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Bonus Lazio Km 0

Stanziati 10 milioni di euro per la filiera agroalimentare

Da oggi 7 febbraio 2022 è possibile accedere alla seconda edizione del Bando Bonus Km 0 della Regione Lazio a favore della filiera agroalimentare. Un’iniziativa che riguarda anche i birrifici laziali che producono e imbottigliano birra artigianale all’interno della Regione e i numerosi operatori economici e commerciali di settore.

Il bando prevede un contributo a fondo perduto a titolo di rimborso pari al 50% della spesa effettuata per l’acquisto di prodotti laziali DO, IG e PAT (elencati nel testo del bando), latte fresco bovino del Lazio, acque minerali e birre artigianali prodotte e imbottigliate nel Lazio.

L’importo del contributo varia da un minimo di 1.000 euro, a fronte di una spesa di almeno 2.000 euro, a un massimo di 10.000 euro per una spesa pari ad almeno 20.000 euro.

Gli aiuti sono concessi in regime di “de minimis” nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti e alla disciplina sugli aiuti di Stato. I contributi “de minimis” sono aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza.

L’acquisto deve essere dimostrato mediante la presentazione delle relative fatture, in cui devono essere correttamente indicati i prodotti con la loro denominazione. Il Bando è del tipo “a sportello”, ovvero le domande pervenute regolarmente e ritenute ammissibili saranno valutate e liquidate fino alla concorrenza del plafond economico. Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura telematica, compilando il modulo online e allegando la documentazione richiesta nel bando. Sarà consentito presentare fino a un massimo di due domande, riferite ad acquisti differenti e sino al raggiungimento dell’importo massimo concedibile per singola impresa. Ognuna delle due domande potrà riportare un massimo di quattro fatture.

I beneficiari sono le imprese con sede nel Lazio che abbiano come attività primaria uno dei 38 codici ATECO elencati nel bando, che comprendono attività di ristorazione (ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, ristorazione ambulante), alloggio (alberghi, agriturismi), produzione alimentare (panetteria, pasticceria, gelati), commercio al dettaglio di alimenti e bevande.

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Decreto Festività

Le nuove regole in vigore dal 25 dicembre 2021.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021 (c.d. Decreto Festività) che introduce ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. 

Green Pass

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre il periodo minimo per la somministrazione della terza dose viene ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Mascherine

Dalla data d’entrata in vigore del provvedimento fino al 31 gennaio 2022 è obbligatorio:

  • indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
  • indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
  • indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.

Ristoranti e locali al chiuso

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza, prevista ad oggi al 31 marzo 2022, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 vaccinati o guariti (c.d. Super Green Pass). La stessa regola vale per consumare al tavolo, oppure per sedersi al ristorante. Tuttavia, non c’è invece alcuna limitazione per il numero delle persone che possono sedersi allo stesso tavolo. Obbligatorio indossare la mascherina quando ci si alza, il distanziamento sociale e la consultazione online dei menù che dovranno essere messi a disposizione dai ristoratori. Nei locali dove non ci sono posti a sedere devono essere previsti ingressi contingentati. Inoltre, fino al 31 gennaio 2022 è vietato consumare cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri, stadi e nei palazzetti in occasione degli eventi sportivi.

Eventi, feste, discoteche

Dall’entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 gennaio 2022:

  • sono vietatigli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
  • saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e RSA

Dal 30 dicembre fino alla cessazione dello stato di emergenza è possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

Estensione del Green Pass

Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

Estensione del Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio, il Super Green Pass diventa obbligatorio anche per:

  • piscine, palestre e sport di squadra;
  • musei e mostre;
  • centri benessere al chiuso;
  • centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia) al chiuso;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Negli altri luoghi rimane sufficiente il Green Pass base, quindi quello che ottenuto tramite tampone negativo.

Non ci sono tantissime novità per quanto riguarda i viaggi, se non che il Decreto prevede un’attività di screening per chi rientra dall’estero oltre alle regole già in vigore,

Nel testo del decreto è specificato che “gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante del ministero della Salute, effettuano, mediante le risorse disponibili a legislazione vigente, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale“.

