello F24 deve essere indicato il codice tributo 3813.

Un ulteriore rinvio dei versamenti è previsto dall’articolo 6 del decreto 149/2020, ovvero il decreto Ristori bis.

La norma elimina il vincolo del calo del fatturato per i soggetti ISA particolarmente colpiti dalle restrizioni, in zona rossa. La stessa proroga si applica per i ristoranti delle zone arancioni.

Le attività che usufruiscono della proroga, che si trovano in zona rossa, sono quelle indicate dai codici ATECO degli allegati 1 e 2 del decreto Ristori bis.

Anche la scadenza del secondo acconto della cedolare secca slitta al 10 dicembre 2020 per tutti i titolari di partita IVA. La proroga non riguarda dipendenti e pensionati, chiamati alla cassa entro il termine ordinario del 30 novembre.

Il decreto Ristori quater riscrive nuovamente il calendario delle scadenze del secondo acconto delle imposte sui redditi 2020, estendendo la proroga al 30 aprile 2021 anche alle partite IVA non ISA.

Per il calcolo del secondo acconto della cedolare secca, resta ammesso il ricorso agevolato al metodo previsionale che, in situazioni specifiche – come nel caso di risoluzione del contratto d’affitto nel corso dell’anno, o riduzione del canone di locazione – consente di calcolare l’imposta sostitutiva sulla base del reddito che si presume di incassare.

Il decreto Liquidità ammette l’uso del previsionale, senza il rischio di sanzioni nel caso in cui l’imposta versata sia pari almeno all’80% di quanto effettivamente dovuto.

Non cambiano le modalità di versamento: bisognerà utilizzare il modello F24 indicando il codice tributo 1841.

Le scadenze per il pagamento della cedolare secca sugli affitti sono le stesse previste per l’Irpef. A cambiare è la misura dell’acconto dovuto che, per il 2020, è pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. Dal 2021, anche l’acconto dell’imposta sostitutiva passerà al 100%.

Quando si paga quindi il secondo acconto della cedolare secca sugli affitti? Partiamo dalle regole generali.

Il versamento dell’acconto è dovuto se l’imposta dell’anno precedente supera i 51,65 euro. Nello specifico:

  • se l’importo è inferiore a 257,52 euro, la cedolare si paga in un’unica soluzione entro la scadenza del 30 novembre 2020 (prorogata per le partite IVA);
  • se l’importo è superiore a 257,52 euro, si paga in due rate:
    • la prima, pari al 40% dell’acconto complessivamente dovuto (50% per i soggetti ISA), entro la scadenza del saldo e primo acconto;
    • la seconda, il restante 60% (50% per i soggetti ISA), entro il termine di versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi.

Il versamento della cedolare secca con il modello F24 dovrà essere effettuato indicando il codice tributo:

  • 1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione

Nel modello F24 non bisognerà compilare il campo rateazione/regione/prov/mese rif.

Nel campo relativo all’anno di riferimento, bisognerà indicare l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento (ad esempio, 2020).

Scadenza il 10 dicembre per il secondo acconto Irpef 2020: i titolari di partita IVA beneficiano di una doppia proroga.

Non cambiano le modalità di versamento.

Bisognerà utilizzare il modello F24 ed inserire il codice tributo 4034 rubricato “acconto seconda rata o acconto in un’unica soluzione”, compilando la sezione Erario.

In merito alle istruzioni per la compilazione del modello F24, si ricorda che nel campo “anno di riferimento” bisognerà indicare il 2020 e compilare la “colonna 4” con gli importi da versare a debito.

La “colonna 5 – importi a credito compensati” deve essere compilata solo nel caso in cui si abbiano effettivamente importi da riportare in compensazione.

L’importo del secondo acconto Irpef, a differenza di quanto previsto per il saldo dell’anno precedente ed il primo acconto dell’anno in corso, non può essere oggetto di rateizzazione e dovrà essere quindi versato in un’unica soluzione.

DECRETO RISTORI QUATER

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Decreto Ristori Ter. Tornano i buoni spesa alimentari.-

 di Area Legislativa

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore il Decreto Ristori Ter con le novità: dai nuovi fondi per garantire gli aiuti alle imprese delle regioni entrate in zona rossa ai buoni spesa che dovranno erogare i singoli Comuni ai cittadini che maggiormente stanno risentendo dell’impatto dell’emergenza Covid.

