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Fondi per la filiera

Arrivano 3,5 milioni di sostegni per la filiera brassicola.

E’ notizia di oggi che è stato raggiunto l’accordo con la Conferenza Stato-Regioni per l’erogazione dei #fondi destinati alle filiere minori, tra cui quella brassicola. La scorsa legge di Bilancio aveva infatti stanziato 10 milioni di euro di cui 3,5 milioni e mezzo sono stati assegnati al comparto brassicolo.
Sono state definite tre linee di intervento. La prima per la coltivazione di #orzodistico, certificato in contratti di filiera triennali, vede assegnare alle imprese 200 euro a ettaro fino a 50 ettari e per la coltivazione di #luppolo 300 euro a ettaro fino a massimo 5 ettari, per un totale complessivo di 1,5 milioni di euro. La seconda linea di intervento assegna un ulteriore milione di euro dedicato alle imprese che investono sul post raccolta del luppolo e in impianti di essiccazione, di macinatura pellettizzazione e confezionamento in atmosfera modificata conforme agli standard di qualità del mercato. Infine, con la terza linea si sosterranno progetti di ricerca che forniscono l’implementazione di prodotti territoriali e varietà nazionali, anche tramite lo studio di strumenti per l’analisi della qualità e dei diversi ceppi, relativamente a luppolo, cereali da malto, orzo distico ed emergenti, per birrificazione e lieviti di birra.
Il sottosegretario all’agricoltura Gianmarco Centinaio ha ricordato che “l’Italia è al nono posto in Europa per volumi di produzione e quinta per numero di birrifici, con un costante aumento di birra artigianale e anche di quella agricola. Queste risorse serviranno a sostenere un comparto che si distingue per qualità e sostenibilità e offre opportunità ai giovani“.
Per presentare la domanda per l’ottenimento dei fondi si dovrà attendere la circolare esplicativa di Agea, l’ente per le erogazioni in agricoltura del MIPAAF e gestore della norma, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto sulle filiere minori.
Per ulteriori informazione scrivete a info@associazionecervisia.it

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“Più Impresa” per giovani agricoltori

Al via l’estensione a tutta Italia delle agevolazioni per i giovani agricoltori con mutui a tasso zero e contributi a fondo perduto.-

[…] ll MIPAAF e Ismea, l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, hanno lanciato la nuova misura denominata “Più impresa” che finanzia su tutto il territorio nazionale le operazioni di subentro e di sviluppo di aziende a conduzione giovanile, attraverso mutui a tasso zero e contributi a fondo perduto.
 Grazie alle novità presenti nel Decreto Semplificazioni sarà possibile anche per i giovani imprenditori agricoli del Centro e del Nord Italia, affiancare al mutuo a tasso zero il contributo a fondo perduto per finanziare l’ampliamento di un’azienda esistente oppure avviare un progetto di start up nel quadro di un’operazione di ricambio generazionale.
Il mix delle due agevolazioni, previsto in precedenza solamente nel Mezzogiorno (cfr. Decreto Resto al sud) è stato infatti esteso all’intero territorio nazionale.

Nel dettaglio, la misura denominata Più impresa finanzia investimenti fino a 1.500.000 euro per lo sviluppo o il consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della diversificazione del reddito agricolo.
Le agevolazioni consistono in un contributo a fondo perduto fino al 35% delle spese ammissibili e in un mutuo a tasso zero per la restante parte, nei limiti del 60% dell’investimento. La durata massima è stabilita in 15 anni con un periodo di preammortamento di massimo 30 mesi. 
Destinatari dell’intervento sono le micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, amministrate e condotte e da giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti

In attesa della prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo, da oggi venerdì 30 aprile alle ore 10:00 sarà attivo il nuovo portale per la presentazione delle domande che verranno istruite in base all’ordine di arrivo. 
Tutte le informazioni sono consultabili alla pagina dedicata

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Tavolo di filiera MIPAAF

Il tavolo di filiera per l’attuazione dell’art. 138 della Legge di Bilancio 2021

[…] Ieri abbiamo partecipato in videoconferenza al tavolo ministeriale della filiera brassicola per un confronto sull’utilizzo dei 10 milioni di euro stanziati per le filiere agricole nella legge di Bilancio 2021.
Attraverso la nostra Associazione, che dalla sua origine ha come maggiore focus la costruzione e l’organizzazione della filiera brassicola italiana, abbiamo rappresentato in sintesi agli interlocutori gli elementi sui quali puntare per la destinazione di questa tipologia di fondi.
Con un’idea ragionata di sviluppo, abbiamo posto l’accento sulla produzione delle materie prime (orzo distico, luppolo e cereali) che vengono utilizzate per la produzione di birra, pensando più direttamente e specificamente ai birrifici agricoli – piccoli nuclei di una filiera brassicola già completa – e ai birrifici che pur non avendo vocazione agricola, hanno comunque investito nella produzione delle materie prime.
Secondo punto messo sul tavolo, per la ripresa e la realizzazione della filiera, è l’attività di promozione per la valorizzazione e per la creazione di una cultura di supplychain all’interno del settore birrario.
Ci riteniamo soddisfatti per quanto condiviso e ci auguriamo che dopo questo primo passo, nel 2021 si apra una strada lunga e ampia per tutto il settore della birra italiana.

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Legge di Bilancio 2021. Le misure per la filiera brassicola agroalimentare. Importanti chiarimenti relativi ai birrifici artigianali.-

di Area Comunicazione e Area Legislativa

Nell’alveo della nostra attività di Associazione di categoria, impegnata e focalizzata sulla filiera brassicola e quindi concentrata sin dalla nostra nascita sullo sviluppo di un settore che ancora oggi dimostra di avere grosse lacune da diversi punti di vista, c’è il monitoraggio legislativo di atti parlamentari e normative di settore. La legge di bilancio rappresenta dunque il momento più impegnativo e delicato dell’anno (soprattutto nel 2020) poiché la stessa va a definire il quadro economico e finanziario che determinerà la crescita del nostro Paese e quindi dell’intero settore.