In caso di positività del passeggero “si applica la misura dell’isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni”. Chi non ha disponibilità di alloggio dove trascorrere l’isolamento sarà trasferito nei “Covid Hotel“. Vi ricordiamo che, per chi rientra dagli Stati dell’Ue ed è vaccinato, è obbligatorio almeno il tampone antigenico. Chi non è vaccinato deve rimanere cinque giorni in quarantena. Dagli Stati dell’Elenco D la quarantena è di dieci giorni in caso di mancata vaccinazione.

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#agroalimentare #assocervisia #brassicolo #filiera #fondi #italy #legge News

Fondi per la filiera

Arrivano 3,5 milioni di sostegni per la filiera brassicola.

E’ notizia di oggi che è stato raggiunto l’accordo con la Conferenza Stato-Regioni per l’erogazione dei #fondi destinati alle filiere minori, tra cui quella brassicola. La scorsa legge di Bilancio aveva infatti stanziato 10 milioni di euro di cui 3,5 milioni e mezzo sono stati assegnati al comparto brassicolo.
Sono state definite tre linee di intervento. La prima per la coltivazione di #orzodistico, certificato in contratti di filiera triennali, vede assegnare alle imprese 200 euro a ettaro fino a 50 ettari e per la coltivazione di #luppolo 300 euro a ettaro fino a massimo 5 ettari, per un totale complessivo di 1,5 milioni di euro. La seconda linea di intervento assegna un ulteriore milione di euro dedicato alle imprese che investono sul post raccolta del luppolo e in impianti di essiccazione, di macinatura pellettizzazione e confezionamento in atmosfera modificata conforme agli standard di qualità del mercato. Infine, con la terza linea si sosterranno progetti di ricerca che forniscono l’implementazione di prodotti territoriali e varietà nazionali, anche tramite lo studio di strumenti per l’analisi della qualità e dei diversi ceppi, relativamente a luppolo, cereali da malto, orzo distico ed emergenti, per birrificazione e lieviti di birra.
Il sottosegretario all’agricoltura Gianmarco Centinaio ha ricordato che “l’Italia è al nono posto in Europa per volumi di produzione e quinta per numero di birrifici, con un costante aumento di birra artigianale e anche di quella agricola. Queste risorse serviranno a sostenere un comparto che si distingue per qualità e sostenibilità e offre opportunità ai giovani“.
Per presentare la domanda per l’ottenimento dei fondi si dovrà attendere la circolare esplicativa di Agea, l’ente per le erogazioni in agricoltura del MIPAAF e gestore della norma, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto sulle filiere minori.
Per ulteriori informazione scrivete a info@associazionecervisia.it

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#agroalimentare #birrificioagricolo #brassicolo #filiera #imprese #italy #legge #regioni #regulatory Filiera Legislazione News

Legge Regione Puglia

Valorizzazione e promozione della birra artigianale e agricola pugliese.

Anche la Regione Puglia si aggiunge all’elenco delle amministrazioni che hanno adottato una legge ad hoc per la promozione e la valorizzazione della birra artigianale e agricola italiana.

Lo scorso 9 novembre, la Giunta ha infatti approvato all’unanimità la proposta che riteniamo importante per il percorso intrapreso anche a livello nazionale sulla costituzione di una vera e propria filiera brassicola agroalimentare italiana che possa dare il giusto valore ad aziende agricole e produttori di una bevanda che sta prendendo sempre più piede nel comparto food & beverage.

Tra i principali interventi previsti dalla nuova legge segnaliamo la costituzione di un registro dei birrifici artigianali e agricoli presso la Regione, accompagnato da un analogo elenco dei Mastri Birrari e Mastre Birraie con comprovate esperienze sul campo o percorsi formativi riconosciuti a livello nazionale o regionale.

Evidenziamo come la volontà di introdurre la qualifica specifica di “Mastre Birraie” abbia voluto indicare l’attenzione all’imprenditoria femminile nello specifico settore di riferimento che da qualche anno, si può tranquillamente affermare, annovera tra le sue fila un numero sempre più crescente di imprenditrici e professioniste che occupano il comparto brassicolo.