1,95 miliardi di euro è il valore delle risorse stanziate con l’ultimo provvedimento emergenziale adottato per arginare gli effetti economici delle misure restrittive imposte dopo l’allentamento estivo.
Si tratta dell’ultimo tassello di un mosaico non ancora completato:
  • il Decreto Ristori ha introdotto nuovi aiuti sulla base delle nuove restrizioni imposte per settore a partire dal DPCM del 24 novembre 2020;
  • il Decreto Ristori bis ha previsto nuove misure di sostegno considerando i settori interessati dalle restrizioni e le disposizioni del DPCM del 3 novembre che ha diviso l’Italia in zona gialla, zona arancione e zona rossa, un colore per ogni livello di rischio;
  • il Decreto Ristori ter interviene con alcune novità, come i buoni spesa che ogni Comune dovrà erogare, ma soprattutto per garantire aiuti anche alle imprese che si trovano nelle regioni inserite in zona arancione o rossa in una fase successiva.
Manca ancora, però, un ultimo tassello atteso per fine settimana: il Decreto Ristori Quater che richiede uno scostamento di bilancio maggiore, 8 miliardi di euro, per introdurre una proroga delle scadenze fiscali di fine novembre e di dicembre, grande assente dell’ultimo testo approvato.
Tornano i buoni spesa già utilizzati all’inizio dell’emergenza coronavirus: viene istituito un fondo pari a 400 milioni di euro da erogare ai Comuni entro il 1° dicembre per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare: importi e modalità di accesso dovranno essere stabiliti dai singoli enti territoriali;
Di particolare importanza è l’articolo 1 del DL n. 154 del 23 novembre 2020, rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nel testo si legge:
Il Fondo di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, è incrementato di 1.450 milioni di euro per l’anno 2020 e di 220,1 milioni di euro per l’anno 2021, anche in conseguenza delle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 280 del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale , Serie generale, n. 284 del 13 novembre 2020, e del 20 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale , Serie generale, n. 290 del 21 novembre 2020”.
In questo gioco di rimandi e incastri di provvedimenti che portano tutti lo stesso nome, per comprenderne la portata è necessario riprendere il testo del Decreto Ristori bis.
Con le nuove risorse stanziate, si garantisce l’accesso a una serie di aiuti previsti per le attività che operano nelle zone inserite in un livello di rischio più alto, anche in un secondo momento rispetto al Decreto Ristori bis. In altre parole, ad esempio, anche le partite IVA dei territori entrati in zona rossa nelle ultime settimane possono richiedere i contributi a fondo perduto se operano con specifici codici Ateco.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/23/20G00175/sg

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Zone anti-Covid a livello regionale. Aggiornamenti.-

di Area Legislativa

Il ministro della Salute ha firmato due nuove Ordinanze volte a rimodulare le zone anti-Covid a livello regionale.

La prima Ordinanza, firmata il 19 novembre e già in vigore, rinnova fino al 3 dicembre prossimo le misure disposte nell’Ordinanza emanata lo scorso 4 novembre: le Regioni Puglia e Sicilia rimangono, quindi, in zona arancione e le Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta in zona rossa. Resta ferma la possibilità di nuove classificazioni prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.
La seconda Ordinanza, firmata il 20 novembre, dispone il passaggio della Regione Abruzzo dalla zona arancione alla zona rossa. Le disposizioni del provvedimento entreranno in vigore il 22 novembre e resteranno vigenti fino al 3 dicembre 2020. 
Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree è attualmente la seguente:
– area gialla: Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto
– area arancione: Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria
– area rossa: Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.
=> Ordinanza 19 novembre 2020
=> Ordinanza 20 novembre 2020
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Decreto Ristori BIS. Nuovi codici Ateco e agevolazioni di Filiera.-

di Area Legislativa

Analizziamo il testo del Decreto Ristori BIS (Decreto legge del 9 novembre 2020 n. 149) pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con relativi allegati 1 – 2 – 3, e contenente ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le misure introdotte dal decreto in esame, con ulteriore stanziamento di risorse, sono destinate al ristoro delle attività economiche di filiera interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all’emergenza in corso. Con quest’ultimo provvedimento di aiuti, approvato nella notte del 6 novembre scorso dal Governo, è stata di fatto ampliata la gittata degli indennizzi a fondo perduto. 

