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Decreto Milleproroghe. Le modifiche alla Legge di Bilancio e la filiera brassicola.-

di Area Legislativa e Area Sviluppo Imprese


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 il decreto Milleproroghe 2021 (D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020) che va già a modificare la Legge di Bilancio 2021, di cui abbiamo recentemente scritto. 

Innanzitutto il Governo ha deciso di prorogare fino al 31 marzo 2021 lo stato di emergenza e quindi l’operatività delle disposizioni sull’emergenza sanitaria Covid-19, che comprendono l’attività del Commissario straordinario Domenico Arcuri, le norme che facilitano la produzione di mascherine e l’acquisizione dei dispositivi medicali e di protezione individuale, le reti di assistenza territoriale e la permanenza in servizio del personale sanitario. 
Diverse invece le novità di interesse per imprese e professionisti. 
Iniziamo dal provvedimento che riguarda più nello specifico la filiera agricola ovvero l’esonero contributivo agricoltori
Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell’esonero contributivo di novembre e dicembre 2020 previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto Ristori (D.L. 137/2020), viene sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione da parte dell’Inps degli importi contributivi dovuti e comunque non oltre il 31 marzo 2021 (articolo 10, comma 6). 
Per quanto riguarda invece le Assemblee societarie, tra le disposizioni che assumono particolare rilevanza vi è la proroga, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, delle disposizioni di cui all’art. 106 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) relative alle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee societarie (art. 3, comma 6). 
Si ricorda che l’art. 106 consente: 
– alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, in deroga agli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie (comma 1); 
– per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, di disporre – con l’avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie) – l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l’utilizzo di tale strumento non sia contemplato negli statuti. È possibile, inoltre, prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. Non è necessario che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo (comma 2); 
– per le società a responsabilità limitata, l’espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso per iscritto, anche in deroga ai limiti previsti dall’art. 2479 c.c. e alle eventuali diverse disposizioni statutarie. (comma 3); 
– per le società con azioni quotate, oltre alle modalità di voto a distanza e le modalità di partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, la possibilità di avvalersi altresì dell’istituto del rappresentante designato (art. 135-undecies, TUF) anche ove lo statuto disponga diversamente; nell’avviso di convocazione, le medesime società possono prevedere che lo svolgimento dell’intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, cosicché la facoltà del socio di conferire delega al predetto soggetto si traduce in modalità obbligatoria. Al fine di agevolare il ricorso a tale istituto, al rappresentante designato potranno essere conferite deleghe e subdeleghe, in deroga alle più stringenti previsioni al riguardo vigenti (art. 135-undecies) e, pertanto, sia tramite il modulo di delega contenuto nell’Allegato 5A del Regolamento Emittenti sia tramite delega e subdelega ordinaria (comma 4); 
– per tutte le società con azioni quotate e per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, di ricorrere all’istituto del rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies TUF per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche qualora eventuali clausole statutarie dispongano diversamente e di prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante. 
Altro argomento fondamentale per l’intera filiera brassicola e agroalimentare sono vendite online su piattaforme digitali (c.d. e-commerce e delivery). L’art. 3, comma 3, incide sull’articolo 13 del decreto Crescita (D.L. 34/2019), che ha introdotto l’obbligo per le piattaforme digitali di comunicare i dati relativi alle vendite a distanza. Le regole per la trasmissione dei dati sono state fissate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019, prot. n. 660061, mentre con la circolare n. 13/E del 1° giugno 2020, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sugli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione della norma. 
Con la modifica apportata, l’efficacia della disposizione viene prorogata di 6 mesi. Per effetto della proroga, l’adempimento si applicherà fino al 30 giugno 2021 (anziché fino al 31 dicembre 2020, della norma originaria). 
Contemporaneamente viene rinviata al 1° luglio 2021 l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del D.L. 135/2018 (decreto Semplificazioni), che dettano una disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell’ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali online, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop). 
In particolare, i citati commi da 11 a 15 prevedono che, nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l’uso di un’interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, questi ultimi soggetti, pur non entrando direttamente nella transazione, sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge). 
L’obbligo di etichettatura degli imballaggi è un altro tema importante. Con il comma 6 dell’articolo 15 viene infatti sospesa fino al 31 dicembre 2021 l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, primo periodo, del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, che impone che tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili in conformità a quanto stabilito dalla Commissione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali di questi. 
Viene prolungato fino al 30 giugno 2021 il blocco degli sfratti per morosità. L’art. 13, comma 13, in particolare, stabilisce che la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’art. 103, comma 6 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) è prorogata fino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. 
Con una modifica all’articolo 54-ter del predetto decreto Cura Italia vengono sospese fino al 30 giugno 2021 anche le procedure esecutive immobiliari riguardanti la prima casa (articolo 13, comma 14). 
Altre modifiche più generalizzate anche a livello personale riguardano: 
Invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria 
Sempre all’art. 3, il comma 4 – intervenendo sull’articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del D.Lgs. n. 127/2015 – posticipa di un anno, dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022, il termine per l’adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria. 
Revisori legali 
In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da Covid-19, al comma 7 dell’articolo 3 viene previsto che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, previsti dall’art. 5, commi 2 e 5, D.Lgs. n. 39/2010, consistenti all’acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022. 
Lotteria degli scontrini 
Il comma 9 sempre del citato art. 3 rinvia la partenza della lotteria degli scontrini, precedentemente prevista per il 1° gennaio 2021. 
In particolare, intervenendo sull’articolo 1, comma 544, della legge n. 232/2016, viene disposto che l’avvio della lotteria sarà definito con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e monopoli, da adottare entro e non oltre il 1° febbraio 2021. 
Al comma 10, inoltre, con una modifica all’articolo 1, comma 540, della legge n. 232/2016, viene stabilito che nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare la circostanza sul portale della Lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) a partire dal 1° marzo 2021. Tali segnalazioni saranno utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. 