Siamo sempre soddisfatti nell’apprendere che il comparto birrario e gli attori di settore stiano iniziando, in un processo di consapevolezza, a parlare di Filiera grazie al nostro contributo e che si stia iniziando a ragionare con la logica di un sistema che non può e non deve restare chiuso in se stesso né circoscritto a una nicchia di consumatori. La strada è ancora lunga ma la nostra determinazione e quella di chi ci sostiene, avvalorata dai primi risultati più che positivi, ci portano a immaginare uno sviluppo del settore che fino a qualche anno fa era impensabile.
Fatta questa doverosa premessa, passiamo ad analizzare le norme inserite nel decreto omnibus di fine anno che vede la filiera brassicola avanzare a piccoli passi. Ci riferiamo soprattutto a quella parte legata al mondo agricolo e gastronomico. I fondi che sono stati stanziati sono legati principalmente agli stessi fondi destinati all’agricoltura di cui il MIPAAF risulta essere il primo interlocutore, con il supporto degli intermediari economici che si sono fatti portavoce delle esigenze della filiera. 
E’ doveroso precisare infatti che i birrifici artigianali, che ad oggi sono classificati come attività produttive non legate al settore agricolo, non potranno accedere ai predetti fondi contrariamente ai birrifici agricoli e ai coltivatori di luppolo e orzo i quali sono ad oggi considerati operatori di filiera. Come qualsiasi altra impresa, i birrifici artigianali potranno invece usufruire dei bonus, dei crediti di imposta e delle agevolazioni previste per il lavoro, per gli investimenti strumentali e per la tecnologia. Non sono passati infatti alcuni emendamenti presentati alla legge Finanziaria che sono stati invece trasformati in ordine del giorno e che quindi, in base ai regolamenti di Camera e Senato, vincoleranno il legislatore a parlarne e discutere in momenti successivi e in un futuro prossimo. La partita pertanto è ancora aperta così come lo sarà il nostro contributo a favore degli stessi o in aggiunta agli stessi. 
Passiamo ora al dettaglio, esaminiamo quali interventi sono stati inseriti nel disegno di legge di bilancio  (oggi tutto condensato in un unico articolo) e che vanno letti anche alla luce del decreto Agosto, del decreto Rilancio e dei decreti Ristori.
Il primo fra tutti, l’articolo 21 che istituisce, nello stato di previsione del MIPAAF, il “Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l’anno 2021. Un decreto ministeriale definirà i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. Ciò viene disposto al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2021, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, verranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. 
Si ricorda, al proposito, che il decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020) ha incrementato di 5 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole, istituito dall’art. 1, comma 507, della legge n. 160 del 2019 (con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per l’anno 2020 e di 14,5 milioni di euro per l’anno 2021), con la finalità di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese (art. 31, comma 3-bis). Il medesimo provvedimento, all’art. 222, che reca “Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, prevede i seguenti interventi: a) al comma 2 l’esonero dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per alcuni comparti agricoli (agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura). In attuazione della predetta disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 15 settembre 2020; b) al comma 3, l’istituzione «Fondo emergenziale per le filiere in crisi» di 90 milioni di euro per il 2020, a favore delle filiere in crisi del settore zootecnico. I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo sono stati stabiliti dal decreto ministeriale 23 luglio 2020, modificato dal decreto ministeriale 11 settembre 2020; c) al comma 4, il finanziamento di 30 milioni di euro per il 2020 a favore di ISMEA, per la concessione di c.d. cambiale agraria; d) al comma 5, l’aumento di 30 milioni di euro per il 2020 della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, per il ristoro dai danni prodotti dalla cimice asiatica; e) al comma 6, la concessione di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100 mila euro e dell’80 per cento delle spese ammissibili, per lo sviluppo di processi produttivi innovativi, mantenendo il limite di spesa di 1 milione di euro per il 2020, già previsto a legislazione vigente; f) al comma 7, la previsione di 20 milioni di euro, per il 2020, per le imprese della pesca e dell’acquacoltura (sostituendo, con questa misura, il Fondo di 100 milioni di euro, per il 2020, previsto dal decreto-legge Cura Italia, all’art. 78, comma 2, destinato, inizialmente, alla copertura degli interessi su finanziamenti bancari e sui mutui contratti dalle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura); g) al comma 8, il riconoscimento di un’indennità di 950 euro, per il mese di maggio 2020, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca, nel limite di spesa di 3,8 milioni di euro per il 2020. 
In seguito, il decreto-legge n. 104 del 2020, cosiddetto decreto Agosto (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020), all’art. 58, commi 1-11, ha istituito – presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – il Fondo per la filiera della ristorazione, dotato di 600 milioni di euro per l’anno 2020
Ciò al fine di erogare un contributo a fondo perduto a favore degli operatori della ristorazione che abbiano subito una determinata perdita di fatturato. Le risorse finanziarie attribuite al Fondo sono a favore delle imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), già in attività alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, per aver sostenuto l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Durante l’esame del provvedimento presso il Senato sono state aggiunte, a tale elenco, le imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi, banqueting) e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi). Un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi d’intesa con la Conferenza Stato-regioni entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso (avvenuta il 15 agosto 2020), stabilisce i criteri, le modalità di erogazione e l’ammontare del contributo (art. 58, commi 1-11). È stato quindi emanato il decreto ministeriale 27 ottobre 2020, recante “Criteri e modalità di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione istituito ai sensi dell’articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2020 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2020). 
Da ultimo, il decreto-legge n. 137 del 2020, cosiddetto Ristori 1, aveva introdotto, all’art. 7, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte – per contenere la diffusione dell’epidemia “Covid-19” – dal DPCM 24 ottobre 2020. Tale articolo è stato soppresso dall’art. 21 del decreto-legge n. 149 del 2020, cosiddetto Ristori 2 (il cui testo si sta facendo confluire in quello del precedente decreto-legge n. 137 del 2020, in sede di conversione di quest’ultimo). Il medesimo art. 21, contestualmente, ha utilizzato le risorse di 100 milioni di euro per il 2020 rivenienti da tale abrogazione, per finanziare – in parte – l’esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, disposto dal medesimo articolo per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020
In seconda battuta, all’articolo 168, viene incrementata nella legge di Bilancio la dotazione finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di 10 milioni di euro per l’anno 2021. Ciò – recita la disposizione in esame – al fine di garantire l’efficace svolgimento delle attività derivanti dal diffondersi dell’emergenza causata dall’epidemia da Covid-19, nonché dalle ulteriori esigenze connesse all’attività di sostegno al settore agricolo. 
Si ricorda che l’AGEA è stata istituita con il decreto legislativo n. 165 del 1999, abrogato pressoché integralmente dal decreto legislativo n. 74 del 2018, il quale ha riorganizzato l’Agenzia e ha riordinato il sistema dei controlli nel settore agroalimentare. 
L’AGEA, ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del MIPAAF, ai sensi dell’art. 2 del predetto decreto legislativo n. 74 del 2018, svolge le funzioni di organismo pagatore nazionale, per l’erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell’Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli comunitari, non attribuite ad altri organismi pagatori riconosciuti. Essa, inoltre, svolge le funzioni di organismo di coordinamento degli altri organismi pagatori presenti in Italia, ferma restando l’attività di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 
Il disegno di legge nazionale di bilancio 2021 prevede l’esonero contributivo in favore dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 o, ancora, l’esenzione IRPEF, per l’anno 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. 
E’ prevista, ancora, la non applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5mila euro, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti. 
Vi è anche presente nel testo l’incremento di 70 milioni di euro, per l’anno 2021, della dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori in favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi dal gennaio 2019. Novità di grande interesse è l’istituzione di un Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere agricole cosiddette minori (apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio), con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021. 
Infine è prevista l’adozione di iniziative volte alla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle produzioni agroalimentari e industriali italiane e della Dieta Mediterranea e del contrasto al fenomeno dell’Italian sounding. Per queste finalità è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
Durante i lavori parlamentari, il provvedimento normativo, inizialmente composto da 229 articoli, è stato trasformato in un unico maxi-articolo, frammentato, questa volta, in 1150 commi (atto Senato n. 2054). Rispetto al testo originario, dal quale sono state stralciate diverse disposizioni ritenute estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio, vanno segnalate numerose new entry, tra cui alcuni crediti d’imposta, come quelli per la sostituzione di sanitari e rubinetti, per le spese professionali degli chef, per il filtraggio dell’acqua potabile. 
Ricordiamo, poi, tra le misure aggiunte durante l’iter: l’Iva ridotta al 10% per i piatti pronti e i pasti preparati per la consegna a domicilio o l’asporto; il rinvio al 2022 della sugar tax; la cancellazione della prima rata dell’Imu 2021 per gli immobili destinati alle attività turistiche e agli spettacoli; l’estensione fino a tutto aprile del tax credit affitti per agenzie di viaggio e tour operator; la conferma degli incentivi per l’acquisto di autoveicoli a ridotte emissioni di Co2 e di motoveicoli elettrici o ibridi. 
Rimandiamo ai prossimi giorni una serie di approfondimenti sulle misure più rilevanti. 
E intanto… BUON ANNO!