Sono previste infatti 3 novità principali
· un’estensione delle categorie di attività beneficiarie degli indennizzi, con nuovi codici Ateco 
· il contributo è aumentato di un ulteriore 50%, per alcuni operatori già beneficiari degli aiuti, colpiti da ulteriori restrizioni alla luce delle nuove misure restrittive nelle zone arancioni e rosse
· previsto un nuovo contributo a fondo perduto per specifiche imprese che operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità. Il contributo sarà erogato sempre dall’Agenzia delle entrate sul conto corrente, in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” e per quelli introdotti con il precedente decreto Ristori. L’importo del beneficio varierà in funzione del settore di attività dell’esercizio
Altre 19 categorie sono state ammesse ai contributi a fondo perduto tra il 100% e il 200% previsti dal decreto ristori 1: lo prevede la tabella dei codici Ateco aggiornata, allegata al decreto ristori bis. 
Compaiono molte delle categorie del comparto che abbiamo informato di essere state escluse dagli aiuti nel precedente provvedimento come la ristorazione senza somministrazione, le rosticcerie e pizzerie al taglio e i laboratori artigianali alimentari.
Tanto premesso, riassumiamo le novità delle misure introdotte e ne segnaliamo alcune per la filiera: 
=> Contributi a fondo perduto 
È stato previsto un ampliamento delle categorie di attività beneficiarie del contributo a fondo perduto previsto dal DL Ristori n. 137/2020
Per alcuni operatori già beneficiari del contributo che registrano ulteriori restrizioni delle loro attività alla luce delle nuove misure restrittive nelle zone arancioni e rosse, il contributo è aumentato di un ulteriore 50%, ovvero per gli operatori dei settori economici individuati dai nuovi codici ATECO: 
561030 – gelaterie e pasticcerie, 
561041 – gelaterie e pasticcerie ambulanti, 
563000 – bar e altri esercizi simili senza cucina 
551000 – alberghi con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020
=> Contributi per le attività con sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari 
È prevista la costituzione di un fondo per ristorare con un contributo a fondo perduto le perdite subite dalle attività economiche che hanno sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari. Ovvero il contributo a fondo perduto di cui sopra viene riconosciuto nell’anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall’Agenzia delle Entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento della stessa Agenzia. Se le imprese svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano tra i beneficiari del contributo (allegato 1 al D.L.), il contributo è pari al 30% del contributo a fondo perduto. Se, invece, svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano tra i beneficiari, il contributo spetta a determinate condizioni ed è pari al 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa. 