Al riguardo si segnala che sulla disciplina della lotteria degli scontrini è intervenuta anche la legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1095), che limita la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. 
Esami di Stato per l’accesso alle professioni 
Confermate per un ulteriore anno (a tutto il 2021) le norme eccezionali in tema di svolgimento di esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni. 
Nello specifico, il comma 8 dell’articolo 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, del D.L. 22/2020, che prevedono la possibilità, per il Ministro dell’Università e della Ricerca, di definire particolari normative in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e di organizzazione delle sessioni degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale. 
Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell’istruzione. 
Società mutuo soccorso 
Con una novella all’art. 43, comma 1, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), con il comma 1 dell’articolo 11 si consente alle società di mutuo soccorso (SOMS), già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice (3 agosto 2017), di trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale (APS) entro il 31 dicembre 2021 (anziché entro 3 anni dal 3 agosto 2017), mantenendo, in deroga all’art. 8, comma 3, legge n. 3818/1886, il proprio patrimonio. 
Riprendendo i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 12411 del 16 novembre 2020, il termine previsto dall’art. 43 del Codice del Terzo Settore deve intendersi perentorio non ai fini della trasformazione dalla forma giuridica di SOMS a quella di APS o altra associazione del Terzo settore ma ai soli fini della possibilità di beneficiare del sistema derogatorio suddetto e perciò della possibilità di conservare il proprio patrimonio. 
Una volta decorso tale termine (31 dicembre 2021 ai sensi del decreto Milleproroghe), le SOMS potranno volontariamente decidere di trasformarsi in APS o altro ente del Terzo settore, risultando però obbligate in tal caso a devolvere il patrimonio così come previsto dalla disciplina delle società di mutuo soccorso. 
Le SOMS che non optano per la trasformazione, continuano ad operare nel rispetto delle previsioni della normativa di riferimento, mantenendo integro il proprio patrimonio in quanto non soggette ad alcun generico obbligo di devoluzione dello stesso in conseguenza del solo decorso del termine previsto dall’art. 43 del Codice del Terzo Settore. 
Recupero indebiti pensionistici 
Sempre all’art. 11, il comma 5 proroga al 31 dicembre 2021 il termine (di cui al comma 2 dell’articolo 13, della legge n. 412/1991) per il recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d’imposta 2018, nonché ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime. 
Prescrizione contributi previdenziali e assistenziali 
Il comma 9 dell’art. 11 prevede la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dal 31 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto Milleproroghe) al 30 giugno 2021. Tali termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Qualora, il decorso della prescrizione abbia inizio durante il periodo di sospensione (31 dicembre 2020 – 30 giugno 2021), l’inizio stesso sarà differito al 1° luglio 2021: il termine di prescrizione, quindi, maturerà una volta decorsi 5 anni da tale data. 
Proroghe Codice Appalti 
All’art. 13 vengono prorogate una serie di norme del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016). 
Un primo intervento riguarda l’art. 207, comma 1, del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), che ha riconosciuto la possibilità di incrementare l’anticipazione del corrispettivo di appalto, di cui all’art. 35, comma 18, del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016), fino ad un importo massimo non superiore al 30% del prezzo, nei limiti delle risorse annuali stanziate per il singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. 
Nello specifico, con il comma 1 slitta di 6 mesi, dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale è consentito aumentare la percentuale dell’anticipazione al 30%. 
Con una modifica all’art. 1, comma 4, D.L. n. 32/2019, con il comma 2 viene confermata anche per il 2021 la possibilità di progettare e avviare le procedure di affidamento anche nel caso di finanziamenti limitati alla sola progettazione, senza dovere attendere di disporre della copertura dell’intera spesa prevista nel quadro economico dell’opera. 
Viene inoltre prorogato per tutto il 2021 il regime transitorio dettato dall’art. 1, comma 6, D.L. n. 32/2019 relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, si conferma anche per l’anno 2021 la possibilità di affidare i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione di quelli che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, sulla base del solo progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. 
Intervenendo sul comma 18, del predetto art. 1 del D.L. n. 32/2019, viene inoltre estesa la validità delle misure provvisorie in materia di subappalto. 
In particolare, viene spostato dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine entro il quale resta in vigore l’aumento del limite al subappalto fino al 40% dell’importo complessivo dei contratti di lavoro, servizi o forniture e la sospensione dell’obbligatorietà di indicare i subappaltatori in sede di gara. 
Viene poi confermata fino al 31 dicembre 2021 la sospensione dell’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 del Codice Appalti che prevede l’obbligo di indicare una terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche. 
Smart working 
L’art. 19 proroga i termini previsti dalle disposizioni legislative richiamate nell’Allegato 1 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021. 
Tra varie voci dell’allegato si segnalano le norme in materia di lavoro agile ex articolo 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (D.L. 34/2020). 
Nel dettaglio, la suddetta proroga concerne: 
– la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente; 
– l’obbligo per i datori di lavoro privati di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
Semplificazioni in materia di organi collegiali 
Il punto n. 10 dell’allegato 1 richiama l’art. 73 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) che consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute, tra gli altri, degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi). Per effetto della proroga disposta dall’articolo 19, lo svolgimento delle sedute in videoconferenza da parte di tali soggetti che non si siano già dotati di una regolamentazione che consenta loro il ricorso a tale modalità in via ordinaria, potrà proseguire fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021. 
Sottoscrizione contratti bancari 
Tra le voci elencate all’allegato 1 si segnalano le disposizioni di cui all’art. 4 del decreto Liquidità (D.L. 23/2020) e agli articoli 33 e 34 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) in tema di sottoscrizione semplificata dei contratti bancari, finanziari, assicurativi, nonché di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati (punti 21, 27 e 28). 
A seguito dalla proroga, i contratti bancari con la clientela al dettaglio (decreto Liquidità) e i contratti assicurativi e finanziari (decreto legge 34/2020), conclusi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021, soddisfano il requisito della forma scritta e hanno l’efficacia della scrittura privata anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l’espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto stesso con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. 
D.L. 31/12/2020, n. 183 (G.U. 31/12/2020, n. 323)
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Legge di Bilancio 2021. Le misure per la filiera brassicola agroalimentare. Importanti chiarimenti relativi ai birrifici artigianali.-

