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Bonus Lazio Km 0

Stanziati 10 milioni di euro per la filiera agroalimentare

Da oggi 7 febbraio 2022 è possibile accedere alla seconda edizione del Bando Bonus Km 0 della Regione Lazio a favore della filiera agroalimentare. Un’iniziativa che riguarda anche i birrifici laziali che producono e imbottigliano birra artigianale all’interno della Regione e i numerosi operatori economici e commerciali di settore.

Il bando prevede un contributo a fondo perduto a titolo di rimborso pari al 50% della spesa effettuata per l’acquisto di prodotti laziali DO, IG e PAT (elencati nel testo del bando), latte fresco bovino del Lazio, acque minerali e birre artigianali prodotte e imbottigliate nel Lazio.

L’importo del contributo varia da un minimo di 1.000 euro, a fronte di una spesa di almeno 2.000 euro, a un massimo di 10.000 euro per una spesa pari ad almeno 20.000 euro.

Gli aiuti sono concessi in regime di “de minimis” nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti e alla disciplina sugli aiuti di Stato. I contributi “de minimis” sono aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza.

L’acquisto deve essere dimostrato mediante la presentazione delle relative fatture, in cui devono essere correttamente indicati i prodotti con la loro denominazione. Il Bando è del tipo “a sportello”, ovvero le domande pervenute regolarmente e ritenute ammissibili saranno valutate e liquidate fino alla concorrenza del plafond economico. Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura telematica, compilando il modulo online e allegando la documentazione richiesta nel bando. Sarà consentito presentare fino a un massimo di due domande, riferite ad acquisti differenti e sino al raggiungimento dell’importo massimo concedibile per singola impresa. Ognuna delle due domande potrà riportare un massimo di quattro fatture.

I beneficiari sono le imprese con sede nel Lazio che abbiano come attività primaria uno dei 38 codici ATECO elencati nel bando, che comprendono attività di ristorazione (ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, ristorazione ambulante), alloggio (alberghi, agriturismi), produzione alimentare (panetteria, pasticceria, gelati), commercio al dettaglio di alimenti e bevande.

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Decreto Festività

Le nuove regole in vigore dal 25 dicembre 2021.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021 (c.d. Decreto Festività) che introduce ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. 

Green Pass

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre il periodo minimo per la somministrazione della terza dose viene ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Mascherine

Dalla data d’entrata in vigore del provvedimento fino al 31 gennaio 2022 è obbligatorio:

  • indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
  • indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
  • indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.

Ristoranti e locali al chiuso

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza, prevista ad oggi al 31 marzo 2022, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 vaccinati o guariti (c.d. Super Green Pass). La stessa regola vale per consumare al tavolo, oppure per sedersi al ristorante. Tuttavia, non c’è invece alcuna limitazione per il numero delle persone che possono sedersi allo stesso tavolo. Obbligatorio indossare la mascherina quando ci si alza, il distanziamento sociale e la consultazione online dei menù che dovranno essere messi a disposizione dai ristoratori. Nei locali dove non ci sono posti a sedere devono essere previsti ingressi contingentati. Inoltre, fino al 31 gennaio 2022 è vietato consumare cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri, stadi e nei palazzetti in occasione degli eventi sportivi.

Eventi, feste, discoteche

Dall’entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 gennaio 2022:

  • sono vietatigli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
  • saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e RSA

Dal 30 dicembre fino alla cessazione dello stato di emergenza è possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

Estensione del Green Pass

Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

Estensione del Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio, il Super Green Pass diventa obbligatorio anche per:

  • piscine, palestre e sport di squadra;
  • musei e mostre;
  • centri benessere al chiuso;
  • centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia) al chiuso;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Negli altri luoghi rimane sufficiente il Green Pass base, quindi quello che ottenuto tramite tampone negativo.

Non ci sono tantissime novità per quanto riguarda i viaggi, se non che il Decreto prevede un’attività di screening per chi rientra dall’estero oltre alle regole già in vigore,

Nel testo del decreto è specificato che “gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante del ministero della Salute, effettuano, mediante le risorse disponibili a legislazione vigente, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale“.

In caso di positività del passeggero “si applica la misura dell’isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni”. Chi non ha disponibilità di alloggio dove trascorrere l’isolamento sarà trasferito nei “Covid Hotel“. Vi ricordiamo che, per chi rientra dagli Stati dell’Ue ed è vaccinato, è obbligatorio almeno il tampone antigenico. Chi non è vaccinato deve rimanere cinque giorni in quarantena. Dagli Stati dell’Elenco D la quarantena è di dieci giorni in caso di mancata vaccinazione.

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Legge Regione Puglia

Valorizzazione e promozione della birra artigianale e agricola pugliese.

Anche la Regione Puglia si aggiunge all’elenco delle amministrazioni che hanno adottato una legge ad hoc per la promozione e la valorizzazione della birra artigianale e agricola italiana.

Lo scorso 9 novembre, la Giunta ha infatti approvato all’unanimità la proposta che riteniamo importante per il percorso intrapreso anche a livello nazionale sulla costituzione di una vera e propria filiera brassicola agroalimentare italiana che possa dare il giusto valore ad aziende agricole e produttori di una bevanda che sta prendendo sempre più piede nel comparto food & beverage.

Tra i principali interventi previsti dalla nuova legge segnaliamo la costituzione di un registro dei birrifici artigianali e agricoli presso la Regione, accompagnato da un analogo elenco dei Mastri Birrari e Mastre Birraie con comprovate esperienze sul campo o percorsi formativi riconosciuti a livello nazionale o regionale.

Evidenziamo come la volontà di introdurre la qualifica specifica di “Mastre Birraie” abbia voluto indicare l’attenzione all’imprenditoria femminile nello specifico settore di riferimento che da qualche anno, si può tranquillamente affermare, annovera tra le sue fila un numero sempre più crescente di imprenditrici e professioniste che occupano il comparto brassicolo.