=> Sostegno alla filiera agricola, pesca e acquacoltura 

È prevista la totale decontribuzione anche per il mese di dicembre per le imprese interessate dal primo decreto-legge Ristori, attive nei settori della filiera agricola, della pesca, dell’acquacoltura comprese le aziende produttrici di vino e di birra.
=> Credito d’imposta sugli affitti commerciali 
Per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto (Allegato 2 al decreto) e operano nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa) individuate ai sensi dell’ultimo DPCM, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12, viene esteso quanto previsto dal primo decreto Ristori, prevedendo un credito d’imposta cedibile al proprietario dell’immobile locato pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. 
=> Sospensione dei versamenti 
Per i soggetti che esercitano attività economiche sospese è prevista la sospensione delle ritenute alla fonte e dei pagamenti IVA per il mese di novembre. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
=> Cancellazione della seconda rata dell’IMU 
È prevista la cancellazione della seconda rata dell’IMU per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate ai sensi dall’ultimo DPCM, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. 
=> Sospensione dei contributi previdenziali 
Per le attività previste dal decreto-legge Ristori che operano nelle zone gialle vengono sospesi i contributi previdenziali e assistenziali per il mese di novembre. Per quelle delle zone arancioni e rosse la sospensione è riconosciuta per i mesi di novembre e dicembre. 
=> Rinvio del secondo acconto Ires e Irap per i soggetti a cui si applicano gli Isa 
Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, viene disposta la proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto di Ires e Irap. 
Per beneficiare del contributo a fondo perduto, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Se, ad esempio, l’ammontare del fatturato di aprile 2019 è stato di 30.000 euro i 2/3 ammontano a 20.000 e in questo caso la condizione si verifica se l’ammontare del fatturato di aprile 2020 è inferiore a 20.000 euro. 
E’ stato a suto tempo chiarito con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 del 13 giugno 2020, che per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione, poiché si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020). 
Per il calcolo dell’ammontare del contributo sono state previste delle “quote”, differenziate per settore economico, e riportate nell’allegato 1 al decreto 137/2020, in ogni caso l’importo del contributo, non può essere superiore a euro 150.000 euro. 
Tra le quote previste dal decreto si evidenzia: 
· il 150% per bar, gelaterie, pasticcerie, alberghi, affittacamere, villaggi turistici, campeggi; 
· il 200% per ristoranti, palestre, piscine, impianti sportivi, cinema, teatri, intrattenimento; 
· il 400% per discoteche, sale da ballo, night club e simili. 
Per i soggetti che hanno già beneficiato e ricevuto il contributo previsto dall’art. 25 del D.L. n. 34/2020, non è previsto nessun adempimento, l’ammontare dello stesso è determinato come quota del contributo già erogato in base a quanto disposto dall’articolo 25. 
Prendendo in considerazione un ristorante la cui quota prevista dal decreto è pari a 200%, se è stato beneficiario di un contributo di 4.000 euro, l’accredito sul conto corrente sarà di 8.000 euro, ovvero la quota del 200% di 4.000 (contributo già erogato). 
Chi invece non ha mai presentato istanza, potrà presentare la domanda tramite la procedura web utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020. Un prossimo provvedimento delle Entrate dovrà stabilire i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze. 
Il contributo è determinato come quota del valore calcolato sulla base dei dati indicati nell’istanza trasmessa, e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’art. 25 del decreto “Rilancio”
Sono state stabilite delle percentuali in funzione dei ricavi o dei compensi relativi al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020), ossia, per i contribuenti “solari”, quelli relativi al 2019. 
Nello specifico abbiamo: 
· il 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro; 
· il 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro; 
· il 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro. 
Qualora l’ammontare dei ricavi o compensi è superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10% del calo del fatturato. 
Il nuovo ristoro può essere pari a quello calcolato (e già percepito) secondo le regole appena ricordate, incrementato di una certa percentuale, diversa a seconda del codice Ateco di appartenenza. 
Per fare un esempio di come funziona il contributo consideriamo un bar con ricavi inferiori a 400 mila euro, che ha già ricevuto un contributo pari a 1.961 euro, questo riceverà un ristoro del 150% del valore medio di 2.941 euro. 
Per un ristorante invece che supera i 400 mila euro di ricavi, e che ha ricevuto precedentemente un contributo pari a 6.960 euro (quota 200%), riceverà un ristoro del 200% del valore medio di 13.920 euro. Una palestra con ricavi inferiori a 400 mila euro, che ha ricevuto infine un contributo di importo medio pari a 2.028 euro, riceverà un ristoro del 200% del valore medio di 4.056 euro. 
Considerato invece un albergo che non ha beneficiato del contributo, con ricavi superiori a 5 milioni di euro, per tale attività la quota prevista è pari a 150%. 
Sopponendo una differenza di fatturato (aprile 2019 – aprile 2020) pari a 500.000 euro, si applicherà in questo caso la percentuale del 10% quindi 50.000 al cui importo verrà calcolata la quota del 150% (75.000). Il contributo spettante sarà di 75.000 euro. 
Decreto Ristoro Bis e tabelle allegate.-
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Nuove restrizioni per i comparti di filiera. Zone differenziate in Aree. DPCM 3 novembre 2020.-

di Area Legislativa
Il nuovo DPCM del 3 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contiene i nuovi provvedimenti validi per tutto il territorio nazionale e anche alcune norme che verranno applicate a livello regionale in base a Ordinanze del Ministero della Salute. Un regime differenziato che di fatto divide l’Italia in tre diverse fasce di rischio contagio Sars-Cov 2 a seconda di 21 parametri elencati nel testo. Nelle «zone rosse» saranno applicate le restrizioni più stringenti. 
Le norme entreranno in vigore dal 6 novembre e fino al 3 dicembre 2020