di Area Comunicazione e Area Legislativa

Nell’alveo della nostra attività di Associazione di categoria, impegnata e focalizzata sulla filiera brassicola e quindi concentrata sin dalla nostra nascita sullo sviluppo di un settore che ancora oggi dimostra di avere grosse lacune da diversi punti di vista, c’è il monitoraggio legislativo di atti parlamentari e normative di settore. La legge di bilancio rappresenta dunque il momento più impegnativo e delicato dell’anno (soprattutto nel 2020) poiché la stessa va a definire il quadro economico e finanziario che determinerà la crescita del nostro Paese e quindi dell’intero settore.

Siamo sempre soddisfatti nell’apprendere che il comparto birrario e gli attori di settore stiano iniziando, in un processo di consapevolezza, a parlare di Filiera grazie al nostro contributo e che si stia iniziando a ragionare con la logica di un sistema che non può e non deve restare chiuso in se stesso né circoscritto a una nicchia di consumatori. La strada è ancora lunga ma la nostra determinazione e quella di chi ci sostiene, avvalorata dai primi risultati più che positivi, ci portano a immaginare uno sviluppo del settore che fino a qualche anno fa era impensabile.
Fatta questa doverosa premessa, passiamo ad analizzare le norme inserite nel decreto omnibus di fine anno che vede la filiera brassicola avanzare a piccoli passi. Ci riferiamo soprattutto a quella parte legata al mondo agricolo e gastronomico. I fondi che sono stati stanziati sono legati principalmente agli stessi fondi destinati all’agricoltura di cui il MIPAAF risulta essere il primo interlocutore, con il supporto degli intermediari economici che si sono fatti portavoce delle esigenze della filiera. 
E’ doveroso precisare infatti che i birrifici artigianali, che ad oggi sono classificati come attività produttive non legate al settore agricolo, non potranno accedere ai predetti fondi contrariamente ai birrifici agricoli e ai coltivatori di luppolo e orzo i quali sono ad oggi considerati operatori di filiera. Come qualsiasi altra impresa, i birrifici artigianali potranno invece usufruire dei bonus, dei crediti di imposta e delle agevolazioni previste per il lavoro, per gli investimenti strumentali e per la tecnologia. Non sono passati infatti alcuni emendamenti presentati alla legge Finanziaria che sono stati invece trasformati in ordine del giorno e che quindi, in base ai regolamenti di Camera e Senato, vincoleranno il legislatore a parlarne e discutere in momenti successivi e in un futuro prossimo. La partita pertanto è ancora aperta così come lo sarà il nostro contributo a favore degli stessi o in aggiunta agli stessi. 
Passiamo ora al dettaglio, esaminiamo quali interventi sono stati inseriti nel disegno di legge di bilancio  (oggi tutto condensato in un unico articolo) e che vanno letti anche alla luce del decreto Agosto, del decreto Rilancio e dei decreti Ristori.
Il primo fra tutti, l’articolo 21 che istituisce, nello stato di previsione del MIPAAF, il “Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l’anno 2021. Un decreto ministeriale definirà i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. Ciò viene disposto al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2021, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, verranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. 
Si ricorda, al proposito, che il decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020) ha incrementato di 5 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole, istituito dall’art. 1, comma 507, della legge n. 160 del 2019 (con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per l’anno 2020 e di 14,5 milioni di euro per l’anno 2021), con la finalità di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese (art. 31, comma 3-bis). Il medesimo provvedimento, all’art. 222, che reca “Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, prevede i seguenti interventi: a) al comma 2 l’esonero dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per alcuni comparti agricoli (agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura). In attuazione della predetta disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 15 settembre 2020; b) al comma 3, l’istituzione «Fondo emergenziale per le filiere in crisi» di 90 milioni di euro per il 2020, a favore delle filiere in crisi del settore zootecnico. I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo sono stati stabiliti dal decreto ministeriale 23 luglio 2020, modificato dal decreto ministeriale 11 settembre 2020; c) al comma 4, il finanziamento di 30 milioni di euro per il 2020 a favore di ISMEA, per la concessione di c.d. cambiale agraria; d) al comma 5, l’aumento di 30 milioni di euro per il 2020 della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, per il ristoro dai danni prodotti dalla cimice asiatica; e) al comma 6, la concessione di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100 mila euro e dell’80 per cento delle spese ammissibili, per lo sviluppo di processi produttivi innovativi, mantenendo il limite di spesa di 1 milione di euro per il 2020, già previsto a legislazione vigente; f) al comma 7, la previsione di 20 milioni di euro, per il 2020, per le imprese della pesca e dell’acquacoltura (sostituendo, con questa misura, il Fondo di 100 milioni di euro, per il 2020, previsto dal decreto-legge Cura Italia, all’art. 78, comma 2, destinato, inizialmente, alla copertura degli interessi su finanziamenti bancari e sui mutui contratti dalle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura); g) al comma 8, il riconoscimento di un’indennità di 950 euro, per il mese di maggio 2020, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca, nel limite di spesa di 3,8 milioni di euro per il 2020. 