La legge in questione prevede inoltre la possibilità di creare nuovi percorsi turistici per accrescere la cultura birraria e di effettuare la vendita e la somministrazione sul posto dei propri prodotti ma sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente e dal comune di appartenenza.

Vogliamo però soffermarci su un aspetto che ha catturato la nostra attenzione sul fatto che la legge prevede testualmente all’art. 2, comma 2, che “l’utilizzo del termine artigianale, in riferimento a qualsivoglia tipo di birrificio, avviene in conformità alla legge 8 agosto 1985 n. 443 (legge-quadro per l’artigianato) e alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 24 (norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese)”, andando quindi ben oltre alla definizione di “birra artigianale” prevista dalla legge 154/2016.

Tutto questo significa che le aziende e le imprese destinatarie del provvedimento sono quelle che hanno un numero di dipendenti fino a un massimo di 18 componenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9 ovvero con un numero massimo di dipendenti fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Inoltre la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro ha necessariamente funzione preminente sul capitale. In sostanza, l’impresa deve essere iscritta al registro degli artigiani presso la sezione speciale della Camera di Commercio e non una mera attività produttiva commerciale.

Le norme previste dalla nuova legge regionale dovranno essere accompagnate dai relativi decreti attuativi da adottare entro novanta giorni dalla sua pubblicazione.

Sarà nostra cura – come di consueto – tenere monitorato l’iter e fornire il nostro supporto alle imprese.

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Green Pass 2021

Controlli e responsabilità nella gestione dei certificati verdi Covid.

[…] Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, dal 6 agosto 2021 entreranno in vigore le regole d’uso del Green Pass già introdotto e regolamentato con il DPCM del 17 giugno 2021, per il quale occorreva un atto avente forza di legge per completarne la legittimazione. Approfondiremo la questione più avanti in questa disamina, considerando i quesiti che ci sono pervenuti in questi giorni in merito alla responsabilità di chi dovrà controllare il Green Pass.

Come abbiamo già anticipato tramite comunicazione sui nostri social (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e Telegram), sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di “passaporto vaccinale” ovvero:

  1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
  2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

Questa documentazione sarà richiesta per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti che toccano da vicino anche gli operatori della #filierabrassicola.

-Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;

-Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

-Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

-Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

-Sagre e fiere, convegni e congressi;

-Centri termali, parchi tematici e di divertimento;

-Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

-Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

-Concorsi pubblici.

Inoltre con il Green pass sarà possibile accedere alle sale d’attesa dei reparti ospedalieri. L’accesso – sospeso finora causa Covid – era stato di recente introdotto per le sale d’attesa di pronto soccorso e viene ora esteso a tutti i reparti ospedalieri, per gli accompagnatori di pazienti non affetti da Covid. 

Il green pass sarà necessario anche per entrare negli stadi e andare ai concerti. Nel DL viene stabilita la capienza al 50% negli impianti sportivi all’aperto e si potrà accedere solo con la certificazione vaccinale, o di guarigione entro i 6 mesi o il test entro le 48 ore. Nel dettaglio, per quanto riguarda “la partecipazione del pubblico – si legge nel testo del decreto – sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale”, in zona bianca, la capienza consentita “non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso”.

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Cambiano anche i parametri per i “passaggi di colore” delle regioni legati al rischio Covid:

Zona Gialla con occupazione dei posti letto nelle terapie intensive pari al 10% e ospedalizzazione del 15%, con le conseguenti restrizioni già definite nelle misure passate;

Zona Arancione con occupazione dei posti letto nelle terapie intensive pari al 20% e ospedalizzazione del 30%, con le conseguenti restrizioni già definite nelle misure passate;

Zona Rossa con occupazione dei posti letto nelle terapie intensive pari al 30% e ospedalizzazione del 40%, con le conseguenti restrizioni già definite nelle misure passate.

Treni e trasporti pubblici non sono al momento soggetti al Green pass per far entrare i passeggeri.