Allegato.- Legge 30 dicembre 2020, n. 178

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Legge Regionale sulla birra artigianale del Lazio.-

di Area Comunicazione

Siamo arrivati a meta!

Apprendiamo con grande soddisfazione che ieri, dopo due lunghi anni di lavoro, è stata approvata all’unanimità la Legge Regionale del Lazio sulla #birraartigianale. Siamo stati tra i primi a supportare e a presentare il progetto di legge che pone grande attenzione alla #filiera locale, incentivando la produzione in zona delle materie prime fondamentali come #orzo e #luppolo che oggi, in gran parte, vengono importate. La nuova norma prevede, tra le altre cose, la redazione di un #disciplinare di produzione della birra artigianale da parte degli stessi produttori. Saranno loro quindi a definire le modalità produttive e cosa potrà rendere unico questo prodotto e diverso dalle altre birre artigianali. Dopo questo primo passo, ci aspetta dunque un altro lungo lavoro a fianco dei produttori e, per questo motivo, chiederemo alla Regione l’apertura di un tavolo tecnico permanente che possa valorizzare la filiera #brassicola e agroalimentare laziale. A breve verrà pubblicato il testo coordinato sul Bollettino Regionale.
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Decreto Ristori Quater. La mimi-manovra fiscale che rinvia le scadenze ma solleva dubbi sull’IVA.-

di Area Legislativa e Area Sviluppo Imprese

Approda in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020 il decreto Ristori quater (D.L. 30 novembre 2020, n. 157)contenente misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il provvedimento si compone di 27 articoli (e due allegati), suddivisi in 3 Titoli:

– Titolo I “Disposizioni in materia fiscale e contributiva”;

– Titolo II “Sostegno alle imprese, all’economia e al lavoro”

– Titolo III “Ulteriori misure urgenti”.

Come anticipato dal MEF con il comunicato stampa di venerdì 27 novembre 2020, il testo del decreto Ristori quater modifica ed estende la proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi 2020. Andiamo più nello specifico con una disamina a supporto delle imprese di filiera e collegate alla stessa.

Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i titolari di partita IVA.

Al netto della proroga già prevista dal decreto Agosto per i soggetti ISA, il decreto Ristori quater estende il rinvio al 30 aprile dei versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi alle imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.

Il decreto Ristori quater istituisce inoltre un Fondo finalizzato a realizzare nel 2021 la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell’ambito della emergenza COVID-19, da destinare ai soggetti beneficiari di sospensione fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato.

Slitta anche la scadenza della dichiarazione dei redditi e dell’Irap. Il termine per l’invio telematico passa dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.

Per quel che riguarda l’ex Unico, il testo del decreto Ristori quater prevede un rinvio generalizzato che riguarda quindi non solo i titolari di partita IVA ma anche lavoratori dipendenti e pensionati che presentano il modello Redditi PF.

C’è poi la pace fiscale: la proroga già annunciata nelle scorse settimane è parte delle novità del decreto Ristori quater. Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio delle cartelle in scadenza il 10 dicembre 2020 sono prorogate al 1° marzo 2021.

Il testo del decreto Ristori quater interviene anche in materia di rateizzazione delle cartelle. Si prevede che alla presentazione della domanda AdER di rateizzazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive.

Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione.

Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.

Al restyling anche le scadenze fiscali di dicembre 2020. Il decreto Ristori quater prevede la sospensione di contributi previdenziali, ritenute alla fonte ed IVA in scadenza a dicembre 2020.

La proroga porta il termine per eseguire i versamenti al 16 marzo 2021, e si applica a tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019.

La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.

Emergono alcuni dubbi sulla proroga della scadenza dell’acconto IVA del 28 dicembre 2020.

L’articolo 2 parla genericamente di “scadenza dei versamenti IVA di dicembre”, senza specificare se si tratta dell’IVA dovuta in autoliquidazione dai soggetti mensili o del versamento dell’acconto.

Vengono ritoccate nuovamente le previsioni previste in materia di cancellazione del saldo IMU 2020. L’esenzione dal pagamento della seconda rata in scadenza il 16 dicembre 2020 si applica non più a patto che l’utilizzatore coincida con il proprietario dell’immobile ma con il soggetto passivo.Non c’è invece una proroga generalizzata della scadenza.