In seguito, il decreto-legge n. 104 del 2020, cosiddetto decreto Agosto (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020), all’art. 58, commi 1-11, ha istituito – presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – il Fondo per la filiera della ristorazione, dotato di 600 milioni di euro per l’anno 2020
Ciò al fine di erogare un contributo a fondo perduto a favore degli operatori della ristorazione che abbiano subito una determinata perdita di fatturato. Le risorse finanziarie attribuite al Fondo sono a favore delle imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), già in attività alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, per aver sostenuto l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Durante l’esame del provvedimento presso il Senato sono state aggiunte, a tale elenco, le imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi, banqueting) e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi). Un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi d’intesa con la Conferenza Stato-regioni entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso (avvenuta il 15 agosto 2020), stabilisce i criteri, le modalità di erogazione e l’ammontare del contributo (art. 58, commi 1-11). È stato quindi emanato il decreto ministeriale 27 ottobre 2020, recante “Criteri e modalità di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione istituito ai sensi dell’articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2020 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2020). 
Da ultimo, il decreto-legge n. 137 del 2020, cosiddetto Ristori 1, aveva introdotto, all’art. 7, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte – per contenere la diffusione dell’epidemia “Covid-19” – dal DPCM 24 ottobre 2020. Tale articolo è stato soppresso dall’art. 21 del decreto-legge n. 149 del 2020, cosiddetto Ristori 2 (il cui testo si sta facendo confluire in quello del precedente decreto-legge n. 137 del 2020, in sede di conversione di quest’ultimo). Il medesimo art. 21, contestualmente, ha utilizzato le risorse di 100 milioni di euro per il 2020 rivenienti da tale abrogazione, per finanziare – in parte – l’esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, disposto dal medesimo articolo per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020
In seconda battuta, all’articolo 168, viene incrementata nella legge di Bilancio la dotazione finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di 10 milioni di euro per l’anno 2021. Ciò – recita la disposizione in esame – al fine di garantire l’efficace svolgimento delle attività derivanti dal diffondersi dell’emergenza causata dall’epidemia da Covid-19, nonché dalle ulteriori esigenze connesse all’attività di sostegno al settore agricolo. 
Si ricorda che l’AGEA è stata istituita con il decreto legislativo n. 165 del 1999, abrogato pressoché integralmente dal decreto legislativo n. 74 del 2018, il quale ha riorganizzato l’Agenzia e ha riordinato il sistema dei controlli nel settore agroalimentare. 
L’AGEA, ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del MIPAAF, ai sensi dell’art. 2 del predetto decreto legislativo n. 74 del 2018, svolge le funzioni di organismo pagatore nazionale, per l’erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell’Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli comunitari, non attribuite ad altri organismi pagatori riconosciuti. Essa, inoltre, svolge le funzioni di organismo di coordinamento degli altri organismi pagatori presenti in Italia, ferma restando l’attività di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 
Il disegno di legge nazionale di bilancio 2021 prevede l’esonero contributivo in favore dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 o, ancora, l’esenzione IRPEF, per l’anno 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. 
E’ prevista, ancora, la non applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5mila euro, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti. 
Vi è anche presente nel testo l’incremento di 70 milioni di euro, per l’anno 2021, della dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori in favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi dal gennaio 2019. Novità di grande interesse è l’istituzione di un Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere agricole cosiddette minori (apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio), con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021. 
Infine è prevista l’adozione di iniziative volte alla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle produzioni agroalimentari e industriali italiane e della Dieta Mediterranea e del contrasto al fenomeno dell’Italian sounding. Per queste finalità è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
Durante i lavori parlamentari, il provvedimento normativo, inizialmente composto da 229 articoli, è stato trasformato in un unico maxi-articolo, frammentato, questa volta, in 1150 commi (atto Senato n. 2054). Rispetto al testo originario, dal quale sono state stralciate diverse disposizioni ritenute estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio, vanno segnalate numerose new entry, tra cui alcuni crediti d’imposta, come quelli per la sostituzione di sanitari e rubinetti, per le spese professionali degli chef, per il filtraggio dell’acqua potabile. 
Ricordiamo, poi, tra le misure aggiunte durante l’iter: l’Iva ridotta al 10% per i piatti pronti e i pasti preparati per la consegna a domicilio o l’asporto; il rinvio al 2022 della sugar tax; la cancellazione della prima rata dell’Imu 2021 per gli immobili destinati alle attività turistiche e agli spettacoli; l’estensione fino a tutto aprile del tax credit affitti per agenzie di viaggio e tour operator; la conferma degli incentivi per l’acquisto di autoveicoli a ridotte emissioni di Co2 e di motoveicoli elettrici o ibridi. 
Rimandiamo ai prossimi giorni una serie di approfondimenti sulle misure più rilevanti. 
E intanto… BUON ANNO!

