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Decreto Festività

Le nuove regole in vigore dal 25 dicembre 2021.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021 (c.d. Decreto Festività) che introduce ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. 

Green Pass

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre il periodo minimo per la somministrazione della terza dose viene ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Mascherine

Dalla data d’entrata in vigore del provvedimento fino al 31 gennaio 2022 è obbligatorio:

  • indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
  • indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
  • indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.

Ristoranti e locali al chiuso

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza, prevista ad oggi al 31 marzo 2022, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 vaccinati o guariti (c.d. Super Green Pass). La stessa regola vale per consumare al tavolo, oppure per sedersi al ristorante. Tuttavia, non c’è invece alcuna limitazione per il numero delle persone che possono sedersi allo stesso tavolo. Obbligatorio indossare la mascherina quando ci si alza, il distanziamento sociale e la consultazione online dei menù che dovranno essere messi a disposizione dai ristoratori. Nei locali dove non ci sono posti a sedere devono essere previsti ingressi contingentati. Inoltre, fino al 31 gennaio 2022 è vietato consumare cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri, stadi e nei palazzetti in occasione degli eventi sportivi.

Eventi, feste, discoteche

Dall’entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 gennaio 2022:

  • sono vietatigli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
  • saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e RSA

Dal 30 dicembre fino alla cessazione dello stato di emergenza è possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

Estensione del Green Pass

Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

Estensione del Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio, il Super Green Pass diventa obbligatorio anche per:

  • piscine, palestre e sport di squadra;
  • musei e mostre;
  • centri benessere al chiuso;
  • centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia) al chiuso;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Negli altri luoghi rimane sufficiente il Green Pass base, quindi quello che ottenuto tramite tampone negativo.

Non ci sono tantissime novità per quanto riguarda i viaggi, se non che il Decreto prevede un’attività di screening per chi rientra dall’estero oltre alle regole già in vigore,

Nel testo del decreto è specificato che “gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante del ministero della Salute, effettuano, mediante le risorse disponibili a legislazione vigente, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale“.

In caso di positività del passeggero “si applica la misura dell’isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni”. Chi non ha disponibilità di alloggio dove trascorrere l’isolamento sarà trasferito nei “Covid Hotel“. Vi ricordiamo che, per chi rientra dagli Stati dell’Ue ed è vaccinato, è obbligatorio almeno il tampone antigenico. Chi non è vaccinato deve rimanere cinque giorni in quarantena. Dagli Stati dell’Elenco D la quarantena è di dieci giorni in caso di mancata vaccinazione.

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#agroalimentare #assocervisia #brassicolo #filiera #fondi #italy #legge News

Fondi per la filiera

Arrivano 3,5 milioni di sostegni per la filiera brassicola.

E’ notizia di oggi che è stato raggiunto l’accordo con la Conferenza Stato-Regioni per l’erogazione dei #fondi destinati alle filiere minori, tra cui quella brassicola. La scorsa legge di Bilancio aveva infatti stanziato 10 milioni di euro di cui 3,5 milioni e mezzo sono stati assegnati al comparto brassicolo.
Sono state definite tre linee di intervento. La prima per la coltivazione di #orzodistico, certificato in contratti di filiera triennali, vede assegnare alle imprese 200 euro a ettaro fino a 50 ettari e per la coltivazione di #luppolo 300 euro a ettaro fino a massimo 5 ettari, per un totale complessivo di 1,5 milioni di euro. La seconda linea di intervento assegna un ulteriore milione di euro dedicato alle imprese che investono sul post raccolta del luppolo e in impianti di essiccazione, di macinatura pellettizzazione e confezionamento in atmosfera modificata conforme agli standard di qualità del mercato. Infine, con la terza linea si sosterranno progetti di ricerca che forniscono l’implementazione di prodotti territoriali e varietà nazionali, anche tramite lo studio di strumenti per l’analisi della qualità e dei diversi ceppi, relativamente a luppolo, cereali da malto, orzo distico ed emergenti, per birrificazione e lieviti di birra.
Il sottosegretario all’agricoltura Gianmarco Centinaio ha ricordato che “l’Italia è al nono posto in Europa per volumi di produzione e quinta per numero di birrifici, con un costante aumento di birra artigianale e anche di quella agricola. Queste risorse serviranno a sostenere un comparto che si distingue per qualità e sostenibilità e offre opportunità ai giovani“.
Per presentare la domanda per l’ottenimento dei fondi si dovrà attendere la circolare esplicativa di Agea, l’ente per le erogazioni in agricoltura del MIPAAF e gestore della norma, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto sulle filiere minori.
Per ulteriori informazione scrivete a info@associazionecervisia.it