Il decreto Ristori quater prevede, in materia di lavoro, una nuova indennità una tantum di 1.000 euro per:

  • gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti;
  • gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente,
  • gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.

Novità anche per i contributi a fondo perduto: il decreto Ristori quater modifica l’elenco dei codici ATECO delle partite IVA beneficiarie.

La platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia ulteriormente con l’ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio. Ecco i codici ATECO dei nuovi beneficiari che interagiscono con la filiera:

461701

46 17 01

Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati

100%

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Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi

100%

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46 17 03

Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi

100%

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Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari

100%

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46 17 05

Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari

100%

461706

46 17 06

Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi

100%

461707

46 17 07

Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco

100%

461708

46 17 08

Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco

100%

461709

46 17 09

Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco

100%

 

Fatte le premesse, andiamo più nel dettaglio dei destinatari e degli adempimenti.

Il primo appuntamento del mese è quello con la dichiarazione dei redditi e le imposte, dopo la proroga introdotta dal decreto Ristori quater.

Il 10 dicembre 2020 è innanzitutto la nuova scadenza del secondo acconto 2020 per i titolari di partita IVA.

La proroga del termine ordinario, fissato al 30 novembre, si applica a tutti gli operatori economici, mentre ne restano esclusi i non titolari di partita IVA (dipendenti, pensionati, soci e collaboratori). A scandire il calendario dei versamenti è però anche la proroga lunga al 30 aprile 2021.

La proroga dei versamenti del 10 dicembre 2020 è a più livelli:

  • l’articolo 98 del decreto legge n. 104/2020 ha previsto la proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi 2020 al 30 aprile 2021 per le partite IVA che, nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, hanno subito un calo di fatturato o corrispettivi pari almeno al 33%;
  • la possibilità di beneficiare della proroga del secondo acconto Irpef si applica altresì alle partite IVA che esercitano attività incluse nei due elenchi dei codici ATECO allegati al decreto Ristori bis all’interno delle zone rosse.
  • non pagano il secondo acconto il 10 dicembre 2020 anche i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal calo di fatturato registrato;
  • il decreto Ristori quater estende il rinvio al 30 aprile 2021 dei versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi alle imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019;
  • la proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.

Proroga della scadenza al 10 dicembre 2020 anche per la presentazione della dichiarazione dei redditi ex Unico e del modello Irap. In aggiunta, entro tale data bisognerà inviare il modello 770 e le certificazioni uniche dei lavoratori autonomi.

Nel calendario delle scadenze fiscali di dicembre 2020 c’è l’IMU, con il saldo che come di consueto dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2020.

Il calcolo della seconda rata dell’IMU segue le stesse regole già previste per l’acconto. Bisognerà pagare la metà di quanto versato nel 2019, considerando la proroga prevista dalla legge di conversione sullo stato d’emergenza Covid-19, che consente ai Comuni di adottare le nuove delibere entro la fine del 2020.

Il conguaglio dovuto, sulla base delle nuove aliquote, scandirà il calendario delle scadenze fiscali 2021: il termine di versamento è fissato al 28 febbraio 2021.

C’è poi da considerare l’ampia, seppur circoscritta, cancellazione della scadenza IMU del 16 dicembre 2020 per i soggetti passivi e gestori di attività esercitate in specifiche categorie di immobili.

Ai sensi del decreto Agosto, accedono alla cancellazione dell’IMU gli immobili relativi ad attività turistiche e dello spettacolo (come cinema, teatri, discoteche).

L’estensione si applica inoltre agli immobili in cui si svolgono le attività sospese dal DPCM del 24 ottobre 2020, e le relative pertinenze.

Nelle zone rosse, la cancellazione della scadenza IMU del 16 dicembre 2020 si applica anche agli immobili relativi ad ulteriori attività, come quelle del commercio al dettaglio e dei servizi alla persona.

Cambiano anche le scadenze fiscali del 16 dicembre 2020. Il decreto Ristori quater prevede infatti la proroga dei versamenti dell’IVA dovuta a dicembre, contributi e ritenute Irpef.

versamenti periodici slittano al 16 marzo 2021, in favore dei seguenti soggetti:

  • partite IVA con ricavi e compensi fino a 50 milioni di euro nel 2019, che hanno subito un calo di fatturato pari almeno al 33% su novembre 2020 rispetto a novembre 2019;
  • partite IVA che hanno avviato l’attività dal 30 novembre 2019, a prescindere dai parametri di ricavi e fatturato;
  • partite IVA che esercitano attività sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020;
  • ristoranti in zone rosse o arancioni;
  • i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al Decreto Ristori bis, ovvero soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse.

Resta invece dubbia la proroga dell’acconto IVA. La scadenza è fissata al 28 dicembre 2020, e nel decreto Ristori quater non c’è una menzione specifica dell’adempimento.

L’articolo 2 del decreto n. 157 del 30 novembre 2020 (quello che rinvia il termine dei versamenti periodici), stabilisce in maniera generica la proroga dei versamenti relativi all’IVA dovuti a dicembre. Non è chiaro se si faccia riferimento anche all’acconto annuale dell’imposta.

In attesa di chiarimenti, ricordiamo che l’acconto IVA può essere calcolato con:

  • metodo storico,
  • metodo previsionale,
  • metodo analitico.

Il primo è sicuramente il più utilizzato, poiché considerato più utile e più semplice, mentre gli altri due meglio si adattano a talune situazioni.

Così come per la generalità degli acconti, anche per l’IVA annuale è possibile adottare il metodo previsionale. L’acconto dovuto è in questo caso pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare a dicembre (per i mensili), in sede di dichiarazione annuale per i trimestrali ordinari o per il quarto trimestre per i contribuenti trimestrali “speciali”.

A differenza di quanto previsto per le imposte sui redditi, non vi sono moratorie sulle sanzioni previste in caso di scostamento tra IVA emersa dalla dichiarazione annuale ed acconto versato con metodo previsionale.

Entro la scadenza del 28 dicembre 2020, gli operatori intracomunitari con obbligo mensile dovranno effettuare l’invio degli elenchi Intrastat.

Nel dettaglio, la scadenza riguarda la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.

Gli elenchi Intrastat possono essere presentati esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all’Agenzia delle Entrate sempre mediante invio telematico.