La legge in questione prevede inoltre la possibilità di creare nuovi percorsi turistici per accrescere la cultura birraria e di effettuare la vendita e la somministrazione sul posto dei propri prodotti ma sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente e dal comune di appartenenza.

Vogliamo però soffermarci su un aspetto che ha catturato la nostra attenzione sul fatto che la legge prevede testualmente all’art. 2, comma 2, che “l’utilizzo del termine artigianale, in riferimento a qualsivoglia tipo di birrificio, avviene in conformità alla legge 8 agosto 1985 n. 443 (legge-quadro per l’artigianato) e alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 24 (norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese)”, andando quindi ben oltre alla definizione di “birra artigianale” prevista dalla legge 154/2016.

Tutto questo significa che le aziende e le imprese destinatarie del provvedimento sono quelle che hanno un numero di dipendenti fino a un massimo di 18 componenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9 ovvero con un numero massimo di dipendenti fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Inoltre la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro ha necessariamente funzione preminente sul capitale. In sostanza, l’impresa deve essere iscritta al registro degli artigiani presso la sezione speciale della Camera di Commercio e non una mera attività produttiva commerciale.

Le norme previste dalla nuova legge regionale dovranno essere accompagnate dai relativi decreti attuativi da adottare entro novanta giorni dalla sua pubblicazione.

Sarà nostra cura – come di consueto – tenere monitorato l’iter e fornire il nostro supporto alle imprese.

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Green Pass 2021

Controlli e responsabilità nella gestione dei certificati verdi Covid.

[…] Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, dal 6 agosto 2021 entreranno in vigore le regole d’uso del Green Pass già introdotto e regolamentato con il DPCM del 17 giugno 2021, per il quale occorreva un atto avente forza di legge per completarne la legittimazione. Approfondiremo la questione più avanti in questa disamina, considerando i quesiti che ci sono pervenuti in questi giorni in merito alla responsabilità di chi dovrà controllare il Green Pass.

Come abbiamo già anticipato tramite comunicazione sui nostri social (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e Telegram), sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di “passaporto vaccinale” ovvero:

  1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
  2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

Questa documentazione sarà richiesta per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti che toccano da vicino anche gli operatori della #filierabrassicola.

-Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;

-Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

-Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

-Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

-Sagre e fiere, convegni e congressi;

-Centri termali, parchi tematici e di divertimento;

-Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

-Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

-Concorsi pubblici.

Inoltre con il Green pass sarà possibile accedere alle sale d’attesa dei reparti ospedalieri. L’accesso – sospeso finora causa Covid – era stato di recente introdotto per le sale d’attesa di pronto soccorso e viene ora esteso a tutti i reparti ospedalieri, per gli accompagnatori di pazienti non affetti da Covid. 

Il green pass sarà necessario anche per entrare negli stadi e andare ai concerti. Nel DL viene stabilita la capienza al 50% negli impianti sportivi all’aperto e si potrà accedere solo con la certificazione vaccinale, o di guarigione entro i 6 mesi o il test entro le 48 ore. Nel dettaglio, per quanto riguarda “la partecipazione del pubblico – si legge nel testo del decreto – sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale”, in zona bianca, la capienza consentita “non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso”.

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Cambiano anche i parametri per i “passaggi di colore” delle regioni legati al rischio Covid:

Zona Gialla con occupazione dei posti letto nelle terapie intensive pari al 10% e ospedalizzazione del 15%, con le conseguenti restrizioni già definite nelle misure passate;

Zona Arancione con occupazione dei posti letto nelle terapie intensive pari al 20% e ospedalizzazione del 30%, con le conseguenti restrizioni già definite nelle misure passate;

Zona Rossa con occupazione dei posti letto nelle terapie intensive pari al 30% e ospedalizzazione del 40%, con le conseguenti restrizioni già definite nelle misure passate.

Treni e trasporti pubblici non sono al momento soggetti al Green pass per far entrare i passeggeri.

Le discoteche restano chiuse (e in prima battuta beneficeranno di un fondo da 20 milioni di euro come ristori).

Lo stato di emergenza è prorogato al 31 dicembre 2021.

Tornando al DPCM 17 giugno 2021, è bene rammentare che gli artt. 9 e 13 dello stesso, disciplinano le modalità dei controlli e chi è tenuto a farli. Il decreto-legge appena pubblicato – all’art. 3 – rimanda infatti allo stesso DPCM che pochi hanno compreso in maniera approfondita.

L’art. 9 del DPCM del 17 giugno 2021 prevede che:

  1. Le certificazioni verdi COVID-19 sono identificate attraverso un codice univoco alfanumerico munito delle caratteristiche descritte nell’allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
  2. Ai fini della verifica di autenticità, integrità e validità delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 13, è prevista l’apposizione di un codice a barre bidimensionale (QR code), generato con le caratteristiche e le modalità descritte nell’allegato D.

L’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021, invece, stabilisce che i controlli vanno effettuati tramite lettura del QR Code e i soggetti deputati alla verifica dei certificati. Nello specifico:

  1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
  2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
  3. a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
  4. b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
  5. c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati;
  6. d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati;
  7. e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonchè i loro delegati;
  8. f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati.
  9. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
  10. L’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.
  11. L’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.
  12. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti di cui all’art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

I trasgressori saranno puniti con l’applicazione di una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia del cliente. In caso di violazione reiterata per tre volte in tre giorni diversi, «l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni».