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#agroalimentare #birrificioagricolo #brassicolo #filiera #imprese #italy #legge #regioni #regulatory Filiera Legislazione News

Legge Regione Puglia

Valorizzazione e promozione della birra artigianale e agricola pugliese.

Anche la Regione Puglia si aggiunge all’elenco delle amministrazioni che hanno adottato una legge ad hoc per la promozione e la valorizzazione della birra artigianale e agricola italiana.

Lo scorso 9 novembre, la Giunta ha infatti approvato all’unanimità la proposta che riteniamo importante per il percorso intrapreso anche a livello nazionale sulla costituzione di una vera e propria filiera brassicola agroalimentare italiana che possa dare il giusto valore ad aziende agricole e produttori di una bevanda che sta prendendo sempre più piede nel comparto food & beverage.

Tra i principali interventi previsti dalla nuova legge segnaliamo la costituzione di un registro dei birrifici artigianali e agricoli presso la Regione, accompagnato da un analogo elenco dei Mastri Birrari e Mastre Birraie con comprovate esperienze sul campo o percorsi formativi riconosciuti a livello nazionale o regionale.

Evidenziamo come la volontà di introdurre la qualifica specifica di “Mastre Birraie” abbia voluto indicare l’attenzione all’imprenditoria femminile nello specifico settore di riferimento che da qualche anno, si può tranquillamente affermare, annovera tra le sue fila un numero sempre più crescente di imprenditrici e professioniste che occupano il comparto brassicolo.

La legge in questione prevede inoltre la possibilità di creare nuovi percorsi turistici per accrescere la cultura birraria e di effettuare la vendita e la somministrazione sul posto dei propri prodotti ma sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente e dal comune di appartenenza.

Vogliamo però soffermarci su un aspetto che ha catturato la nostra attenzione sul fatto che la legge prevede testualmente all’art. 2, comma 2, che “l’utilizzo del termine artigianale, in riferimento a qualsivoglia tipo di birrificio, avviene in conformità alla legge 8 agosto 1985 n. 443 (legge-quadro per l’artigianato) e alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 24 (norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese)”, andando quindi ben oltre alla definizione di “birra artigianale” prevista dalla legge 154/2016.

Tutto questo significa che le aziende e le imprese destinatarie del provvedimento sono quelle che hanno un numero di dipendenti fino a un massimo di 18 componenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9 ovvero con un numero massimo di dipendenti fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Inoltre la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro ha necessariamente funzione preminente sul capitale. In sostanza, l’impresa deve essere iscritta al registro degli artigiani presso la sezione speciale della Camera di Commercio e non una mera attività produttiva commerciale.

Le norme previste dalla nuova legge regionale dovranno essere accompagnate dai relativi decreti attuativi da adottare entro novanta giorni dalla sua pubblicazione.

Sarà nostra cura – come di consueto – tenere monitorato l’iter e fornire il nostro supporto alle imprese.

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#assocervisia #associazione #brassicolo #Covid19 #filiera #greenpass #italy #legge #regulatory AssociazioneCervisia Legislazione News

Green Pass 2021

Controlli e responsabilità nella gestione dei certificati verdi Covid.

[…] Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, dal 6 agosto 2021 entreranno in vigore le regole d’uso del Green Pass già introdotto e regolamentato con il DPCM del 17 giugno 2021, per il quale occorreva un atto avente forza di legge per completarne la legittimazione. Approfondiremo la questione più avanti in questa disamina, considerando i quesiti che ci sono pervenuti in questi giorni in merito alla responsabilità di chi dovrà controllare il Green Pass.