Chiude il calendario delle scadenze di dicembre 2020 la dichiarazione IMU, adempimento che consente al contribuente di mettere a conoscenza il proprio Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, che impattano sul calcolo dell’imposta dovuta.

soggetti obbligati ad inviare la dichiarazione IMU entro la scadenza del 31 dicembre sono, tra gli altri, coloro che possiedono:

  • immobile concesso in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (comodato genitori-figli), allegando il contratto di comodato d’uso registrato;
  • immobile inagibile o inutilizzabile per usufruire della riduzione del 50% sulle imposte nel caso di immobili inagibili per cause strutturali accertate dal Comune d’ubicazione;
  • fabbricati di interesse storico e artistico, per i quali è stabilita la riduzione del 50% della base imponibile IMU e Tasi;
  • casa coniugale affidata all’ex, il coniuge assegnatario è obbligato a presentare la dichiarazione nel caso in cui il Comune in cui è ubicata la casa affidata non coincide con quello in cui si è spostato o con il Comune in cui è nato;
  • coniugi con due immobili nello stesso Comune, è obbligatorio presentare la dichiarazione IMU per scegliere quale delle due abitazioni destinare come prima casa e quindi esentare dall’imposta;
  • trasferimento per motivi di servizio, anche per i membri delle Forze Armate, per certificare il diritto a mantenere l’esenzione dell’imposta sulla prima casa anche nel caso di cambio di residenza.

L’invio della dichiarazione IMU dovrà essere effettuato al Comune in cui è ubicato l’immobile.

Per il versamento del secondo acconto Irap, la scadenza del 30 novembre 2020 è stata rinviata al 10 dicembre 2020, per effetto della proroga inserita nel decreto in esame.

Il termine di pagamento interessa diverse categorie di contribuenti.

A dare più tempo ai contribuenti è il comma 1 dell’articolo 1 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157.

“Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.”

Il calcolo dell’Irap 2020 segue le stesse regole dell’Irpef e dell’Ires:

  • il metodo storico prevede il calcolo dell’imposta da pagare, riferendosi a quanto pagato nel periodo d’imposta precedente;
  • il metodo previsionale, invece, prevede il calcolo degli acconti sulla base di previsione del reddito nell’anno in corso.

L’acconto Irap è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno e riferita all’anno precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.

Per i soggetti che non applicano gli ISA l’acconto è del 100% dell’imposta dichiarata nell’anno: il versamento può essere effettuato in una o due rate, in base all’importo dovuto:

  • unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
  • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro: la prima pari al 40% entro il 1° luglio, la seconda pari al 60% entro il 30 novembre.

Per i soggetti ISA, invece l’acconto è del 90% e deve essere versato in due rate uguali, secondo quanto previsto dall’articolo 58 del Decreto Legge n. 124/2019, ovvero il Decreto fiscale 2020.

Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche:

  • direttamente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato;
  • non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore.

Nel modello F24 deve essere indicato il codice tributo 3813.

Un ulteriore rinvio dei versamenti è previsto dall’articolo 6 del decreto 149/2020, ovvero il decreto Ristori bis.

La norma elimina il vincolo del calo del fatturato per i soggetti ISA particolarmente colpiti dalle restrizioni, in zona rossa. La stessa proroga si applica per i ristoranti delle zone arancioni.

Le attività che usufruiscono della proroga, che si trovano in zona rossa, sono quelle indicate dai codici ATECO degli allegati 1 e 2 del decreto Ristori bis.

Anche la scadenza del secondo acconto della cedolare secca slitta al 10 dicembre 2020 per tutti i titolari di partita IVA. La proroga non riguarda dipendenti e pensionati, chiamati alla cassa entro il termine ordinario del 30 novembre.

Il decreto Ristori quater riscrive nuovamente il calendario delle scadenze del secondo acconto delle imposte sui redditi 2020, estendendo la proroga al 30 aprile 2021 anche alle partite IVA non ISA.

Per il calcolo del secondo acconto della cedolare secca, resta ammesso il ricorso agevolato al metodo previsionale che, in situazioni specifiche – come nel caso di risoluzione del contratto d’affitto nel corso dell’anno, o riduzione del canone di locazione – consente di calcolare l’imposta sostitutiva sulla base del reddito che si presume di incassare.

Il decreto Liquidità ammette l’uso del previsionale, senza il rischio di sanzioni nel caso in cui l’imposta versata sia pari almeno all’80% di quanto effettivamente dovuto.

Non cambiano le modalità di versamento: bisognerà utilizzare il modello F24 indicando il codice tributo 1841.

Le scadenze per il pagamento della cedolare secca sugli affitti sono le stesse previste per l’Irpef. A cambiare è la misura dell’acconto dovuto che, per il 2020, è pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. Dal 2021, anche l’acconto dell’imposta sostitutiva passerà al 100%.

Quando si paga quindi il secondo acconto della cedolare secca sugli affitti? Partiamo dalle regole generali.

Il versamento dell’acconto è dovuto se l’imposta dell’anno precedente supera i 51,65 euro. Nello specifico:

  • se l’importo è inferiore a 257,52 euro, la cedolare si paga in un’unica soluzione entro la scadenza del 30 novembre 2020 (prorogata per le partite IVA);
  • se l’importo è superiore a 257,52 euro, si paga in due rate:
    • la prima, pari al 40% dell’acconto complessivamente dovuto (50% per i soggetti ISA), entro la scadenza del saldo e primo acconto;
    • la seconda, il restante 60% (50% per i soggetti ISA), entro il termine di versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi.

Il versamento della cedolare secca con il modello F24 dovrà essere effettuato indicando il codice tributo:

  • 1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione

Nel modello F24 non bisognerà compilare il campo rateazione/regione/prov/mese rif.

Nel campo relativo all’anno di riferimento, bisognerà indicare l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento (ad esempio, 2020).

Scadenza il 10 dicembre per il secondo acconto Irpef 2020: i titolari di partita IVA beneficiano di una doppia proroga.

Non cambiano le modalità di versamento.

Bisognerà utilizzare il modello F24 ed inserire il codice tributo 4034 rubricato “acconto seconda rata o acconto in un’unica soluzione”, compilando la sezione Erario.

In merito alle istruzioni per la compilazione del modello F24, si ricorda che nel campo “anno di riferimento” bisognerà indicare il 2020 e compilare la “colonna 4” con gli importi da versare a debito.

La “colonna 5 – importi a credito compensati” deve essere compilata solo nel caso in cui si abbiano effettivamente importi da riportare in compensazione.