È in arrivo una nuova applicazione fornita dalla PA che si chiama VerificaC19. E’ stata sviluppata dal ministero della Salute per controllare i Green Pass. Chi verifica richiede la certificazione all’interessato, il quale mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). Basta inquadrare il codice sulla certificazione digitale per ottenere in risposta una spunta verde in caso affermativo o un segnale di divieto rosso nel caso in cui il pass non sia più valido, come quando un tampone è stato effettuato più di 48 ore prima del controllo.

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Nuove restrizioni 2021

Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2.

[…] Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto-Legge con le misure anti Covid e il nuovo DPCM di gennaio. Tutti i provvedimenti del decreto-legge riguardano il territorio nazionale ed entrano in vigore da sabato 16 gennaio e fino al 5 marzo. In pratica, finiscono in zona arancione tutte le regioni che superano l’indice Rt 1 (e con valore uguale o superiore a 1,25 si finisce in zona rossa). 

Nel decreto viene vietato ogni spostamento fuori regione anche per chi abita in zona gialla fino al 15 febbraio 2021. L’ipotesi a cui il governo ha lavorato è stata, però, l’apertura dei musei in zona gialla nei giorni feriali. La riapertura dei musei è a ingressi contingentati, su prenotazione e con misurazione della temperatura corporea e tutte le altre misure anti-Covid. 
Per accedere alla zona bianca i parametri sono molto stringenti: Scenario di tipo 1 e incidenza dei contagi, per due settimane consecutive, sotto ai 50 ogni 100mila abitanti. Lo scenario di tipo 1 è quello in cui ci sono pochi e tracciabili focolai, con Rt regionali sopra soglia, cioè sopra 1, per periodi limitati, cioè inferiori a 1 mese, e bassa incidenza. In zona bianca riaprono cinema, teatri, musei e anche palestre e piscine. 
No anche agli spostamenti verso le seconde case fuori regione a meno di motivi che rendano lo spostamento indispensabile come rotture improvvise: ma lo spostamento deve durare il tempo necessario e sufficiente per affrontare il problema e non oltre. Se si vive in regioni in zona arancione, spot anche allo spostamento verso le seconde case all’interno della regione. 
Inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un`altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le 20, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell`abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. 
Il testo proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020 ovvero il c.d. stato di emergenza
In tema di spostamenti, gli stessi potranno avvenire all`interno della stessa Regione, in area gialla, e all`interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti. Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. 
Comparto ristorazione.
Anche in zona gialla, bar e ristoranti dovranno chiudere alle 18. Dopo quell’orario, i ristoranti potranno continuare a lavorare con asporto e consegna a domicilio. I bar, invece, possono svolgere solo la consegna a domicilio ma l’asporto viene vietato per evitare assembramenti da aperitivi improvvisati in strade e piazze vicino ai bar. 
Il DPCM invece – in vigore da oggi – presenta, come anticipato, una novità: l’introduzione delle c.d. aree bianche per quei territori con un livello di rischio “basso” nelle quali non varranno più le restrizioni relative alla sospensione o divieto di esercizio dell’attività previste per le c.d. aree gialle, fatta salva l’applicazione delle misure anti contagio previste dai protocolli del proprio settore. 
Per quanto riguarda il settore brassicolo e agroalimentare, permangono le misure restrittive già indicate per le aree c.d. “gialle”, “arancioni” e “rosse” precedentemente disposte con il DPCM del 3 dicembre 2020. 
E’ necessario evidenziare però una modifica fondamentale ovvero l’introduzione dell’obbligo di sospendere dopo le 18.00 il servizio di asporto per coloro che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati). 
Ricapitoliamo in sintesi le regole da seguire nelle varie zone: 
ZONA GIALLA 
Somministrazione di alimenti e bevande 
1- Le attività dei servizi di ristorazione e pub: 
– restano consentite dalle ore 5.00 sino alle 18.00 assicurando il rispetto dei protocolli disciplinanti le misure di prevenzione applicabili al settore; 
– il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone ad eccezione che siano tutti conviventi e tale aspetto afferisce alla responsabilità individuale degli avventori; 
– resta sempre consentita (quindi senza limitazioni orarie) la consegna a domicilio (delivery), nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto mentre ristorazione con asporto può essere effettuata solo fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Tuttavia per gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati), è stato previsto l’obbligo di sospendere l’asporto alle 18.00; 
– in ogni caso, permane il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le 18.00; 
– resta fermo l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. 
2- Continuano a esser consentite le attività delle mense e il catering continuativo su base contrattuale, con l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
3 – Restano comunque aperti (quindi senza limitazioni orarie) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, e quelle presso ospedali, aeroporti, porti e interporti, con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di 1 metro. 
Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò 
Permane la sospensione delle attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente (ad esempio, le slot ubicate presso un pubblico esercizio dovranno restare disattivate). 
Discoteche 
Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. 
Feste, eventi privati, banqueting e catering 
È confermato il divieto di svolgimento di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Permane anche la raccomandazione concernente le abitazioni private, per le quali è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. 
Sagre e Fiere 
Restano vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi. 
Convegni, Congressi, cerimonie pubbliche 
Permane la sospensione di convegni, congressi e altri eventi, con eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza 
Chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive 
Nelle giornate festive e prefestive dovranno rimanere chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, e altre strutture ad essi assimilabili, con eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole. 
ZONA ARANCIONE 
In questo caso, in aggiunta alle misure previste per l’area gialla (applicabili solo ove non siano previste analoghe misure più rigorose), trovano applicazione, tra le altre, anche le seguenti: 
Somministrazione di alimenti e bevande 
– Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, restando tuttavia consentiti il delivery (senza restrizioni orarie)e il take away (fino alle ore 22.00), con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale. Anche in questo caso, per gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) è stato previsto l’obbligo di sospendere l’asporto alle ore 18.00; 
– restano inoltre consentite attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale; 
– restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 
ZONA ROSSA 
Per le Regioni inserite in questa fascia, in aggiunta alle misure previste per l’area gialla e arancione (applicabili solo ove non siano previste analoghe misure maggiormente rigorose), per quanto d’interesse si segnala: 
– restano sospese le attività dei servizi di ristorazione, restando tuttavia consentiti il delivery (senza restrizioni orarie) e il take away (fino alle ore 22.00), con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale. Anche in questo caso, per gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) è stato previsto l’obbligo di sospendere l’asporto alle ore 18.00; 
– inoltre, permangono consentite le mense e il catering continuativo su base contrattuale; 
– restano altresì aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 
Infine è bene tener presente che ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, del D.L. n. 33/2020, e dell’art. 4 del D.L. n. 19/2020, le violazioni delle misure restrittive imposte con la decretazione d’urgenza in commento potranno esser punite: 
– con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 1.000 euro); 
– e, per quanto riguarda le categorie rappresentate, con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività (da 5 a 30 giorni), oltre a poter portare alla configurazione nei confronti dei trasgressori di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. (cfr. Circolare Ministero dell’Interno n. 1530/117). 
Il Ministero della Salute con nuova ordinanza ha rivisto la colorazione delle Regioni. Nello specifico: 
ZONA GIALLA: Campania, Molise, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige. 
ZONA ARANCIONE: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta. Restano in arancione anche Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. 
ZONA ROSSA: Bolzano, Lombardia e Sicilia.
DECRETO LEGGE 14 gennaio 2021 n. 2 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/14/21G00002/SG
DPCM 14 gennaio 2021 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
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Ristoro Lazio Irap.