Le discoteche restano chiuse (e in prima battuta beneficeranno di un fondo da 20 milioni di euro come ristori).

Lo stato di emergenza è prorogato al 31 dicembre 2021.

Tornando al DPCM 17 giugno 2021, è bene rammentare che gli artt. 9 e 13 dello stesso, disciplinano le modalità dei controlli e chi è tenuto a farli. Il decreto-legge appena pubblicato – all’art. 3 – rimanda infatti allo stesso DPCM che pochi hanno compreso in maniera approfondita.

L’art. 9 del DPCM del 17 giugno 2021 prevede che:

  1. Le certificazioni verdi COVID-19 sono identificate attraverso un codice univoco alfanumerico munito delle caratteristiche descritte nell’allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
  2. Ai fini della verifica di autenticità, integrità e validità delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 13, è prevista l’apposizione di un codice a barre bidimensionale (QR code), generato con le caratteristiche e le modalità descritte nell’allegato D.

L’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021, invece, stabilisce che i controlli vanno effettuati tramite lettura del QR Code e i soggetti deputati alla verifica dei certificati. Nello specifico:

  1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
  2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
  3. a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
  4. b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
  5. c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati;
  6. d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati;
  7. e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonchè i loro delegati;
  8. f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati.
  9. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
  10. L’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.
  11. L’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.
  12. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti di cui all’art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

I trasgressori saranno puniti con l’applicazione di una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia del cliente. In caso di violazione reiterata per tre volte in tre giorni diversi, «l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni».

È in arrivo una nuova applicazione fornita dalla PA che si chiama VerificaC19. E’ stata sviluppata dal ministero della Salute per controllare i Green Pass. Chi verifica richiede la certificazione all’interessato, il quale mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). Basta inquadrare il codice sulla certificazione digitale per ottenere in risposta una spunta verde in caso affermativo o un segnale di divieto rosso nel caso in cui il pass non sia più valido, come quando un tampone è stato effettuato più di 48 ore prima del controllo.

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“Più Impresa” per giovani agricoltori

Al via l’estensione a tutta Italia delle agevolazioni per i giovani agricoltori con mutui a tasso zero e contributi a fondo perduto.-

[…] ll MIPAAF e Ismea, l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, hanno lanciato la nuova misura denominata “Più impresa” che finanzia su tutto il territorio nazionale le operazioni di subentro e di sviluppo di aziende a conduzione giovanile, attraverso mutui a tasso zero e contributi a fondo perduto.
 Grazie alle novità presenti nel Decreto Semplificazioni sarà possibile anche per i giovani imprenditori agricoli del Centro e del Nord Italia, affiancare al mutuo a tasso zero il contributo a fondo perduto per finanziare l’ampliamento di un’azienda esistente oppure avviare un progetto di start up nel quadro di un’operazione di ricambio generazionale.
Il mix delle due agevolazioni, previsto in precedenza solamente nel Mezzogiorno (cfr. Decreto Resto al sud) è stato infatti esteso all’intero territorio nazionale.

Nel dettaglio, la misura denominata Più impresa finanzia investimenti fino a 1.500.000 euro per lo sviluppo o il consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della diversificazione del reddito agricolo.
Le agevolazioni consistono in un contributo a fondo perduto fino al 35% delle spese ammissibili e in un mutuo a tasso zero per la restante parte, nei limiti del 60% dell’investimento. La durata massima è stabilita in 15 anni con un periodo di preammortamento di massimo 30 mesi. 
Destinatari dell’intervento sono le micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, amministrate e condotte e da giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti

In attesa della prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo, da oggi venerdì 30 aprile alle ore 10:00 sarà attivo il nuovo portale per la presentazione delle domande che verranno istruite in base all’ordine di arrivo. 
Tutte le informazioni sono consultabili alla pagina dedicata

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Decreto Riaperture: le misure dal 26 aprile

Il cronoprogramma delle ripartenze nel rispetto delle esigenze di contrasto alla pandemia.

[…] E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”. 