Entriamo nello specifico delle disposizioni iniziando dal c.d. coprifuoco previsto dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo.  In questo lasso di tempo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Il decreto raccomanda, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità ma anche per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. 
Per i locali pubblici e aperti al pubblico e per tutti gli esercizi commerciali è obbligatorio esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. 
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. 
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio (delivery) nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto (take away), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. 
Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Il nuovo DPCM prevede un regime differenziato tra le Regioni, a ognuna delle quali sarà assegnata una delle tre fasce differenziate per il pericolo del contagio, in base ai 21 parametri elencati nel provvedimento.
Le norme valide a livello regionale saranno concordate d’intesa col presidente della Regione.
I provvedimenti saranno valutati su base settimanale, e avranno durata minima di 15 giorni (comunque non oltre il 3 dicembre): per l’effetto, se una Regione verrà classificata come zona 4 (o rossa), vi rimarrà per almeno due settimane. Ogni Regione sarà collocata in una delle tre fasce sulla base di criteri oggettivi, enumerati nel documento scientifico condiviso con la Conferenza delle Regioni (“Prevenzione e risposta Covid-19, evoluzione della strategia per il periodo autunno inverno”).
Il ministro della Salute potrà adottare ordinanze d’intesa col presidente della Regione al fine di prevedere l’esenzione dell’applicazione di una o più misure restrittive, finanche in specifiche parti del territorio regionale.
La permanenza dei territori per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. 

Classificazione di grado 3 – elevata gravità

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle Regioni e da un Comune all’altro, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto; 
b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; 
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), 7 giorni su 7 ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio (delivery) nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto (take away), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Classificazione di grado 4 – massima gravità

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle Regioni, nonché all’interno dei medesimi Comuni di appartenenza, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto 
b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie; 
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), 7 giorni su 7 ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio (delivery) nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto (take away), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro.
Il Governo ha previsto la ripartizione in tre zone colorate (gialla, arancione e rossa) per individuare i gradi di pericolosità di contagio, inserendo in ciascuna zona le Regioni più o meno allertate, identificate in base ai dati ricavati dai 21 parametri previsti nell’allegato 25 al decreto.

Provvisoriamente sono state identificate le seguenti ripartizioni che devono essere confermate dall’Ordinanza del Ministero della Salute.

ZONA GIALLA: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia Autonoma di Trento, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
ZONA ARANCIONE: Puglia, Sicilia.
ZONA ROSSA: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta.
Link DPCM 3 novembre 2020
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COMUNICATO STAMPA. Decreto Ristori: provvedimento inadeguato e insufficiente per la filiera.-