Il bando regionale per le imprese.

[…] E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio “Ristoro Lazio Irap”, il bando della Regione Lazio da 51 milioni di euro, a fondo perduto, per sostenere la liquidità delle micro, piccole e medie attività economiche del Lazio appartenenti a settori particolarmente colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia provocata dal Covid-19 e che hanno subito chiusure o limitazioni dell’attività nei mesi scorsi. 
Il bando, che è a sportello, è stato aperto lunedì 11 gennaio 2021. 
La partecipazione è possibile esclusivamente per via telematica all’indirizzo internet https://www.regione.lazio.it/ristorolazioirap/, che è attivo dalle 10.00 di lunedì 11 gennaio fino alle 10.00 di lunedì 8 febbraio (o fino ad esaurimento risorse). La domanda può essere firmata digitalmente o in modalità olografa. 
Potranno ricevere i fondi di “Ristoro Lazio Irap”, i liberi professionisti titolari di partita Iva e le micro, piccole e medie imprese (Mpmi) appartenenti a 283 distinti codici Ateco: tutti quelli elencati nei DL Ristori bis e quater (ad eccezione di cinema, teatri, taxi e Ncc perché già ristorati con altre misure regionali ad hoc) e tutti quelli di: commercio all’ingrosso, commercio al dettaglio e servizi alla persona che sono stati chiusi dai decreti di marzo. 
L’importo del ristoro – un contributo a fondo perduto, fino a un massimo di 25.000 euro a impresa – è pari alla rata dell’acconto Irap 2020, originariamente dovuta dalle imprese entro il 30 novembre. Il riferimento alla rata Irap è pensato per rendere automatico il calcolo delle somme e più rapida la loro erogazione. 
Ecco un elenco dei destinatari dei ristori 
• Pubblici esercizi, come ristoranti, bar, gelaterie, enoteche, pasticcerie;
• Operatori del Turismo, come attività ricettive alberghiere e non (B&B ecc.), campeggi, ostelli, agenzie di viaggi, tour operator, guide turistiche;
• Attività di organizzazione di convegni, fiere, feste, cerimonie;
• Attività legate a tempo libero e benessere: discoteche, parchi tematici, centri benessere e termali, spa;
• Attività del settore della cultura come musei, servizi di biglietteria di eventi, noleggi di strutture e attrezzature per spettacoli e manifestazioni, biblioteche, giardini zoologici ecc.) ad eccezione di cinema e teatri per i quali la Regione ha già pubblicato due avvisi specifici;
• Attività del settore dello sport (attività di corsi sportivi, palestre, piscine ecc.) che non abbiano già usufruito della specifica misura regionale per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche;
• Attività del commercio, all’ingrosso e al dettaglio, chiuse dai decreti di marzo, oltre ad agenti e rappresentanti di commercio;
• Attività di servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti ecc.). 
Di seguito, la documentazione necessaria. 
Avviso
Dichiarazione del Libero Professionista iscritto a CCIAA
Dichiarazione del Libero Professionista non iscritto a CCIAA
Dichiarazione della Micro Piccola Media Impresa
Manuale per la compilazione della domanda on line
I problemi tecnici possono essere segnalati alla mail assistenzatecnicairap@laziocrea.it
Ogni chiarimento in merito al contenuto dell’avviso può essere sottoposto alla PEC chiarimentiristoroirap.laziocrea@legalmail.it
Eventuali richieste di assistenza tecnica inviate alla pec chiarimentiristoroirap.laziocrea@legalmail.it NON verranno prese in considerazione. 
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Decreto Ponte 2021. Le nuove regole per le aperture, gli spostamenti e la nuova zona bianca.-