Come abbiamo già anticipato tramite comunicazione sui nostri social (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e Telegram), sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di “passaporto vaccinale” ovvero:

  1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
  2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

Questa documentazione sarà richiesta per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti che toccano da vicino anche gli operatori della #filierabrassicola.

-Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;

-Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

-Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

-Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

-Sagre e fiere, convegni e congressi;

-Centri termali, parchi tematici e di divertimento;

-Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

-Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

-Concorsi pubblici.

Inoltre con il Green pass sarà possibile accedere alle sale d’attesa dei reparti ospedalieri. L’accesso – sospeso finora causa Covid – era stato di recente introdotto per le sale d’attesa di pronto soccorso e viene ora esteso a tutti i reparti ospedalieri, per gli accompagnatori di pazienti non affetti da Covid. 

Il green pass sarà necessario anche per entrare negli stadi e andare ai concerti. Nel DL viene stabilita la capienza al 50% negli impianti sportivi all’aperto e si potrà accedere solo con la certificazione vaccinale, o di guarigione entro i 6 mesi o il test entro le 48 ore. Nel dettaglio, per quanto riguarda “la partecipazione del pubblico – si legge nel testo del decreto – sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale”, in zona bianca, la capienza consentita “non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso”.

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Cambiano anche i parametri per i “passaggi di colore” delle regioni legati al rischio Covid:

Zona Gialla con occupazione dei posti letto nelle terapie intensive pari al 10% e ospedalizzazione del 15%, con le conseguenti restrizioni già definite nelle misure passate;

Zona Arancione con occupazione dei posti letto nelle terapie intensive pari al 20% e ospedalizzazione del 30%, con le conseguenti restrizioni già definite nelle misure passate;

Zona Rossa con occupazione dei posti letto nelle terapie intensive pari al 30% e ospedalizzazione del 40%, con le conseguenti restrizioni già definite nelle misure passate.

Treni e trasporti pubblici non sono al momento soggetti al Green pass per far entrare i passeggeri.

Le discoteche restano chiuse (e in prima battuta beneficeranno di un fondo da 20 milioni di euro come ristori).

Lo stato di emergenza è prorogato al 31 dicembre 2021.

Tornando al DPCM 17 giugno 2021, è bene rammentare che gli artt. 9 e 13 dello stesso, disciplinano le modalità dei controlli e chi è tenuto a farli. Il decreto-legge appena pubblicato – all’art. 3 – rimanda infatti allo stesso DPCM che pochi hanno compreso in maniera approfondita.

L’art. 9 del DPCM del 17 giugno 2021 prevede che:

  1. Le certificazioni verdi COVID-19 sono identificate attraverso un codice univoco alfanumerico munito delle caratteristiche descritte nell’allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
  2. Ai fini della verifica di autenticità, integrità e validità delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 13, è prevista l’apposizione di un codice a barre bidimensionale (QR code), generato con le caratteristiche e le modalità descritte nell’allegato D.

L’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021, invece, stabilisce che i controlli vanno effettuati tramite lettura del QR Code e i soggetti deputati alla verifica dei certificati. Nello specifico:

  1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
  2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
  3. a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
  4. b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
  5. c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati;
  6. d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati;
  7. e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonchè i loro delegati;
  8. f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati.
  9. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
  10. L’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.
  11. L’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.
  12. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti di cui all’art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

I trasgressori saranno puniti con l’applicazione di una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia del cliente. In caso di violazione reiterata per tre volte in tre giorni diversi, «l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni».

È in arrivo una nuova applicazione fornita dalla PA che si chiama VerificaC19. E’ stata sviluppata dal ministero della Salute per controllare i Green Pass. Chi verifica richiede la certificazione all’interessato, il quale mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). Basta inquadrare il codice sulla certificazione digitale per ottenere in risposta una spunta verde in caso affermativo o un segnale di divieto rosso nel caso in cui il pass non sia più valido, come quando un tampone è stato effettuato più di 48 ore prima del controllo.

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Comunicato Stampa Convegno 7 maggio

“L’anima della birra: orzo e malto nella filiera brassicola. Una fotografia rappresentativa del settore”.

[…]  Un vecchio detto inglese recita: “Il malto è l’anima della birra”. Difficile non credergli visto che rappresenta la sostanza e la fondamentale base zuccherina per scatenare la fermentazione.