Allegato.- Legge 30 dicembre 2020, n. 178

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DECRETO LEGGE NATALE. Nuove regole e restrizioni con possibili ristori solo a bar e ristoranti.-

di Area Legislativa

Il tradizionale calendario dell’avvento quest’anno viene stravolto delle aperture e chiusure delle attività commerciali e da conseguenti permessi e divieti di circolare.

E’ quando annunciato dal Governo e previsto nel nuovo decreto legge sul Natale (D.L. n. 172/2020), in vigore da oggi 19 dicembre 2020, che riscrive la cartina geografica dell’epidemia con colorazioni tra il rosso, l’arancione e il giallo a seconda dei giorni.

Proviamo a sintetizzare cosa si può fare e cosa no negli ultimi giorni del 2020 e nei primi del 2021.

24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio

Per tutti i giorni prefestivi (vigilie e i sabati) e i festivi (Natale, Santo Stefano, primo dell’anno, befana e domeniche) l’Italia sarà in zona rossa.

Pertanto, è previsto:

– il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e anche all’interno del territorio stesso (sempre salvo necessità e urgenza);

– la chiusura dei negozi al dettaglio (quindi i negozi all’ingrosso restano aperti), tranne le farmacie, le parafarmacie, le edicole, i tabaccai e le rivendite di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività;

– la chiusura dei mercati di generi non alimentari;

– la chiusura degli esercizi di ristorazione ovvero bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie; resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio (delivery), nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto (take away);

– la sospensione delle attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto;

– la possibilità di svolgere individualmente attività motoria (cioè fare passeggiate) in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.

Sarà comunque possibile far visita, dalle 5 alle 22, a parenti e amici non conviventi.

Infatti, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi conviventi, oltre ai minori di 14 anni su cui si esercita la patria potestà genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Si tratta, in definitiva, di una piccola eccezione al divieto di circolazione per permettere, durante i giorni di festa di poter fare visita ai propri cari, evitando il rischio di pericolosi assembramenti.

28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio

In tutta Italia si applicano le regole per la zona arancione.

Ciò vuol dire che vige:

– il divieto di ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza);

– la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio (delivery) nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto (take away), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Quanto agli spostamenti, in zona arancione c’è, in linea generale, il divieto di ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune.

Il Decreto, però, prevede una eccezione: infatti, saranno consentiti gli spostamenti dai piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti) in un raggio di massimo 30 Km, senza poter andare nei capoluoghi di provincia.