 di Area Legislativa

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge che prevede le nuove misure restrittive in vigore in tutta Italia dopo l’Epifania e che cambia i limiti relativi all’indice di trasmissibilità Rt, che  a loro volta determinano quali Regioni finiscono in zona gialla, arancione o rossa.
Il decreto, di fatto, porta l’Italia di nuovo in lockdown soft per alcuni giorni, con l’introduzione di una zona gialla “rafforzata” nei giorni feriali e zona arancione nei festivi.
Ma cosa significa zona gialla “rafforzata” e quali differenze ci sono rispetto alla gialla classica? In pratica, mentre nella zona gialla tradizionale sono consentiti gli spostamenti anche fuori Regione, purché le Regioni accanto siano nella stessa zona rischio moderato, nella gialla rafforzata sono vietati.
Questo decreto sarà in vigore fino all’arrivo di un nuovo decreto o DPCM previsto dopo il 15 gennaio, giorno di scadenza del DPCM 3 dicembre 2020.
Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, esclusi gli spostamenti verso le seconde case che si trovino in altra Regione o Provincia autonoma.
È consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22, e nei limiti di 2 persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi e oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 7 e il 15 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le regole della zona arancione, ma con le eccezioni previste nel decreto Natale
Cioè, sono comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Il decreto rimodula anche l’indice Rt, cioè uno dei criteri più importanti per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali vengono determinate le zone arancioni e rosse. Il nuovo meccanismo scatta a partire da lunedì 11 gennaio: 
se una Regione è nello scenario 2, cioè con Rt da 1 a 1,25, e il livello di rischio è moderato o alto finisce in zona arancione (prima gialla) 
se una Regione è nello scenario 3, cioè con Rt da 1,25 a 1,50, e il livello di rischio è moderato o alto finisce in zona rossa (prima arancione), ma soltanto se nel territorio si manifesta un’incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti. Questo parametro è stato introdotto per evitare che Regioni con una circolazione virale bassa possano invece finire in arancione a causa di singolo episodio di aumento dell’Rt. 
Venerdì 8 gennaio è comunque previsto il report dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute che, sulla base del cambio di parametri come l’indice di contagio Rt, potrebbe portare alcune Regioni in zona arancione o – molto meno probabile – rossa.
Quindi, ricapitolando:
7 e 8 gennaio: tutta Italia zona gialla rafforzata: 
coprifuoco dalle 5 alle 22 
spostamenti liberi ma soltanto all’interno della propria Regione 
consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22, e nei limiti di 2 persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi e oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi 
attività di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, consentite dalle 5 fino alle 18 (il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico) 
ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive consentita senza limiti di orario limitatamente ai propri clienti, e sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, l’asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze 
attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale consentite, purché garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; 
centri commerciali chiusi nei giorni festivi e pre-festivi, ma rimangono aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie ed edicole collocati al loro interno 
aperti i negozi al dettaglio fino alle 21 
musei e mostre chiusi; 
piscine, palestre, teatri, cinema chiusi. Restano aperti i centri sportivi; 
mascherina sempre obbligatoria, così come il distanziamento sociale. 
9 e 10 gennaio: tutta Italia zona arancione ma con le eccezioni del decreto Natale: 
coprifuoco dalle 22 alle 5 
vietato ogni spostamento in entrata e in uscita sia dalla Regione che tra Province e Comuni, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute 
consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia 
aperti i negozi al dettaglio fino alle 21 
bar e ristoranti chiusi sempre, 7 giorni su 7, ma potranno continuare a vendere cibo da asporto (fino alle 22) o consegnarlo a domicilio; 
centri commerciali chiusi nei giorni festivi e pre-festivi, ma rimarranno aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie ed edicole collocati al loro interno; 
musei e mostre chiusi; 
piscine, palestre, teatri, cinema chiusi 
aperti i centri sportivi. 
– dall’11 al 15 gennaio: tutta Italia zona gialla rafforzata oppure alcune Regioni zona arancione
dopo il 15 gennaio: ipotesi “zona bianca”
Con il DPCM o decreto-legge in vigore dal 15 gennaio 2021 Conte e la sua quadra potrebbero introdurre una nuova fascia di colore, la bianca appunto, in cui tutto o quasi tornerebbe normale. Gli spostamenti potrebbero essere liberi e potrebbe anche essere rinviato l’orario del coprifuoco. Sarebbero aperti bar, ristoranti, palestre, cinema, teatri, musei. Ma rimarrebbero comunque obbligatori la mascherina all’aperto e al chiuso, il distanziamento di almeno un metro tra le persone, il divieto di assembramento e l’obbligo di disinfettare le mani prima di entrare nei locali. Attualmente nessuna Regione o Provincia possiede le condizioni per la zona bianca.
Nel caso in cui scattasse la zona bianca, potrebbe avere queste regole: 
orario coprifuoco posticipato 
spostamenti liberi 
bar e ristoranti aperti 
palestre, cinema, teatri, musei aperti 
sempre obbligatori mascherina all’aperto e al chiuso, distanziamento di almeno un metro tra le persone, divieto di assembramento e obbligo di disinfettare le mani prima di entrare nei locali. 
DECRETO-LEGGE n. 1 del 5 gennaio 2021
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Decreto Milleproroghe. Le modifiche alla Legge di Bilancio e la filiera brassicola.-

di Area Legislativa e Area Sviluppo Imprese


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 il decreto Milleproroghe 2021 (D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020) che va già a modificare la Legge di Bilancio 2021, di cui abbiamo recentemente scritto. 