E’ innanzitutto necessario precisare che il testo del decreto legge scandisce il cronoprogramma per la graduale rimozione delle restrizioni alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna vaccinale.

Tra i provvedimenti che più riguardano da vicino la filiera brassicola agroalimentare c’è la riapertura di tutte le attività commerciali legate alla ristorazione.

Dal 26 aprile in zona gialla è infatti consentita l’attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti (il c.d. coprifuoco attualmente in vigore fino alle ore 22:00). Nessun limite di orario invece per la ristorazione negli alberghi e in ulteriori strutture ricettive, ma solo ai clienti che risultino ivi alloggiati.

Dal 1° giugno sarà consentito usufruire anche delle sale interne ma solo nella fascia oraria dalle 5:00 alle 18:00, limitando così la capienza delle attività per aperitivi e cene consentiti solo all’esterno.

Il decreto prevede che le attività già oggetto di anteriori restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati, o da adottare, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in base ai criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

E’ da evidenziare che il decreto legge proroga lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021. Tale condizione si riflette naturalmente sulla permanenza del coprifuoco che sembra essere una misura iniqua e troppo restrittiva se si considera la recente ammissione da parte del Governo – e supportata da dati scientifici – dell’assenza di contagiosità all’aperto. La misura è attualmente oggetto di una prossima e verosimile revisione da parte delle Istituzioni che, come Associazione di categoria, auspichiamo possa avvenire nel più breve tempo possibile. Infatti la persistenza del coprifuoco sembra riferirsi più a una diatriba politica che a una reale necessità di contenimento della pandemia.

Contrariamente a quanto previsto dalle bozze del nuovo decreto, non ci sarà la riapertura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi in zona gialla, inizialmente prevista per il 15 maggio. Nella versione definitiva del provvedimento il riferimento alla riapertura delle gallerie e dei parchi commerciali nel weekend è stato eliminato.

Una delle novità più rilevanti della norma è l’introduzione delle “certificazioni verdi Covid-19” che attestano lo stato di avvenuta vaccinazione contro il virus, ovvero la guarigione dall’infezione, o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida soltanto per le 48 ore successive. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’UE sono riconosciute come equipollenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’UE.

Le zone gialle saranno sottoposte alle misure per le stesse previste ma con qualche novità. Sarà consentito un solo spostamento al giorno per andare a trovare parenti e amici tra le 5 e le 22 in massimo 4 persone oltre ai minorenni sui quali si esercita la responsabilità genitoriale. Visite libere e senza restrizioni a partire dal 16 giugno.

Medesimo spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione entro il medesimo comune. Non sono consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.

Dal 26 aprile sono altresì consentiti gli spostamenti tra le Regioni nelle zone bianca e gialla. Alle persone dotate della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa. 

Sempre dal 26 aprile in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in ulteriori locali ovvero spazi, anche all’aperto, sono svolti unicamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia salvaguardato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

La capienza consentita non può superare il 50% di quella massima autorizzata, e il numero massimo di spettatori non può superare 1.000 per gli spettacoli all’aperto e 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ciascuna sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti.

Rimangono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile tutelare il rispetto di tali condizioni. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà permettere la presenza anche di un numero superiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del CTS e delle linee guida.

Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere, dal 1° luglio dei convegni e dei congressi. È consentito svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare alle fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

Dal 1° luglio in zona gialla sono consentite le attività dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento.

Una menzione particolare che coinvolgerà anche l’indotto agroalimentare è la riapertura di scuole e università. Dal 26 aprile e fino al termine dell’anno scolastico corrente, è garantito in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento di nidi, materne, primarie, secondarie di primo grado e, per almeno il 50% degli studenti, delle secondarie di secondo grado.

Nella zona rossa l’attività didattica in presenza è assicurata fino a un massimo del 75% degli studenti ed è garantita la possibilità di svolgere attività in presenza ove sia necessario l’impiego di laboratori, ovvero per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70% degli studenti, fino al 100%. 

Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno. 