Cervisia organizza venerdì 7 maggio 2021 una giornata di discussione e approfondimenti in videoconferenza dal titolo “L’anima della birra: orzo e malto nella filiera brassicola. Una fotografia rappresentativa del settore”. Durante il Convegno verrà presentato ufficialmente il Comitato Scientifico dell’Associazione e tutti i suoi membri. E’ previsto l’intervento dei più importanti esperti e professionisti del settore. L’evento si svolgerà in videoconferenza Zoom dalle ore 15 alle 18.

L’idea di un confronto sul tema dedicato agli addetti ai lavori parte dalla basilare considerazione che è necessario elaborare un quadro chiaro della situazione italiana in tema di filiera brassicola e capire cosa si può e si dovrà fare in un futuro ormai imminente” – sostiene il Direttore Generale di Cervisia Dott.ssa Francesca Borghi.

Oltre ad aprire nuovi birrifici – processo che deve necessariamente essere accompagnato dall’aumento di bevitori e dei relativi quantitativi di prodotto – è forse più necessario aiutare lo sviluppo di aziende che si occupano di comparti della filiera, ciascuno specializzato in un pezzo definito della catena produttiva (luppolo, orzo e birra) – senza affannarsi in progetti lunghi e dispendiosi”. E’ quanto sostiene il Dott. Roberto Muzi, esperto di settore e membro del Comitato Scientifico di Cervisia, promotore dell’evento.

Parlare di birra agricola senza affrontare il tema cruciale dei cereali potrebbe essere un limite non indifferente per la produzione. “Sapere di birrai che vanno a raccogliere le mele di cultivar neglette nei terreni abbandonati dei nonni o che sviluppano ricette con grani “crudi” da varietà antiche – aggiunge Muzi – è un’ottima notizia, ma rischia di rimanere uno splendido dettaglio se non ci concentriamo sull’orzo e sul malto, visto quanto incidono (in quantità e qualità) in una ricetta”.

Dato il numero non esiguo di birrifici agricoli in Italia (circa 200), ci sembrava da tempo necessario fare un po’ di ordine sull’argomento ed evidenziare i punti di vista di tutti coloro che sono parte attiva della catena produttiva, analizzando queste esperienze e ascoltando quali sono i problemi che si incontrano e le soluzioni possibili”. In conclusione possiamo dire che “contestualizzando le attività all’interno dei dispositivi di legge (come il D.M. n. 212/2010) e attraverso l’imprescindibile cornice di attenzione all’impatto ecologico” – come ci riassume il Direttore Borghi -, “cercheremo di approfondire le peculiarità delle singole parti di questo insieme articolato, per il miglioramento del lavoro, al fine di arrivare a una filiera dell’orzo e del malto efficace e virtuosa. Chissà se alla fine, in prospettiva, anche noi saremo in grado di vantare orzi cru come Moravia e Maris Otter o nuove tipologie di malti”.

Link di prenotazione all’evento: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUuceuvrT4iHtYPchX4nOwmP1DjPe_tVsSt 

Scarica il  PROGRAMMA

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Comunicazione Filiera Legislazione News

Decreto Sostegni 2021

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19

[…] Da qualche giorno è entrato in vigore il Decreto Sostegni (DL 41/2021) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2021.Tra le misure previste, si evidenziano quelle rivolte al settore agricolo.

Art. 19. Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell’acquacoltura
Modifica il primo comma dell’articolo 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, disponendo l’estensione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro anche per il periodo retributivo relativo al mese di gennaio 2021. Per tale disposizione è previsto lo stanziamento di risorse pari a 301 milioni di euro per il 2021.

Art. 39. Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura

E’ disposto l’incremento di 150 milioni di euro per l’anno 2021 della dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, istituito dall’articolo 1, comma 128, della legge di bilancio 2021. Tali misure saranno specificamente individuate mediante uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, i quali definiranno i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.

Nel decreto in esame, sono inoltre previste le misure a sostegno delle attività economiche.

Art. 1. Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA

E’ previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Rientrano, quali possibili beneficiari anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali ad eccezione dei soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della disposizione medesima, di coloro che hanno attivato la partita IVA dopo tale data, degli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR e degli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR. Il contributo spetta ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito.