Innanzitutto il Governo ha deciso di prorogare fino al 31 marzo 2021 lo stato di emergenza e quindi l’operatività delle disposizioni sull’emergenza sanitaria Covid-19, che comprendono l’attività del Commissario straordinario Domenico Arcuri, le norme che facilitano la produzione di mascherine e l’acquisizione dei dispositivi medicali e di protezione individuale, le reti di assistenza territoriale e la permanenza in servizio del personale sanitario. 
Diverse invece le novità di interesse per imprese e professionisti. 
Iniziamo dal provvedimento che riguarda più nello specifico la filiera agricola ovvero l’esonero contributivo agricoltori
Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell’esonero contributivo di novembre e dicembre 2020 previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto Ristori (D.L. 137/2020), viene sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione da parte dell’Inps degli importi contributivi dovuti e comunque non oltre il 31 marzo 2021 (articolo 10, comma 6). 
Per quanto riguarda invece le Assemblee societarie, tra le disposizioni che assumono particolare rilevanza vi è la proroga, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, delle disposizioni di cui all’art. 106 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) relative alle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee societarie (art. 3, comma 6). 
Si ricorda che l’art. 106 consente: 
– alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, in deroga agli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie (comma 1); 
– per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, di disporre – con l’avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie) – l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l’utilizzo di tale strumento non sia contemplato negli statuti. È possibile, inoltre, prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. Non è necessario che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo (comma 2); 
– per le società a responsabilità limitata, l’espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso per iscritto, anche in deroga ai limiti previsti dall’art. 2479 c.c. e alle eventuali diverse disposizioni statutarie. (comma 3); 
– per le società con azioni quotate, oltre alle modalità di voto a distanza e le modalità di partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, la possibilità di avvalersi altresì dell’istituto del rappresentante designato (art. 135-undecies, TUF) anche ove lo statuto disponga diversamente; nell’avviso di convocazione, le medesime società possono prevedere che lo svolgimento dell’intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, cosicché la facoltà del socio di conferire delega al predetto soggetto si traduce in modalità obbligatoria. Al fine di agevolare il ricorso a tale istituto, al rappresentante designato potranno essere conferite deleghe e subdeleghe, in deroga alle più stringenti previsioni al riguardo vigenti (art. 135-undecies) e, pertanto, sia tramite il modulo di delega contenuto nell’Allegato 5A del Regolamento Emittenti sia tramite delega e subdelega ordinaria (comma 4); 
– per tutte le società con azioni quotate e per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, di ricorrere all’istituto del rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies TUF per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche qualora eventuali clausole statutarie dispongano diversamente e di prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante. 
Altro argomento fondamentale per l’intera filiera brassicola e agroalimentare sono vendite online su piattaforme digitali (c.d. e-commerce e delivery). L’art. 3, comma 3, incide sull’articolo 13 del decreto Crescita (D.L. 34/2019), che ha introdotto l’obbligo per le piattaforme digitali di comunicare i dati relativi alle vendite a distanza. Le regole per la trasmissione dei dati sono state fissate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019, prot. n. 660061, mentre con la circolare n. 13/E del 1° giugno 2020, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sugli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione della norma. 
Con la modifica apportata, l’efficacia della disposizione viene prorogata di 6 mesi. Per effetto della proroga, l’adempimento si applicherà fino al 30 giugno 2021 (anziché fino al 31 dicembre 2020, della norma originaria). 
Contemporaneamente viene rinviata al 1° luglio 2021 l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del D.L. 135/2018 (decreto Semplificazioni), che dettano una disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell’ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali online, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop). 
In particolare, i citati commi da 11 a 15 prevedono che, nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l’uso di un’interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, questi ultimi soggetti, pur non entrando direttamente nella transazione, sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge). 
L’obbligo di etichettatura degli imballaggi è un altro tema importante. Con il comma 6 dell’articolo 15 viene infatti sospesa fino al 31 dicembre 2021 l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, primo periodo, del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, che impone che tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili in conformità a quanto stabilito dalla Commissione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali di questi. 
Viene prolungato fino al 30 giugno 2021 il blocco degli sfratti per morosità. L’art. 13, comma 13, in particolare, stabilisce che la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’art. 103, comma 6 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) è prorogata fino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. 
Con una modifica all’articolo 54-ter del predetto decreto Cura Italia vengono sospese fino al 30 giugno 2021 anche le procedure esecutive immobiliari riguardanti la prima casa (articolo 13, comma 14). 
Altre modifiche più generalizzate anche a livello personale riguardano: 
Invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria 
Sempre all’art. 3, il comma 4 – intervenendo sull’articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del D.Lgs. n. 127/2015 – posticipa di un anno, dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022, il termine per l’adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria. 
Revisori legali 
In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da Covid-19, al comma 7 dell’articolo 3 viene previsto che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, previsti dall’art. 5, commi 2 e 5, D.Lgs. n. 39/2010, consistenti all’acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022. 
Lotteria degli scontrini 
Il comma 9 sempre del citato art. 3 rinvia la partenza della lotteria degli scontrini, precedentemente prevista per il 1° gennaio 2021. 
In particolare, intervenendo sull’articolo 1, comma 544, della legge n. 232/2016, viene disposto che l’avvio della lotteria sarà definito con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e monopoli, da adottare entro e non oltre il 1° febbraio 2021. 
Al comma 10, inoltre, con una modifica all’articolo 1, comma 540, della legge n. 232/2016, viene stabilito che nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare la circostanza sul portale della Lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) a partire dal 1° marzo 2021. Tali segnalazioni saranno utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. 
Al riguardo si segnala che sulla disciplina della lotteria degli scontrini è intervenuta anche la legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1095), che limita la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. 