L’importo del secondo acconto Irpef, a differenza di quanto previsto per il saldo dell’anno precedente ed il primo acconto dell’anno in corso, non può essere oggetto di rateizzazione e dovrà essere quindi versato in un’unica soluzione.

DECRETO RISTORI QUATER

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Decreto Ristori Ter. Tornano i buoni spesa alimentari.-

 di Area Legislativa

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore il Decreto Ristori Ter con le novità: dai nuovi fondi per garantire gli aiuti alle imprese delle regioni entrate in zona rossa ai buoni spesa che dovranno erogare i singoli Comuni ai cittadini che maggiormente stanno risentendo dell’impatto dell’emergenza Covid.

1,95 miliardi di euro è il valore delle risorse stanziate con l’ultimo provvedimento emergenziale adottato per arginare gli effetti economici delle misure restrittive imposte dopo l’allentamento estivo.
Si tratta dell’ultimo tassello di un mosaico non ancora completato:
  • il Decreto Ristori ha introdotto nuovi aiuti sulla base delle nuove restrizioni imposte per settore a partire dal DPCM del 24 novembre 2020;
  • il Decreto Ristori bis ha previsto nuove misure di sostegno considerando i settori interessati dalle restrizioni e le disposizioni del DPCM del 3 novembre che ha diviso l’Italia in zona gialla, zona arancione e zona rossa, un colore per ogni livello di rischio;
  • il Decreto Ristori ter interviene con alcune novità, come i buoni spesa che ogni Comune dovrà erogare, ma soprattutto per garantire aiuti anche alle imprese che si trovano nelle regioni inserite in zona arancione o rossa in una fase successiva.
Manca ancora, però, un ultimo tassello atteso per fine settimana: il Decreto Ristori Quater che richiede uno scostamento di bilancio maggiore, 8 miliardi di euro, per introdurre una proroga delle scadenze fiscali di fine novembre e di dicembre, grande assente dell’ultimo testo approvato.
Tornano i buoni spesa già utilizzati all’inizio dell’emergenza coronavirus: viene istituito un fondo pari a 400 milioni di euro da erogare ai Comuni entro il 1° dicembre per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare: importi e modalità di accesso dovranno essere stabiliti dai singoli enti territoriali;
Di particolare importanza è l’articolo 1 del DL n. 154 del 23 novembre 2020, rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nel testo si legge:
Il Fondo di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, è incrementato di 1.450 milioni di euro per l’anno 2020 e di 220,1 milioni di euro per l’anno 2021, anche in conseguenza delle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 280 del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale , Serie generale, n. 284 del 13 novembre 2020, e del 20 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale , Serie generale, n. 290 del 21 novembre 2020”.
In questo gioco di rimandi e incastri di provvedimenti che portano tutti lo stesso nome, per comprenderne la portata è necessario riprendere il testo del Decreto Ristori bis.
Con le nuove risorse stanziate, si garantisce l’accesso a una serie di aiuti previsti per le attività che operano nelle zone inserite in un livello di rischio più alto, anche in un secondo momento rispetto al Decreto Ristori bis. In altre parole, ad esempio, anche le partite IVA dei territori entrati in zona rossa nelle ultime settimane possono richiedere i contributi a fondo perduto se operano con specifici codici Ateco.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/23/20G00175/sg

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Bonus Centri Storici. Provvedimento Agenzia delle Entrate.-

di Area Legislativa e Area Sviluppo Imprese

L’Agenzia delle Entrate il 12 novembre scorso ha emanato il provvedimento che definisce le modalità con cui i negozi e le attività commerciali presenti nei centri storici delle città metropolitane o grandi centri urbani, come definiti nel decreto di Agosto, possono presentare richiesta per un bonus fino a 150.000 euro. La misura è contenuta nell’art. 59 del citato decreto, convertito in legge il 13 ottobre 2020, n. 126, e sostiene quelle attività che hanno subito gravi perdite di fatturato connesso alla riduzione del flusso turistico