Link al Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52

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Tavolo di filiera MIPAAF

Il tavolo di filiera per l’attuazione dell’art. 138 della Legge di Bilancio 2021

[…] Ieri abbiamo partecipato in videoconferenza al tavolo ministeriale della filiera brassicola per un confronto sull’utilizzo dei 10 milioni di euro stanziati per le filiere agricole nella legge di Bilancio 2021.
Attraverso la nostra Associazione, che dalla sua origine ha come maggiore focus la costruzione e l’organizzazione della filiera brassicola italiana, abbiamo rappresentato in sintesi agli interlocutori gli elementi sui quali puntare per la destinazione di questa tipologia di fondi.
Con un’idea ragionata di sviluppo, abbiamo posto l’accento sulla produzione delle materie prime (orzo distico, luppolo e cereali) che vengono utilizzate per la produzione di birra, pensando più direttamente e specificamente ai birrifici agricoli – piccoli nuclei di una filiera brassicola già completa – e ai birrifici che pur non avendo vocazione agricola, hanno comunque investito nella produzione delle materie prime.
Secondo punto messo sul tavolo, per la ripresa e la realizzazione della filiera, è l’attività di promozione per la valorizzazione e per la creazione di una cultura di supplychain all’interno del settore birrario.
Ci riteniamo soddisfatti per quanto condiviso e ci auguriamo che dopo questo primo passo, nel 2021 si apra una strada lunga e ampia per tutto il settore della birra italiana.

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Nuove restrizioni 2021

Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2.

[…] Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto-Legge con le misure anti Covid e il nuovo DPCM di gennaio. Tutti i provvedimenti del decreto-legge riguardano il territorio nazionale ed entrano in vigore da sabato 16 gennaio e fino al 5 marzo. In pratica, finiscono in zona arancione tutte le regioni che superano l’indice Rt 1 (e con valore uguale o superiore a 1,25 si finisce in zona rossa). 