Una nota di Palazzo Chigi specifica inoltre che dal 21 al 6 gennaio sarà possibile sempre andare nelle seconde case, purché queste si trovino nella stessa regione della residenza.

Nuovi ristori per bar e ristoranti

Il decreto stanzia, infine, 650 milioni di euro (455 milioni per il 2020 e 190 milioni per il 2021) di aiuti economici alle categorie colpite direttamente dalle nuove disposizioni.

Si tratta, in particolare, delle attività dei servizi di ristorazione di cui al gruppo Ateco 56 (il dettaglio dei codici attività interessati è riportato in allegato al D.L.), con partita IVA attiva alla data del 19 dicembre 2020, con esclusione di coloro che hanno aperto la partita IVA dal 1° dicembre 2020.

Ad essi verrà corrisposto un contributo a fondo perduto in misura pari al 100% (con un massimo di 150.000 euro) di quanto già percepito in passato con il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), essendo disposto che tale contributo spetti solo a chi lo ha già ottenuto (e non restituito) in base a tale decreto.

L’accredito avverrà in automatico, a cura dell’Agenzia delle entrate, senza che gli interessati debbano presentare un’apposita istanza.

Nessun ristoro è previsto per gli altri attori della filiera che dovranno attendere un nuovo provvedimento a gennaio 2021.

DECRETO LEGGE

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Ordinanza Regione Lazio. Riapertura di alcune attività commerciali.-

 di Area Sviluppo Imprese

Con l’ordinanza numero Z00068 del 20 novembre 2020, il presidente della Regione Lazio ha dettato nuove disposizioni in materia di attività commerciali che rimarranno in vigore fino al 30 novembre 2020

Nei giorni festivi e prefestivi, restano aperte le attività commerciali all’ingrosso purché la vendita sia effettuata, esclusivamente, nei confronti dei titolari di partita Iva, con accesso diretto alle strutture consentito esclusivamente ai medesimi soggetti. 
Restano altresì aperte le attività commerciali degli autosaloni e delle aziende florovivaistiche. 
Nessuna attività commerciale al dettaglio compresi i supermercati, inoltre, può nei giorni feriali, festivi e prefestivi, proseguire la vendita al pubblico con accesso ai locali oltre le ore 21. Quindi viene disposta la chiusura anticipata. Bar e ristoranti in quanto pubblici esercizi potranno effettuare attività di vendita con asporto fino alle 22 come previsto dal DPCM nazionale. 
Tutte le attività commerciali consentite sono comunque tenute a osservare le seguenti regole: sorveglianza per verificare il rispetto delle distanze interpersonali e il divieto di assembramento; modalità di contingentamento/scaglionamento degli ingressi, allo scopo di assicurare i limiti numerici di presenza di clienti e addetti; le misure di sicurezza e prevenzione previste dalle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”.
=> Ordinanza Regione Lazio
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Nuove restrizioni per i comparti di filiera. Zone differenziate in Aree. DPCM 3 novembre 2020.-

di Area Legislativa
Il nuovo DPCM del 3 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contiene i nuovi provvedimenti validi per tutto il territorio nazionale e anche alcune norme che verranno applicate a livello regionale in base a Ordinanze del Ministero della Salute. Un regime differenziato che di fatto divide l’Italia in tre diverse fasce di rischio contagio Sars-Cov 2 a seconda di 21 parametri elencati nel testo. Nelle «zone rosse» saranno applicate le restrizioni più stringenti. 
Le norme entreranno in vigore dal 6 novembre e fino al 3 dicembre 2020

Entriamo nello specifico delle disposizioni iniziando dal c.d. coprifuoco previsto dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo.  In questo lasso di tempo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Il decreto raccomanda, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità ma anche per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. 
Per i locali pubblici e aperti al pubblico e per tutti gli esercizi commerciali è obbligatorio esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. 
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. 
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio (delivery) nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto (take away), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. 
Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Il nuovo DPCM prevede un regime differenziato tra le Regioni, a ognuna delle quali sarà assegnata una delle tre fasce differenziate per il pericolo del contagio, in base ai 21 parametri elencati nel provvedimento.
Le norme valide a livello regionale saranno concordate d’intesa col presidente della Regione.
I provvedimenti saranno valutati su base settimanale, e avranno durata minima di 15 giorni (comunque non oltre il 3 dicembre): per l’effetto, se una Regione verrà classificata come zona 4 (o rossa), vi rimarrà per almeno due settimane. Ogni Regione sarà collocata in una delle tre fasce sulla base di criteri oggettivi, enumerati nel documento scientifico condiviso con la Conferenza delle Regioni (“Prevenzione e risposta Covid-19, evoluzione della strategia per il periodo autunno inverno”).
Il ministro della Salute potrà adottare ordinanze d’intesa col presidente della Regione al fine di prevedere l’esenzione dell’applicazione di una o più misure restrittive, finanche in specifiche parti del territorio regionale.
La permanenza dei territori per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. 