Esami di Stato per l’accesso alle professioni 
Confermate per un ulteriore anno (a tutto il 2021) le norme eccezionali in tema di svolgimento di esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni. 
Nello specifico, il comma 8 dell’articolo 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, del D.L. 22/2020, che prevedono la possibilità, per il Ministro dell’Università e della Ricerca, di definire particolari normative in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e di organizzazione delle sessioni degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale. 
Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell’istruzione. 
Società mutuo soccorso 
Con una novella all’art. 43, comma 1, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), con il comma 1 dell’articolo 11 si consente alle società di mutuo soccorso (SOMS), già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice (3 agosto 2017), di trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale (APS) entro il 31 dicembre 2021 (anziché entro 3 anni dal 3 agosto 2017), mantenendo, in deroga all’art. 8, comma 3, legge n. 3818/1886, il proprio patrimonio. 
Riprendendo i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 12411 del 16 novembre 2020, il termine previsto dall’art. 43 del Codice del Terzo Settore deve intendersi perentorio non ai fini della trasformazione dalla forma giuridica di SOMS a quella di APS o altra associazione del Terzo settore ma ai soli fini della possibilità di beneficiare del sistema derogatorio suddetto e perciò della possibilità di conservare il proprio patrimonio. 
Una volta decorso tale termine (31 dicembre 2021 ai sensi del decreto Milleproroghe), le SOMS potranno volontariamente decidere di trasformarsi in APS o altro ente del Terzo settore, risultando però obbligate in tal caso a devolvere il patrimonio così come previsto dalla disciplina delle società di mutuo soccorso. 
Le SOMS che non optano per la trasformazione, continuano ad operare nel rispetto delle previsioni della normativa di riferimento, mantenendo integro il proprio patrimonio in quanto non soggette ad alcun generico obbligo di devoluzione dello stesso in conseguenza del solo decorso del termine previsto dall’art. 43 del Codice del Terzo Settore. 
Recupero indebiti pensionistici 
Sempre all’art. 11, il comma 5 proroga al 31 dicembre 2021 il termine (di cui al comma 2 dell’articolo 13, della legge n. 412/1991) per il recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d’imposta 2018, nonché ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime. 
Prescrizione contributi previdenziali e assistenziali 
Il comma 9 dell’art. 11 prevede la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dal 31 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto Milleproroghe) al 30 giugno 2021. Tali termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Qualora, il decorso della prescrizione abbia inizio durante il periodo di sospensione (31 dicembre 2020 – 30 giugno 2021), l’inizio stesso sarà differito al 1° luglio 2021: il termine di prescrizione, quindi, maturerà una volta decorsi 5 anni da tale data. 
Proroghe Codice Appalti 
All’art. 13 vengono prorogate una serie di norme del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016). 
Un primo intervento riguarda l’art. 207, comma 1, del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), che ha riconosciuto la possibilità di incrementare l’anticipazione del corrispettivo di appalto, di cui all’art. 35, comma 18, del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016), fino ad un importo massimo non superiore al 30% del prezzo, nei limiti delle risorse annuali stanziate per il singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. 
Nello specifico, con il comma 1 slitta di 6 mesi, dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale è consentito aumentare la percentuale dell’anticipazione al 30%. 
Con una modifica all’art. 1, comma 4, D.L. n. 32/2019, con il comma 2 viene confermata anche per il 2021 la possibilità di progettare e avviare le procedure di affidamento anche nel caso di finanziamenti limitati alla sola progettazione, senza dovere attendere di disporre della copertura dell’intera spesa prevista nel quadro economico dell’opera. 
Viene inoltre prorogato per tutto il 2021 il regime transitorio dettato dall’art. 1, comma 6, D.L. n. 32/2019 relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, si conferma anche per l’anno 2021 la possibilità di affidare i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione di quelli che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, sulla base del solo progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. 
Intervenendo sul comma 18, del predetto art. 1 del D.L. n. 32/2019, viene inoltre estesa la validità delle misure provvisorie in materia di subappalto. 
In particolare, viene spostato dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine entro il quale resta in vigore l’aumento del limite al subappalto fino al 40% dell’importo complessivo dei contratti di lavoro, servizi o forniture e la sospensione dell’obbligatorietà di indicare i subappaltatori in sede di gara. 
Viene poi confermata fino al 31 dicembre 2021 la sospensione dell’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 del Codice Appalti che prevede l’obbligo di indicare una terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche. 
Smart working 
L’art. 19 proroga i termini previsti dalle disposizioni legislative richiamate nell’Allegato 1 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021. 
Tra varie voci dell’allegato si segnalano le norme in materia di lavoro agile ex articolo 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (D.L. 34/2020). 
Nel dettaglio, la suddetta proroga concerne: 
– la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente; 
– l’obbligo per i datori di lavoro privati di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
Semplificazioni in materia di organi collegiali 
Il punto n. 10 dell’allegato 1 richiama l’art. 73 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) che consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute, tra gli altri, degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi). Per effetto della proroga disposta dall’articolo 19, lo svolgimento delle sedute in videoconferenza da parte di tali soggetti che non si siano già dotati di una regolamentazione che consenta loro il ricorso a tale modalità in via ordinaria, potrà proseguire fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021. 
Sottoscrizione contratti bancari 
Tra le voci elencate all’allegato 1 si segnalano le disposizioni di cui all’art. 4 del decreto Liquidità (D.L. 23/2020) e agli articoli 33 e 34 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) in tema di sottoscrizione semplificata dei contratti bancari, finanziari, assicurativi, nonché di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati (punti 21, 27 e 28). 
A seguito dalla proroga, i contratti bancari con la clientela al dettaglio (decreto Liquidità) e i contratti assicurativi e finanziari (decreto legge 34/2020), conclusi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021, soddisfano il requisito della forma scritta e hanno l’efficacia della scrittura privata anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l’espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto stesso con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. 
D.L. 31/12/2020, n. 183 (G.U. 31/12/2020, n. 323)
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Legge di Bilancio 2021. Le misure per la filiera brassicola agroalimentare. Importanti chiarimenti relativi ai birrifici artigianali.-