L’importo del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021 e quello del 2019, così come avevamo anticipato, pari al:

a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. A scelta del contribuente, il contributo può essere erogato come contributo diretto, oppure riconosciuto sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24 e lo stesso non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

Art. 3. Fondo autonomi e professionisti

E’ disposto un incremento, pari a 1.500 milioni di euro, della dotazione finanziaria iniziale del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019 (articolo 1, comma 20, della legge n. 178/2020). La platea dei beneficiari del presente esonero è costituita dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, nonché dagli iscritti alle gestioni speciali dell’Ago. 

Fino al 28 maggio p.v.,  le aziende della filiera agroalimentare possono inoltrare la domanda per i contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni, da inoltrare sul sito dell’Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/) .

Aiuti di Stato

Recepito dal Governo il regime quadro per le misure degli aiuti di Stato adottate dalla Commissione Ue per l’emergenza Covid. Il nuovo tetto fissato per gli aiuti di Stato è di 270mila euro per ciascuna impresa del settore pesca e acquacoltura e di 225mila euro per ciascuna impresa che opera nel settore della produzione agricola. L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzione diretta, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni.

Comuni montani

Le aziende agricole possono essere coinvolte anche nel fondo che conta su un budget di 700 milioni per il 2021 destinato ai comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Le risorse sono destinate a soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni e servizi al pubblico e dunque rientrano in tale categoria anche le imprese agricole che esercitano le attività di vendita diretta e fornitura di servizi come agriturismi o enoturismi.

Canone Rai

Per il 2021 è ridotto del 30% il canone di abbonamento Rai per le strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande e dunque anche gli agriturismi.

Proroga esonero canone per concessione suolo pubblico

Proroga al 30 giugno per le concessioni e autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico o ampliamento di superfici funzionali all’attività di somministrazione di pasti e bevande.

Cassa integrazione

E’ concesso il trattamento di integrazione salariale degli operai agricoli (Cisoa), in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate da svolgere presso la stessa azienda, per un numero massimo di 120 giorni nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 La domanda per ottenere il Cisoa va presentata entro al fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione dell’attività. I giorni di cassa Covid richiesti non concorrono alla diminuzione delle giornate di Cisoa ordinaria eventualmente richieste o da richiedere e la procedura continua a non prevedere l’autorizzazione della commissione provinciale. Per quanto riguarda la Cigd il trattamento, limitatamente agli Otd è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Agevolazioni fiscali

Coinvolgono il settore anche gli interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione che allungano i tempi di notificazione delle cartelle di pagamento.

Decreto-legge n. 41/2021

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Comunicazione Evento Filiera News

Ringraziamenti

La gratitudine è non solo la più grande delle virtù, ma la madre di tutte le altre.
(Marco Tullio Cicerone)

[…] Vogliamo ringraziare tutti uno ad uno per la straordinaria riuscita del Convegno “La costruzione della Filiera Brassicola. Un aiuto concreto per il territorio e per il settore agroalimentare nel Lazio” da noi organizzato lo scorso Venerdì 26 e Sabato 27 marzo in Videoconferenza Zoom.
L’affluenza è stata eccellente (sfiorando le 180 unità, di cui 110 in presenza fissa), così come la partecipazione dei 16 relatori e degli addetti ai lavori, visibilmente interessati agli argomenti affrontati. Grazie ai collaboratori che con la propria disponibilità hanno permesso di creare e gestire l’attività convegnistica on line, ai preziosi moderatori e al Consiglio Regionale del Lazio che ha patrocinato l’evento.  Siamo inoltre rimasti piacevolmente colpiti dall’affluenza delle molte imprese di settore che si sono avvicinate a Cervisia e che hanno contribuito a tenere vivo il dibattito apportando suggerimenti concreti, durante e dopo l’evento, al fine di migliorare le proposte dell’Associazione e far valere le potenzialità del comparto e della filiera brassicola italiana. Il Convegno ha costituito anche un’occasione propizia per sviluppare le relazioni istituzionali con il coinvolgimento dell’Università della Tuscia, della Regione Lazio, del MIPAAF, del CREA, di Lazio Innova e di altre Associazioni di filiera. La partecipazione e il confronto tra le imprese devono necessariamente continuare ad essere il motore principale di questa organizzazione e per questo motivo il Convegno che ha ospitato il Tavolo di Filiera Brassicola diverrà un appuntamento fisso annuale per Cervisia oltre ad altri avvenimenti successivi che auspichiamo possano essere della stessa portata. Sono già in cantiere altri due eventi tematici e una serie di webinar di cui daremo notizia. Continuate a seguirci sulle nostre pagine social di Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e sul canale Telegram #CervisiaNews nonché sul nostro sito https://associazionecervisia.it