Classificazione di grado 3 – elevata gravità

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle Regioni e da un Comune all’altro, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto; 
b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; 
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), 7 giorni su 7 ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio (delivery) nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto (take away), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Classificazione di grado 4 – massima gravità

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle Regioni, nonché all’interno dei medesimi Comuni di appartenenza, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto 
b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie; 
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), 7 giorni su 7 ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio (delivery) nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto (take away), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro.
Il Governo ha previsto la ripartizione in tre zone colorate (gialla, arancione e rossa) per individuare i gradi di pericolosità di contagio, inserendo in ciascuna zona le Regioni più o meno allertate, identificate in base ai dati ricavati dai 21 parametri previsti nell’allegato 25 al decreto.

Provvisoriamente sono state identificate le seguenti ripartizioni che devono essere confermate dall’Ordinanza del Ministero della Salute.

ZONA GIALLA: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia Autonoma di Trento, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
ZONA ARANCIONE: Puglia, Sicilia.
ZONA ROSSA: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta.
Link DPCM 3 novembre 2020
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Chiusure comparti di filiera. Ristoranti, bar, pub, laboratori artigianali nel DPCM 24 ottobre 2020.-

di Area Legislativa 

Sono entrate in vigore ieri, lunedì 26 ottobre, e lo resteranno fino al 24 novembre, le nuove misure previste nel DPCM del 24 ottobre 2020. Nuove restrizioni e misure di contenimento del contagio Covid_19 sono state emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
Passa la linea dura di Governo con la quale si dispone la chiusura dalle 18:00 alle 5:00 del mattino di tutte  le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. 
È obbligatorio nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico mentre è consentita la ristorazione con consegna a domicilio (delivery) nel rispetto delle norme igienico-sanitaria. 
È consentita fino alle ore 24.00 la ristorazione con asporto (take away), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Stop a feste dopo matrimoni e cerimonie: sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali, negli aeroporti e nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade è consentita.
La ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita senza limiti di orario, limitatamente ai propri clienti. 
Le sagre, le fiere di qualunque genere e altri eventi analoghi sono vietati così come sono sospesi i convegni e i congressi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. 
Non si possono organizzare riunioni in presenza e dunque è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
Unica buona notizia è che restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
In linea generale per gli spostamenti il decreto indica che «È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi».
Il decreto impone l’osservanza dei protocolli nelle 196 pagine di allegati allo stesso e, nello specifico, chiede alle Associazioni di categoria di rammentare ciò che è previsto all’allegato n. 19, ovvero:
1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
3. evitare abbracci e strette di mano; 
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 
5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

Decreto 24 ottobre 2020 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/SG

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Nuova Ordinanza Regione Lombardia anti-Covid19. Disposizioni per ristoranti, bar, pub, distributori automatici e vendita di alcolici.-

di Area Legislativa

Da oggi 17 ottobre e fino al 6 novembre 2020 sono in vigore le nuove restrizioni che riguardano il comparto ricettivo e di ristorazione che vanno a integrare il DPCM dello scorso 13 ottobre inerente le misure di contenimento del contagio da coronavirus. 

L’ordinanza è valida per l’intero territorio regionale senza ulteriori e decisive restrizioni per la città di Milano.

E’ stato fissato alle ore 24 l’orario di chiusura degli esercizi pubblici, dei locali serali e dei ristoranti, come già previsto dal decreto governativo. In queste attività dopo le ore 18 il consumo di alimenti e bevande sarà consentito esclusivamente ai tavoli
Tali limitazioni non si applicano agli esercizi situati lungo le autostrade e nelle aereostazioni.
E’ inoltre previsto il divieto di consumare alimenti e bevande sul suolo pubblico dopo le ore 18 e fino alle 6 del mattino.

La vendita di alcolici da asporto termina alle ore 18 da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, nonché da parte degli esercizi commerciali e delle attività artigianali.
Sono chiusi dalle 18.00 alle 6.00 i distributori automatici cosiddetti “H24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via. Tale misura non si applica ai distributori automatici di latte e acqua.
L’ordinanza prevede una stretta decisiva sul consumo di alcol che è sempre vietato nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.
La ristorazione con consegna a domicilio (delivery) è sempre consentita.
I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.
Tutte le attività economiche e produttive devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nell’allegato1 all’ordinanza.
E’ revocata l’Ordinanza n. 619 del 15 ottobre 2020.
Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla recente ordinanza, quanto previsto dalle misure di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti.
Ordinanza n. 620 https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/8273fc8e-743e-4642-b941-cbcdbdd81721/ORDINANZA_620_del_16_ottobre_2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-8273fc8e-743e-4642-b941-cbcdbdd81721-nkPgBuV
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Sempre più “Delivery” per le attività commerciali