di Area Comunicazione

Roma, 29 ottobre 2020
COMUNICATO STAMPA

Decreto Ristori: provvedimento inadeguato e insufficiente per la filiera.- 
Il DPCM del 24 ottobre e il conseguente Decreto Legge sui ristori per le categorie più colpite dal parziale lockdown rischiano di aggravare la situazione già precaria di tutta la filiera brassicola e agroalimentare con un rischiosissimo ulteriore calo dei fatturati del 70%. 
“Come Associazione di categoria” sostiene il Presidente Francesca Borghi – “riteniamo che i provvedimenti del Decreto Ristori non siano adeguati e sufficienti a fornire un giusto “ristoro” agli attori della filiera. Serve un vero e proprio risarcimento per scongiurare la chiusura di molte attività. Occorre, a nostro modesto avviso, un piano lungimirante di sviluppo che possa traghettare il comparto fuori dalla crisi, che getti le basi per una ripresa veloce e stabile partendo dal sostegno al lavoro fino ad arrivare agli incentivi alla produzione e al commercio, da introdurre il prima possibile”. Aggiunge Borghi che “i rapporti di filiera sono complessi e lo stop repentino di tutta la parte Ho.re.ca. ha una ricaduta destabilizzante per tutto l’indotto dell’agroalimentare. E’ il momento della responsabilità e delle scelte concrete e se la filiera deve restare al centro, daremo il nostro supporto a tutto il comparto della ristorazione iniziando con il condividere le iniziative di MIO Italia e di Italian Hospitality Network il 2 novembre a piazza del Popolo a Roma e successivamente inviando alle istituzioni nazionali e locali le nostre proposte da mettere subito in campo”. 
“Ci troviamo nuovamente ad affrontare uno stop alla ristorazione che si ripercuote sulla produzione e soprattutto sulla vendita di birra artigianale già pronta e ferma nei magazzini, per la quale, nella maggior parte dei casi, si sono già pagate materie prime, accise e spese” – dichiara Silvia Amadei, Direttore Operativo dell’Associazione e titolare di birrificio e azienda agricola. “Al termine del primo lockdown la ripresa è stata minima a causa dell’assenza di festival e manifestazioni nel periodo estivo, situazione aggravata dagli acquisti oculati da parte di pub, beershop e ristoranti che sono riusciti nonostante tutto a riprendere l’attività scampando la chiusura o che, per mancanza di liquidità, hanno deciso di cambiare l’offerta a favore di prodotti industriali dal prezzo minore”. 
E ancora, ribadisce Amadei “la situazione attuale era purtroppo prevedibile ma non del tutto arginabile per gli attori della filiera agricola e brassicola che hanno comunque investito tempo e denaro nei mesi scorsi per la coltivazione, la raccolta e la lavorazione di orzo e luppolo e di cui hanno e avranno nei prossimi mesi difficoltà nella vendita e/o nell’utilizzo per la produzione di birra, ridotta se non bloccata. Sedersi ad un tavolo in orario serale, regolarmente distanziati, non può essere considerato motivo di assembramento specialmente se paragonato alla situazione quotidiana che vive chi utilizza i trasporti pubblici nelle città dove il problema del sovraffollamento c’è da prima del Covid. Per chi produce birra non si tratta solo di lavoro, la passione per il prodotto accomuna tutti gli attori della filiera e grazie anche a questo so che ancora una volta andremo avanti. Esiste la volontà di ognuno di noi di non bloccare le nostre attività e di riflesso tutto il settore. Ma dobbiamo fare anche un appello – conclude Amadei – ai consumatori: comprate italiano, comprate il vostro prodotto locale e sostenete la filiera della birra e dell’agroalimentare. Tuteliamo insieme le nostre eccellenze per uscire da questa profonda crisi più forti di prima”. 
CERVISIA Relazioni esterne – info@cervisiassociazione.it
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I ristori per la filiera brassicola e agroalimentare. Codici Ateco e percentuali di contributo previste dal Decreto Legge del 27 ottobre 2020.-

di Area Sviluppo Imprese

Il testo del c.d. Decreto Ristori, approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 ottobre scorso, contiene alcune novità e altrettante proroghe delle misure previste dal Decreto Rilancio (già approfondito in un nostro articolo del 21 maggio 2020).
Tale decreto segue il DPCM del 24 ottobre 2020 con il quale sono state disposte le chiusure delle attività che riguardano la filiera brassicola e agroalimentare e che hanno generato un pericoloso impatto socio-economico sull’intera categoria, già colpita negli scorsi mesi. 
I ristori previsti dall’omonimo decreto si inquadrano nell’ambito dei contributi a fondo perduto e i soldi dovrebbero essere accreditati sui conti correnti degli imprenditori «in tempi record entro il 15 novembre». 
Il Governo ha scelto la via di suddividere in categorie le attività colpite dalle ultime misure di contenimento introdotte, andando relativamente a individuare un’aliquota di ristoro ben definita, che parte dal 100% fino ad arrivare al 400% e comunque fino a un massimo di 150.000 euro. 
Il fondo perduto sarà riconosciuto anche alle partite IVA con ricavi superiori a 5 milioni di euro, per un importo pari al 10% del calo di fatturato. Tra gli esclusi dal provvedimento spiccano però i titolari di partita IVA aperta dopo il 25 ottobre 2020 e chi, precedentemente a questa data, ha chiuso l’attività. 
Potranno fare domanda le attività individuate dai codici ATECO allegati al decreto, qualora l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. 
Nello specifico, per quanto concerne la filiera, i codici di riferimento sono i seguenti:

561011

Ristorazione con somministrazione

200%

561012

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

200%

561030

Gelaterie e pasticcerie

150%

561041

Gelaterie e pasticcerie ambulanti

150%

561042

Ristorazione ambulante

200%

562100

Catering per eventi, banqueting

200%

563000

Bar e altri esercizi simili senza cucina

150%

823000

Organizzazione di convegni e fiere

200%

960905

Organizzazione di feste e cerimonie

200%

551000

Alberghi

150%

552010

Villaggi turistici

150%

552030

Rifugi di montagna

150%

552052

Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

150%

949920

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

200%

949990

Attività di altre organizzazioni associative n.c.a.

200%

Per le aziende della filiera agricola, della pesca e dell’acquacoltura è previsto – per il mese di novembre 2020 – l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, esclusi premi e contributi dovuti all’INAIL. Il medesimo esonero è riconosciuto anche a imprenditori agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. 
Tra le novità fiscali è inoltre confermata la cancellazione del saldo IMU del 16 dicembre 2020, esclusivamente per le attività danneggiate dal DPCM del 25 ottobre 2020 e a patto che il proprietario dell’immobile sia anche il gestore dell’attività. 
Via libera inoltre al bonus del 60% sugli affitti commerciali, fino a dicembre, e anche in questo caso anche alle partite IVA con ricavi superiori ai 5 milioni di euro. 
Resta la possibilità di cedere il bonus riconosciuto al proprietario dell’immobile commerciale, in cambio di uno sconto di pari importo sull’ammontare del canone dovuto. 
Proroga della cassa integrazione, due mensilità in più di reddito di emergenza e sospensione dei versamenti contributivi sono le principali novità in materia di lavoro, accanto al rinnovo del bonus INPS di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo e di 1.000 euro per i lavoratori dello spettacolo, del turismo e degli stabilimenti balneari. 
La proroga della cassa integrazione è di ulteriori 6 settimane da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.
È prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato. La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni. 
Torna in campo anche l’INPS. Il Decreto Ristori conferma la proroga del REM, il reddito di emergenza, di importo compreso tra i 400 e gli 800 euro, che sarà erogato per ulteriori due mensilità. 
Nelle mani dell’INPS ci sarà inoltre la nuova tornata del bonus Covid-19 per i lavoratori colpiti dalle nuove chiusure, stagionali, lavoratori dello sport e dello spettacolo in primis. 
Per quel che riguarda le misure per i lavoratori dello spettacolo e del turismo sono previste: 
  • una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo; 
  • la proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del turismo.

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Chiusure comparti di filiera. Ristoranti, bar, pub, laboratori artigianali nel DPCM 24 ottobre 2020.-

di Area Legislativa 

Sono entrate in vigore ieri, lunedì 26 ottobre, e lo resteranno fino al 24 novembre, le nuove misure previste nel DPCM del 24 ottobre 2020. Nuove restrizioni e misure di contenimento del contagio Covid_19 sono state emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
Passa la linea dura di Governo con la quale si dispone la chiusura dalle 18:00 alle 5:00 del mattino di tutte  le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. 
È obbligatorio nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico mentre è consentita la ristorazione con consegna a domicilio (delivery) nel rispetto delle norme igienico-sanitaria. 
È consentita fino alle ore 24.00 la ristorazione con asporto (take away), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Stop a feste dopo matrimoni e cerimonie: sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali, negli aeroporti e nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade è consentita.
La ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita senza limiti di orario, limitatamente ai propri clienti. 
Le sagre, le fiere di qualunque genere e altri eventi analoghi sono vietati così come sono sospesi i convegni e i congressi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. 
Non si possono organizzare riunioni in presenza e dunque è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
Unica buona notizia è che restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
In linea generale per gli spostamenti il decreto indica che «È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi».
Il decreto impone l’osservanza dei protocolli nelle 196 pagine di allegati allo stesso e, nello specifico, chiede alle Associazioni di categoria di rammentare ciò che è previsto all’allegato n. 19, ovvero:
1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
3. evitare abbracci e strette di mano; 
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 
5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

Decreto 24 ottobre 2020 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/SG