Per tutti coloro che ne hanno fatto richiesta alla segreteria (info@associazionecervisia.it) , renderemo disponibili gli atti del Convegno e gli interventi dei relatori che hanno preso parte all’evento.

GRAZIE A TUTTI.

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AssociazioneCervisia Comunicato stampa News

CONVEGNO FILIERA Seconda parte – Tavola Rotonda

“La costruzione della Filiera Brassicola. Un aiuto concreto per il territorio e per il settore agroalimentare nel Lazio”.

Sabato 27 marzo 2021 – ore 15.00
Seconda parte Tavola Rotonda

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Legislazione News

DPCM 2 marzo 2021

Le principali novità e cosa cambia. Attenzione sull’asporto di bevande.

[…] E’ stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante ulteriori disposizioni per affrontare l’emergenza epidemiologica da Covid_19.

Il nuovo DPCM 2 marzo 2021 entra in vigore il 6 marzo 2021 e si applica fino 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.
Il nuovo Decreto ha una struttura diversa dal precedente DPCM 14 gennaio 2021 e nello specifico è costituito dai seguenti Capi:
· Capo I (artt. 1- 6)Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
· Capo II (art. 7)Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona bianca
· Capo III (art. 8 – 32) Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona gialla
· Capo IV (artt. 33 – 37) Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona arancione
· Capo V (artt. 38 – 48)Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona rossa
· Capo VI (artt. 49 – 51)Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti gli spostamenti da e per l’estero
· Capo VII (artt. 52 – 54)Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti i trasporti
· Capo VIII (artt. 55 – 57)Disposizioni riguardanti l’esecuzione e il monitoraggio delle misure e disposizioni finali
La norma contiene parecchie novità e, tra le tante, ricordiamo, quella contenuta nell’art. 27 e quelle relative alle istituzioni scolastiche contenute nell’articolo 43 e relative agli spettacoli aperti al pubblico contenute nell’articolo 15.
In particolare, l’articolo 27 del nuovo Dpcm al punto 2 specifica che: “Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00“.
In relazione all’asporto, quindi, si precisa che è rimasto il divieto per le attività di bar, pub e ristoranti (codice ATECO 56.3) dopo le 18, come per tutti gli altri esercizi commerciali della stessa tipologia. Viene consentito invece l’asporto solo fino alle 22 dalle enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25). Resta, ovviamente, vietato il consumo sul posto.
Evidenziamo che tutte le attività di laboratorio artigianale alimentare che possiedono anche la licenza di commercializzazione di bevande (codice Ateco 47.25) possono protrarre l’asporto fino alle 22 così come le attività di ristorazione o affini che possiedono in aggiunta alla somministrazione la medesima licenza e che hanno un corner per la vendita delle bevande.
Con l’articolo 43 rubricato “Istituzioni scolastiche” viene precisato che nelle zone rosse sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado che si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Allo stesso articolo 43 fa riferimento l’articolo 21 in cui viene precisato che anche nelle zone gialle e nelle zone arancioni la misura di cui al primo periodo dell’art. 43 è disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave; la stessa misura può altresì essere disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.
In atto si trovano in zona rossa le Regioni Basilicata e Molise in cui l’incidenza cumulativa settimanale è, comunque, inferiore a 250 mentre lo stesso indice è superiore a 250 nelle Regioni Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia autonoma di Trento.
Nelle zone gialle, riaprono, di fatto, a decorrere dal 27 marzo 2021, le sale teatrali, le sale da concerto, le sale cinematografiche, i live-club ed altri locali.
Così come disposto dall’articolo 15 del provvedimento, a decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi.
Nessuna apertura, invece, nelle zone arancioni e nelle zone rosse.
Spostamenti, visite e trasporti.
Il Dpcm conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità, mentre resta sempre consentito il rientro presso domicilio o abitazione. I trasporti pubblici possono essere riempiti fino a un massimo del 50%. All’interno delle regioni le regole cambiano a seconda della fascia della regione.