Nel decreto viene vietato ogni spostamento fuori regione anche per chi abita in zona gialla fino al 15 febbraio 2021. L’ipotesi a cui il governo ha lavorato è stata, però, l’apertura dei musei in zona gialla nei giorni feriali. La riapertura dei musei è a ingressi contingentati, su prenotazione e con misurazione della temperatura corporea e tutte le altre misure anti-Covid. 
Per accedere alla zona bianca i parametri sono molto stringenti: Scenario di tipo 1 e incidenza dei contagi, per due settimane consecutive, sotto ai 50 ogni 100mila abitanti. Lo scenario di tipo 1 è quello in cui ci sono pochi e tracciabili focolai, con Rt regionali sopra soglia, cioè sopra 1, per periodi limitati, cioè inferiori a 1 mese, e bassa incidenza. In zona bianca riaprono cinema, teatri, musei e anche palestre e piscine. 
No anche agli spostamenti verso le seconde case fuori regione a meno di motivi che rendano lo spostamento indispensabile come rotture improvvise: ma lo spostamento deve durare il tempo necessario e sufficiente per affrontare il problema e non oltre. Se si vive in regioni in zona arancione, spot anche allo spostamento verso le seconde case all’interno della regione. 
Inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un`altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le 20, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell`abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. 
Il testo proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020 ovvero il c.d. stato di emergenza
In tema di spostamenti, gli stessi potranno avvenire all`interno della stessa Regione, in area gialla, e all`interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti. Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. 
Comparto ristorazione.
Anche in zona gialla, bar e ristoranti dovranno chiudere alle 18. Dopo quell’orario, i ristoranti potranno continuare a lavorare con asporto e consegna a domicilio. I bar, invece, possono svolgere solo la consegna a domicilio ma l’asporto viene vietato per evitare assembramenti da aperitivi improvvisati in strade e piazze vicino ai bar. 
Il DPCM invece – in vigore da oggi – presenta, come anticipato, una novità: l’introduzione delle c.d. aree bianche per quei territori con un livello di rischio “basso” nelle quali non varranno più le restrizioni relative alla sospensione o divieto di esercizio dell’attività previste per le c.d. aree gialle, fatta salva l’applicazione delle misure anti contagio previste dai protocolli del proprio settore. 
Per quanto riguarda il settore brassicolo e agroalimentare, permangono le misure restrittive già indicate per le aree c.d. “gialle”, “arancioni” e “rosse” precedentemente disposte con il DPCM del 3 dicembre 2020. 
E’ necessario evidenziare però una modifica fondamentale ovvero l’introduzione dell’obbligo di sospendere dopo le 18.00 il servizio di asporto per coloro che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati). 
Ricapitoliamo in sintesi le regole da seguire nelle varie zone: 
ZONA GIALLA 
Somministrazione di alimenti e bevande 
1- Le attività dei servizi di ristorazione e pub: 
– restano consentite dalle ore 5.00 sino alle 18.00 assicurando il rispetto dei protocolli disciplinanti le misure di prevenzione applicabili al settore; 
– il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone ad eccezione che siano tutti conviventi e tale aspetto afferisce alla responsabilità individuale degli avventori; 
– resta sempre consentita (quindi senza limitazioni orarie) la consegna a domicilio (delivery), nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto mentre ristorazione con asporto può essere effettuata solo fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Tuttavia per gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati), è stato previsto l’obbligo di sospendere l’asporto alle 18.00; 
– in ogni caso, permane il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le 18.00; 
– resta fermo l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. 
2- Continuano a esser consentite le attività delle mense e il catering continuativo su base contrattuale, con l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
3 – Restano comunque aperti (quindi senza limitazioni orarie) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, e quelle presso ospedali, aeroporti, porti e interporti, con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di 1 metro. 
Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò 
Permane la sospensione delle attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente (ad esempio, le slot ubicate presso un pubblico esercizio dovranno restare disattivate). 
Discoteche 
Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. 
Feste, eventi privati, banqueting e catering 
È confermato il divieto di svolgimento di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Permane anche la raccomandazione concernente le abitazioni private, per le quali è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. 
Sagre e Fiere 
Restano vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi. 
Convegni, Congressi, cerimonie pubbliche 
Permane la sospensione di convegni, congressi e altri eventi, con eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza 
Chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive 
Nelle giornate festive e prefestive dovranno rimanere chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, e altre strutture ad essi assimilabili, con eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole. 
ZONA ARANCIONE 
In questo caso, in aggiunta alle misure previste per l’area gialla (applicabili solo ove non siano previste analoghe misure più rigorose), trovano applicazione, tra le altre, anche le seguenti: 
Somministrazione di alimenti e bevande 
– Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, restando tuttavia consentiti il delivery (senza restrizioni orarie)e il take away (fino alle ore 22.00), con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale. Anche in questo caso, per gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) è stato previsto l’obbligo di sospendere l’asporto alle ore 18.00; 
– restano inoltre consentite attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale; 
– restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 
ZONA ROSSA 
Per le Regioni inserite in questa fascia, in aggiunta alle misure previste per l’area gialla e arancione (applicabili solo ove non siano previste analoghe misure maggiormente rigorose), per quanto d’interesse si segnala: 
– restano sospese le attività dei servizi di ristorazione, restando tuttavia consentiti il delivery (senza restrizioni orarie) e il take away (fino alle ore 22.00), con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale. Anche in questo caso, per gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) è stato previsto l’obbligo di sospendere l’asporto alle ore 18.00; 
– inoltre, permangono consentite le mense e il catering continuativo su base contrattuale; 
– restano altresì aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 
Infine è bene tener presente che ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, del D.L. n. 33/2020, e dell’art. 4 del D.L. n. 19/2020, le violazioni delle misure restrittive imposte con la decretazione d’urgenza in commento potranno esser punite: 
– con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 1.000 euro); 
– e, per quanto riguarda le categorie rappresentate, con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività (da 5 a 30 giorni), oltre a poter portare alla configurazione nei confronti dei trasgressori di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. (cfr. Circolare Ministero dell’Interno n. 1530/117). 
Il Ministero della Salute con nuova ordinanza ha rivisto la colorazione delle Regioni. Nello specifico: 
ZONA GIALLA: Campania, Molise, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige. 
ZONA ARANCIONE: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta. Restano in arancione anche Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. 
ZONA ROSSA: Bolzano, Lombardia e Sicilia.
DECRETO LEGGE 14 gennaio 2021 n. 2 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/14/21G00002/SG
DPCM 14 gennaio 2021 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
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#agroalimentare #associazione #brassicolo #cervisia #filiera #imprese #italy #regioni #regulatory Agricoltura Legislazione

Ristoro Lazio Irap.