I beneficiari di tale bonus a fondo perduto, hanno 60 giorni di tempo per inviare l’istanza all’Agenzia delle Entrate, dalla data di avvio della procedura telematica. Dal 18 novembre e fino al 14 gennaio 2021 sarà dunque possibile presentare l’istanza all’Agenzia
Precisiamo da subito che il bonus non è cumulabile con il bonus filiera destinato ai ristoranti (c.d. Salva Made in Italy). 
Come stabilisce la legge di conversione del Decreto Agosto, il contributo a fondo perduto è destinato alle attività commerciali presenti nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana. Per zona A si identifica il centro storico. Mentre per attività commerciale sono individuate le imprese di vendita di beni o servizi al pubblico (ad esempio bar, ristoranti, tabacchi, farmacie, gelaterie, negozi di abbigliamento). Quindi i beneficiari sono solo quelle attività come sopra definite svolte nei centri storici o in zone equipollenti. A questi si aggiungono gli autoservizi di trasporto pubblico non di linea. 
In Itala si contano 80 comuni capoluogo di provincia, di cui solo 12 sono le città metropolitane presenti nel decreto (Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Cagliari, Catania, Messina, Palermo). Escluse Reggio Calabria e Messina. 
Con il provvedimento a firma del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2020, sono state identificate altre città destinatarie del contributo (Verbania, Rimini, Siena, Pisa, Como, Verona, Urbino, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa). 
Se l’esercente si trova in una città capoluogo di provincia, in base alle rilevazioni delle amministrazioni pubbliche deputate all’identificazione dei flussi turistici, il flusso turistico di persone residenti all’Estero, deve essere stato di almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni
Se invece l’attività di impresa ricade in una città metropolitana, la stessa statistica sui turisti stranieri (residenti all’estero) deve rilevare un numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni
Accanto al requisito statistico demografico, per determinare se una città capoluogo di provincia o città metropolitana possa essere inclusa tra quelle in cui il centro storico abbia sofferto la brusca frenata del flusso turistico, c’è anche il requisito economico
Il negozio che vende beni o servizi al pubblico, che ha la sua sede operativa all’interno del centro storico di una città capoluogo di provincia o città metropolitana, in base al requisito del flusso turistico, deve aver registrato per effetto della mancanza di turisti una perdita di ricavi. Tra giugno 2020 e lo stesso mese del 2019, la perdita di fatturato o corrispettivi deve essere pari o superiore al 66% fatturato
Mentre la perdita di fatturato è per tutti di almeno il 66%, per l’accesso al requisito, le attività commerciali interessate sono state divise in tre fasce. Coloro che hanno realizzato nell’anno di imposta un fatturato non superiore a 400.000 euro; le attività commerciali con un fatturato compreso tra 400mila e 1 milione di euro; ed infine gli esercenti con un fatturato superiore al milione di euro. 
La logica che sta alla base del bonus a fondo perduto per i negozi dei centri storici delle zone A o equipollenti, individuate nelle città metropolitane o capoluogo di provincia, è dare un ristoro per la perdita di fatturato o corrispettivi subiti a giugno 2020, rispetto all’anno precedente, per effetto del lockdown e delle misure di chiusura delle frontiere che hanno azzerato l’arrivo di turisti stranieri. Tuttavia, il bonus non va a coprire l’intera perdita di fatturato ma solo una quota. Questa è calcolata sulla differenza tra il fatturato o corrispettivo realizzato a giugno 2020 con quello del 2019. Ad esempio se nel giugno 2020, un bar in Duomo a Milano, ha avuto un fatturato di 10.000 euro, e nel giugno 2019, il fatturato è stato di 14.000 euro, il bonus sarà calcolato solo sulla differenza, ossia 4.000 euro. 
Il bonus ha però un importo minimo che comunque verrà erogato. Questo importo è di 1.000 euro per le persone fisiche, e 2.000 euro per le persone giuridiche (aziende con P.Iva). Ma non potrà superare i 150.000 euro
Il coefficiente da applicare non è univoco per tutti, ma è differenziato su 3 fasce di fatturato realizzato nel 2019. 
15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
Il bonus è riconosciuto anche a coloro che hanno avviato l’attività dal 1 luglio 2019. In tal caso il fatturato di giugno 2019 sarà zero, mentre quello di riferimento per l’applicazione di quale coefficiente, dipenderà dal fatturato complessivo realizzato tra il 1 luglio e 31 dicembre 2020. 
La presentazione dell’istanza può avvenire solo in via telematica. La può presentare il titolare dell’attività o gli intermediari delegati alla consultazione del Cassetto fiscale. L’istanza si presenta accedendo al portale web “Fatture e Corrispettivi” nell’area riservata. L’Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli sulla domanda e solo in caso di accoglimento (ci saranno due ricevute, una per accettazione e l’altra di autorizzazione), il pagamento avverrà direttamente sul conto corrente del beneficiario riportato nell’istanza. Qui il link al modello
Decreto Agenzia delle Entrate 12 novembre 2020 
Istanza richiesta bonus
Elenco città e istruzioni 
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Bonus filiera “Salva Made in Italy”. Procedura per la richiesta del contributo per il comparto pub e ristorazione.-

di Area Legislativa e Area Sviluppo Imprese

Lo scorso 6 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 27 ottobre 2020 che stabilisce criteri, requisiti e modalità di erogazione del contributo a fondo perduto destinato alle imprese del settore ristorazione per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio. Tale contributo che definisce i principi e la modalità di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione era stato istituito ai sensi dell’articolo 58 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 ovvero con il c.d. Decreto Agosto

Rileviamo – come Associazione di categoria – che questo fondo nacque in estate, a metà agosto, quando ancora molti ristoranti funzionavano a pieno regime. Oggi la situazione è ben diversa, specie in alcune regioni, dove sono state adottate misure più restrittive e che, come già abbiamo chiarito, necessitano di sostegni diversi e soprattutto di un piano di sviluppo economico per i mesi a venire. Tuttavia ci sentiamo di fornire le necessarie informazioni sul fondo di filiera che intanto dà la possibilità di recuperare acquisti fin dal 14 agosto scorso e fornisce liquidità immediata alle aziende attraverso un anticipo del 90%, presentando anche fatture non quietanzate. 
Per accedere al contributo, il MIPAAF ha realizzato insieme a Poste Italiane un portale dedicato al fine di tagliare i tempi della burocrazia. Gli imprenditori hanno a disposizione per due settimane, dal 15 al 28 novembre 2020, la piattaforma per effettuare le richieste. Nessun “click day” ma è bene sottolineare che il contributo (ammontare massimo per ogni beneficiario pari a euro 10.000) sarà erogato fino a esaurimento delle risorse stanziate (600 milioni di euro), e che nel caso in cui il totale delle misure richieste ecceda le risorse disponibili, si procederà alla determinazione del contributo in misura percentualmente proporzionale agli acquisti documentati. 
Chi desidera ottenere il bonus dovrà acquistare almeno tre differenti tipologie di prodotti agricoli e alimentari, con il prodotto principale che non deve superare il 50% della spesa. Il valore del contributo a fondo perduto ovviamente non può superare il valore della spesa che, esclusa l’IVA, deve essere pari o superiore ai 1.000 euro e non deve superare i 10.000 euro
I prodotti prioritari sono definiti nella tabella prodotti con il “Codice Categoria Valorizzazione del Territorio” che inizia con RS e DOPIGP e sono nello specifico: 
  • latte 100% italiano, prosciutto crudo DOP e prosciutto cotto 100% italiano, formaggi DOP o da latte 100% italiano; 
  • salumi vari da suino DOP e IGP da animali nati allevati e macellati in Italia, salumi non da carne suina (tacchino, bresaola, altro) da animali nati, allevati e macellati in Italia, olio extra vergine di oliva 100% da olive italiane e/o DOP; 
  • carne bianca da animali nati allevati e macellati in Italia, carne bovina, suina, ovicaprina, cunicola da animali nati allevati e macellati in Italia; 
  • zuppe di cerali con verdure filiera e materia prima italiana, minestrone con verdure filiera e materia prima italiana, pasta secca con grano 100% italiano, riso da risotto con riso 100% italiano, preparati per risotti da materia prima italiana; 
  • passata, polpa e pelati di pomodoro 100% italiano, sughi pronti da materia prima italiana; 
  • verdure fresche o conservate in scatola o in vetro filiera e materia prima italiana, verdure conservate in scatola filiera e materia prima italiana formato per mense, legumi in scatola (fagioli, lenticchie) filiera e materia prima italiana; 
  • macedonia di frutta o frutta sciroppata o frutta fresca da filiera e materia prima italiana, succo di frutta e purea di frutta filiera e materia prima italiana, crackers, pane e prodotti da forno da grano 100% italiano, vini DOP e IGP aceti balsamici DOP e IGP. 
Le imprese che potranno accedere al beneficio sono state identificate attraverso i codici ATECO:
    561011   Ristorazione con somministrazione
    561012   Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
    562100   Catering per eventi, banqueting
    562910   Mense
    562920   Catering continuativo su base contrattuale
    551000   Alberghi (solo quelli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande)
Passando ora alla parte più pratica della nostra informativa, cerchiamo di sintetizzare le procedure da adottare per l’ottenimento del bonus. 
Innanzitutto ribadiamo che le domande possono essere presentate attraverso il Portale della Ristorazione dal 15 novembre 2020 al 28 novembre 2020 oppure presso gli sportelli degli uffici postali dal 16 novembre 2020 al 28 novembre 2020 negli orari di sportello
Per ricevere supporto in tempo reale nella richiesta suggeriamo di predisporre la domanda direttamente dal portale che può guidare passo passo nella sua corretta compilazione. 
Per inviare la domanda dal portale è necessario disporre della propria identità digitale SPID
Dopodiché si accede al portale e si compila il formato web dinamico si esegue l’upload dei documenti e, terminata la compilazione, si può effettuare il pagamento del bollettino oppure si può stampare e compilare il modulo disponibile dal portale e presentare in un plico chiuso insieme alla documentazione necessaria (copia dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati dopo il 14 agosto suddivisi per tipologia; quietanze associate ai documenti fiscali; copia della visura camerale in corso di validità) all’ufficio postale più vicino e pagare il bollettino. 
Le domande correttamente compilate saranno approvate dal MIPAAF
In caso di presentazione della domanda on line è possibile verificare l’esito dal portale on line e si può presentare una sola domanda per ciascuna partita iva di cui si è rappresentante legale. 
Poste Italiane eseguirà i bonifici per conto del Ministero per un importo fino al 90% del valore complessivo del contributo assegnato. 
Entro 15 giorni dall’anticipo, è necessario presentare una quietanza di pagamento – per gli acquisti effettuati – direttamente sul portale o via pec se la domanda è stata presentata all’ufficio postale tramite il modulo di quietanza standard presente sul sito. 
Alla fine del processo il saldo del restante 10% del valore complessivo verrà effettuato sempre da Poste Italiane. 
Manuale e informazioni sono presenti sul portale della ristorazione.
DECRETO 27 ottobre 2020
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/a%252F7%252Ff%252FD.e84430c13e0ba80b1fb7/P/BLOB%3AID%3D16210/E/pdf
Convenzione tra MIPAAF e Poste Italiane
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/4%252F7%252F1%252FD.df5fc46407c274a8d3ec/P/BLOB%3AID%3D16210/E/pdf
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BONUS Lazio Km 0. Il sostegno alla filiera passa attraverso DOP, IGP e PAT.-