di Area Legislativa

In questi giorni stiamo ricevendo moltissime richieste di informazioni in merito all’interpretazione dei decreti che riguardano l’emergenza pandemica. Tra queste, le domande sulle procedure per effettuare le consegne a domicilio sono le più numerose. Diamo quindi spazio all’interpretazione della normativa e dei passi da fare. In base al DPCM del 11 marzo 2020 emanato per l’emergenza sanitaria da Covid-19 […] restano sospese le attività dei servizi di ristorazione (vale a dire tutte quelle ricomprese nel Codice Ateco 56, tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, birrerie, caffetterie ecc.), le quali, tuttavia, hanno la possibilità di fornire la consegna a domicilio, senza limiti di orario, nel rispetto delle norme igienico sanitarie. Tale interpretazione è stata espressamente confermata nelle FAQ del Governo e da noi sostenuta dopo aver analizzato la norma. Merita ricordare che la consegna a domicilio è un servizio da sempre consentito alla ristorazione e per il quale non è previsto un autonomo titolo abilitativo o SCIA né dalla normativa nazionale né, generalmente, dalle singole leggi regionali. Tra l’altro, dal punto di vista della notifica sanitaria ex art. 6 del Regolamento EU n. 852/2004, non sono richiesti specifici ulteriori adempimenti, essendo ricompreso tale servizio nell’attività di ristorazione già abilitata. L’esercente può dunque realizzare tale servizio autonomamente oppure avvalendosi di soggetti terzi (ad esempio, con piattaforma specializzata). Nel primo caso, l’azienda dovrà assicurare che siano rispettate le norme igienico sanitarie sia per il confezionamento (con eventuale aggiornamento del manuale di HACCP nel caso in cui, precedentemente, tale servizio non fosse stato previsto) che per il trasporto, garantendo, in questa fase di emergenza sanitaria, che al momento della consegna sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Nel caso di consegna a domicilio tramite aziende terze, invece, saranno queste a dover garantire all’esercente il rispetto delle prescrizioni di sicurezza igienico-sanitarie da parte di chi effettivamente consegnerà il pasto, mentre l’esercente sarà tenuto ad aggiornare l’elenco dei fornitori e ad acquisire tra la propria documentazione le procedure di sicurezza igienico-sanitaria adottate dal fornitore. Si segnala, inoltre, che l’attività di consegna a domicilio è da ricomprendere fra le esigenze lavorative che permettono di derogare al divieto di spostamento all’interno e all’esterno del proprio Comune di domicilio o residenza. In altri termini, allo stato, salvo diverse specifiche disposizioni comunali, sembrerebbero consentite anche le consegne a domicilio al di fuori del proprio Comune; si segnala in merito che alcune Prefetture hanno espressamente chiarito che il delivery è consentito anche fuori Regione e fuori Provincia.

LINEE GUIDA
Gli esercizi mettono a disposizione del proprio personale prodotti igienizzanti, assicurandosi del loro utilizzo tutte le volte che ne occorra la necessità e raccomandano di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro nello svolgimento di tutte le attività.
● I titolari definiscono delle aree destinate al ritiro del cibo e bevande preparato per le quali osservano procedure di pulizia e igienizzazione straordinarie. Queste aree devono essere separate dai locali destinati alla preparazione del cibo.
● Il ritiro del cibo preparato, delle bevande e la relativa consegna avviene assicurando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l’assenza di contatto diretto.
● Il cibo preparato viene chiuso in appositi contenitori (o sacchetti) tramite adesivi chiudi-sacchetto, graffette o altro, per assicurarne la massima protezione.
● Il cibo preparato viene riposto immediatamente negli zaini termici o nei contenitori per il trasporto che devono essere mantenuti puliti con prodotti igienizzanti, per assicurare il mantenimento dei requisiti di sicurezza alimentare.
● La consegna del cibo preparato e delle bevande avviene assicurando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l’assenza di contatto diretto.
● Chiunque presenti sintomi simili all’influenza resti a casa, sospenda l’attività lavorativa, non si rechi al pronto soccorso, ma contatti il medico di medicina generale o le autorità sanitarie.
AUTOCERTIFICAZIONE
Per le attività dirette di consegna occorre compilare il modulo di autocertificazione, uno per ciascuna consegna. Portare con sé una copia della visura camerale dell’attività, copia dell’ordine e scontrino fiscale o fattura. Igienizzante a bordo del mezzo di trasporto. 
Le consegne a domicilio non sono consentite in Campania. In data 28.03.2020 la Giunta Regionale della Campania ha emanato una nuova Ordinanza con la quale si prevede la sospensione delle “attività e i servizi di ristorazione, fra cui pub, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, anche con riferimento alla consegna a domicilio”, fino al prossimo 14 aprile. Per quel che riguarda il territorio campano viene, dunque, confermato, il divieto di effettuare consegne a domicilio per gli esercizi di cui sopra, già disposto con precedente Ordinanza (cfr. Ordinanza del 12 marzo 2020).