Il bando regionale per le imprese.

[…] E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio “Ristoro Lazio Irap”, il bando della Regione Lazio da 51 milioni di euro, a fondo perduto, per sostenere la liquidità delle micro, piccole e medie attività economiche del Lazio appartenenti a settori particolarmente colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia provocata dal Covid-19 e che hanno subito chiusure o limitazioni dell’attività nei mesi scorsi. 
Il bando, che è a sportello, è stato aperto lunedì 11 gennaio 2021. 
La partecipazione è possibile esclusivamente per via telematica all’indirizzo internet https://www.regione.lazio.it/ristorolazioirap/, che è attivo dalle 10.00 di lunedì 11 gennaio fino alle 10.00 di lunedì 8 febbraio (o fino ad esaurimento risorse). La domanda può essere firmata digitalmente o in modalità olografa. 
Potranno ricevere i fondi di “Ristoro Lazio Irap”, i liberi professionisti titolari di partita Iva e le micro, piccole e medie imprese (Mpmi) appartenenti a 283 distinti codici Ateco: tutti quelli elencati nei DL Ristori bis e quater (ad eccezione di cinema, teatri, taxi e Ncc perché già ristorati con altre misure regionali ad hoc) e tutti quelli di: commercio all’ingrosso, commercio al dettaglio e servizi alla persona che sono stati chiusi dai decreti di marzo. 
L’importo del ristoro – un contributo a fondo perduto, fino a un massimo di 25.000 euro a impresa – è pari alla rata dell’acconto Irap 2020, originariamente dovuta dalle imprese entro il 30 novembre. Il riferimento alla rata Irap è pensato per rendere automatico il calcolo delle somme e più rapida la loro erogazione. 
Ecco un elenco dei destinatari dei ristori 
• Pubblici esercizi, come ristoranti, bar, gelaterie, enoteche, pasticcerie;
• Operatori del Turismo, come attività ricettive alberghiere e non (B&B ecc.), campeggi, ostelli, agenzie di viaggi, tour operator, guide turistiche;
• Attività di organizzazione di convegni, fiere, feste, cerimonie;
• Attività legate a tempo libero e benessere: discoteche, parchi tematici, centri benessere e termali, spa;
• Attività del settore della cultura come musei, servizi di biglietteria di eventi, noleggi di strutture e attrezzature per spettacoli e manifestazioni, biblioteche, giardini zoologici ecc.) ad eccezione di cinema e teatri per i quali la Regione ha già pubblicato due avvisi specifici;
• Attività del settore dello sport (attività di corsi sportivi, palestre, piscine ecc.) che non abbiano già usufruito della specifica misura regionale per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche;
• Attività del commercio, all’ingrosso e al dettaglio, chiuse dai decreti di marzo, oltre ad agenti e rappresentanti di commercio;
• Attività di servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti ecc.). 
Di seguito, la documentazione necessaria. 
Avviso
Dichiarazione del Libero Professionista iscritto a CCIAA
Dichiarazione del Libero Professionista non iscritto a CCIAA
Dichiarazione della Micro Piccola Media Impresa
Manuale per la compilazione della domanda on line
I problemi tecnici possono essere segnalati alla mail assistenzatecnicairap@laziocrea.it
Ogni chiarimento in merito al contenuto dell’avviso può essere sottoposto alla PEC chiarimentiristoroirap.laziocrea@legalmail.it
Eventuali richieste di assistenza tecnica inviate alla pec chiarimentiristoroirap.laziocrea@legalmail.it NON verranno prese in considerazione.