di Area Sviluppo Imprese

E’ stato pubblicato il bando Bonus Lazio Km 0 che destina 10 milioni di euro al settore della ristorazione per l’acquisto di prodotti agroalimentari del Lazio. Il bando è operativo da martedì 20 ottobre 2020. 
L’iniziativa è organizzata dalla Regione Lazio, che ha stanziato 10 milioni di euro per promuovere il consumo di alimenti locali a denominazione protetta (DOP e IGP) e i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT). I ristoratori vengono incentivati all’acquisto con misure economiche dirette e, in questo modo si consente di dare una marcia in più all’agroalimentare locale e un sostegno in questi tempi di crisi.
L’incentivo ai prodotti agroalimentari locali consiste di un contributo a fondo perduto pari al30% della spesa (già pagata) . Beneficiari diretti sono gli operatori della ristorazione attivi nel Lazio e iscritti a 4 codici ATECO:
– ristorazione con somministrazione (cod. 56.10.11)
– attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (cod. 56.10.12)
– ristorazione su treni e navi (cod. 56.10.50)
– catering per eventi, banqueting (cod. 56.21.00)
Il contributo è a fondo perduto vale, come già detto, il 30% della spesa sostenuta, purché già ‘quietanzata’, ovvero pagata ai fornitori dei prodotti agroalimentari.
L’importo del contributo varia da un minimo di 500 euro, a fronte di una spesa di 1.667 euro, fino a un massimo di 5.000 euro (per una spesa minima di 16.667 euro). Fattura già quietanzata. 

I prodotti agroalimentari incentivati dal Bando Bonus Lazio km 0 sono tutti i DOP, IGP e PAT realizzati nel territorio regionale, così come elencati nel bando, oltre che nel sito dell’agenzia regionale ARSIAL e in quello del ministero delle Politiche agricole (vedi l’elenco aggiornato al 5.10.20).

A beneficiare dell’iniziativa, oltre a produttori e ristoratori, sono i consumatori
Il sistema di incentivi regionale vale infatti anche a impedire le citazioni fraudolente delle eccellenze agroalimentari nei menu di operatori infedeli. Non pochi, come accertato dal RAC, il Reparto Agroalimentare dei Carabinieri.
L’offerta delle eccellenze laziali è ampia:
16 DOP: Castagna di Vallerano, Fagiolo Cannellino di Atina, Mozzarella di Bufala Campana, Nocciola Romana, Oliva di Gaeta, Pecorino di Picinisco, Pecorino Romano, Pecorino Toscano, Peperone di Pontecorvo, Ricotta di Bufala Campana, Ricotta Romana, Salamini italiani alla cacciatora, e 4 diversi EVOO, olio extravergine di oliva (di Canino, delle Colline Pontine, della Sabina, della Tuscia)
11 IGP: Abbacchio Romano, Agnello del Centro Italia, Carciofo Romanesco del Lazio, Kiwi Latina, Mortadella Bologna, Pane casareccio di Genzano, Patata dell’Alto Viterbese, Porchetta di Ariccia, Prosciutto Amatriciano, Sedano Bianco di Sperlonga, Vitellone bianco dell’Appennino Centrale,
circa 250 PATProdotti Agroalimentari Tradizionali, elencati nel sito ARSIAL, Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio.
Per la partecipazione al Bando Bonus Lazio km 0 sono “garantite procedure semplificate e tempestive”, così come assicurato dall’assessorato Agricoltura della Regione Lazio, motore dell’iniziativa assieme all’Assessorato allo Sviluppo Economico.
Non è solo una misura con cui si mettono a disposizione 10 milioni della riprogrammazione del Fsc, ma diventerà la prima azione integrata della nuova programmazione 2021-2027.
Guida per la compilazione della domanda 
Bando
Allegato A