Zona gialla. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5, margine entro il quale sono possibili solo e gli «spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute». Nel resto della giornata è comunque «fortemente raccomandato» di non spostarsi con mezzi pubblici o privati, fatta eccezione per «esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi». La visita ad abitazioni private è consentita una volta al giorno e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelli che già vivono nella casa, oltre ai minori di 14 anni e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Zona arancione. Non si può entrare o uscire dalle zone arancioni, sempre eccettuando motivi di lavoro, necessità e ritorno a domicilio/residenza, ma sono consentiti gl «spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita». È vietato spostarsi fuori dal proprio comune, salvo che per «esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune». Le regole del coprifuoco e delle visite ai privati sono identiche a quelle della zona gialla, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Zona rossa. Vietati tutti gli spostamenti in entrata, uscita e all’interno della regione, sempre con l’eccezione delle situazioni di lavoro, necessità/salute, degli spostamenti per assicurare la didattica e il rientro presso domicilio o residenza.
Spostamenti da e per l’estero.
Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”. A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.
Costituiscono parte integrante del DPCM 2 marzo 2021 gli stessi allegati dall’1 al 25 presenti nel precedente DPCM 14 gennaio 2021 a cui sono stati aggiunti gli ultimi 3 dal 26 al 28 dei quali il 26 ed il 27 si riferiscono agli spettacoli dal vivo ed ai Cinema. In definitiva gli allegati sono i seguenti:
· Allegato 1 – Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo
· Allegato 2 – Protocollo con le Comunità ebraiche italiane
· Allegato 3 – Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane
· Allegato 4 – Protocollo con le Comunità ortodosse
· Allegato 5 – Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh
· Allegato 6 – Protocollo con le Comunità Islamiche
· Allegato 7 – Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni
· Allegato 8 – Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19
· Allegato 9 – Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020
· Allegato 10 – Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020
· Allegato 11 – Misure per gli esercizi commerciali
· Allegato 12 – Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
· Allegato 13 – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri
· Allegato 14 – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
· Allegato 15 – Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico
· Allegato 16 – Linee guida per il trasporto scolastico dedicato
· Allegato 17 – Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera
· Allegato 18 – Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21
· Allegato 19 – Misure igienico-sanitarie
· Allegato 20 – Spostamenti da e per l’estero
· Allegato 21 – Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di sars-cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia
· Allegato 22 – Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie
· Allegato 23 – Commercio al dettaglio
· Allegato 24 – Servizi per la persona
· Allegato 25 – Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale
· Allegato 26 – Spettacoli dal vivo
· Allegato 27 – Cinema
· Allegato 28 – Protocollo per raggiungere una nave per l’imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio

DPCM 2marzo 2021

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Nuovo D.L. Draghi

Decreto Legge per il contenimento dell’emergenza pandemica.-

[…] E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2021 il primo decreto-legge Draghi che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In sintesi, il decreto dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostamenti tra diverse Regioni o Province autonome, salvo per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Fino al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.
Gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano invece consentiti, tra le 5.00 e le 22.00, in zona gialla all’interno della stessa Regione e in zona arancione all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti.
Nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini.
Il decreto in questione ridefinisce i parametri e introduce in maniera più fluida le denominazioni delle zone inserendo un comma all’art. 1 del decreto-legge del 16 maggio 2020, convertito con legge del 14 luglio 2020.
Nello specifico, è definita:
a) “Zona bianca”, le Regioni, di cui al comma 16-sexies, nei cui territori l’incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;
b) “Zona arancione”, le Regioni, di cui ai commi 16-quater e 16-quinquies, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonchè quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto;
c) “Zona rossa”, le Regioni di cui al comma16-quater, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato;
d) “Zona gialla” le Regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b), c).
DECRETO-LEGGE n. 15 del 23 febbraio 2021