di Area Comunicazione e Area Legislativa

Nell’alveo della nostra attività di Associazione di categoria, impegnata e focalizzata sulla filiera brassicola e quindi concentrata sin dalla nostra nascita sullo sviluppo di un settore che ancora oggi dimostra di avere grosse lacune da diversi punti di vista, c’è il monitoraggio legislativo di atti parlamentari e normative di settore. La legge di bilancio rappresenta dunque il momento più impegnativo e delicato dell’anno (soprattutto nel 2020) poiché la stessa va a definire il quadro economico e finanziario che determinerà la crescita del nostro Paese e quindi dell’intero settore.

Siamo sempre soddisfatti nell’apprendere che il comparto birrario e gli attori di settore stiano iniziando, in un processo di consapevolezza, a parlare di Filiera grazie al nostro contributo e che si stia iniziando a ragionare con la logica di un sistema che non può e non deve restare chiuso in se stesso né circoscritto a una nicchia di consumatori. La strada è ancora lunga ma la nostra determinazione e quella di chi ci sostiene, avvalorata dai primi risultati più che positivi, ci portano a immaginare uno sviluppo del settore che fino a qualche anno fa era impensabile.
Fatta questa doverosa premessa, passiamo ad analizzare le norme inserite nel decreto omnibus di fine anno che vede la filiera brassicola avanzare a piccoli passi. Ci riferiamo soprattutto a quella parte legata al mondo agricolo e gastronomico. I fondi che sono stati stanziati sono legati principalmente agli stessi fondi destinati all’agricoltura di cui il MIPAAF risulta essere il primo interlocutore, con il supporto degli intermediari economici che si sono fatti portavoce delle esigenze della filiera. 
E’ doveroso precisare infatti che i birrifici artigianali, che ad oggi sono classificati come attività produttive non legate al settore agricolo, non potranno accedere ai predetti fondi contrariamente ai birrifici agricoli e ai coltivatori di luppolo e orzo i quali sono ad oggi considerati operatori di filiera. Come qualsiasi altra impresa, i birrifici artigianali potranno invece usufruire dei bonus, dei crediti di imposta e delle agevolazioni previste per il lavoro, per gli investimenti strumentali e per la tecnologia. Non sono passati infatti alcuni emendamenti presentati alla legge Finanziaria che sono stati invece trasformati in ordine del giorno e che quindi, in base ai regolamenti di Camera e Senato, vincoleranno il legislatore a parlarne e discutere in momenti successivi e in un futuro prossimo. La partita pertanto è ancora aperta così come lo sarà il nostro contributo a favore degli stessi o in aggiunta agli stessi. 
Passiamo ora al dettaglio, esaminiamo quali interventi sono stati inseriti nel disegno di legge di bilancio  (oggi tutto condensato in un unico articolo) e che vanno letti anche alla luce del decreto Agosto, del decreto Rilancio e dei decreti Ristori.
Il primo fra tutti, l’articolo 21 che istituisce, nello stato di previsione del MIPAAF, il “Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l’anno 2021. Un decreto ministeriale definirà i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. Ciò viene disposto al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2021, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, verranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. 
Si ricorda, al proposito, che il decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020) ha incrementato di 5 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole, istituito dall’art. 1, comma 507, della legge n. 160 del 2019 (con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per l’anno 2020 e di 14,5 milioni di euro per l’anno 2021), con la finalità di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese (art. 31, comma 3-bis). Il medesimo provvedimento, all’art. 222, che reca “Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, prevede i seguenti interventi: a) al comma 2 l’esonero dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per alcuni comparti agricoli (agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura). In attuazione della predetta disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 15 settembre 2020; b) al comma 3, l’istituzione «Fondo emergenziale per le filiere in crisi» di 90 milioni di euro per il 2020, a favore delle filiere in crisi del settore zootecnico. I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo sono stati stabiliti dal decreto ministeriale 23 luglio 2020, modificato dal decreto ministeriale 11 settembre 2020; c) al comma 4, il finanziamento di 30 milioni di euro per il 2020 a favore di ISMEA, per la concessione di c.d. cambiale agraria; d) al comma 5, l’aumento di 30 milioni di euro per il 2020 della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, per il ristoro dai danni prodotti dalla cimice asiatica; e) al comma 6, la concessione di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100 mila euro e dell’80 per cento delle spese ammissibili, per lo sviluppo di processi produttivi innovativi, mantenendo il limite di spesa di 1 milione di euro per il 2020, già previsto a legislazione vigente; f) al comma 7, la previsione di 20 milioni di euro, per il 2020, per le imprese della pesca e dell’acquacoltura (sostituendo, con questa misura, il Fondo di 100 milioni di euro, per il 2020, previsto dal decreto-legge Cura Italia, all’art. 78, comma 2, destinato, inizialmente, alla copertura degli interessi su finanziamenti bancari e sui mutui contratti dalle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura); g) al comma 8, il riconoscimento di un’indennità di 950 euro, per il mese di maggio 2020, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca, nel limite di spesa di 3,8 milioni di euro per il 2020. 
In seguito, il decreto-legge n. 104 del 2020, cosiddetto decreto Agosto (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020), all’art. 58, commi 1-11, ha istituito – presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – il Fondo per la filiera della ristorazione, dotato di 600 milioni di euro per l’anno 2020
Ciò al fine di erogare un contributo a fondo perduto a favore degli operatori della ristorazione che abbiano subito una determinata perdita di fatturato. Le risorse finanziarie attribuite al Fondo sono a favore delle imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), già in attività alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, per aver sostenuto l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Durante l’esame del provvedimento presso il Senato sono state aggiunte, a tale elenco, le imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi, banqueting) e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi). Un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi d’intesa con la Conferenza Stato-regioni entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso (avvenuta il 15 agosto 2020), stabilisce i criteri, le modalità di erogazione e l’ammontare del contributo (art. 58, commi 1-11). È stato quindi emanato il decreto ministeriale 27 ottobre 2020, recante “Criteri e modalità di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione istituito ai sensi dell’articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2020 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2020). 
Da ultimo, il decreto-legge n. 137 del 2020, cosiddetto Ristori 1, aveva introdotto, all’art. 7, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte – per contenere la diffusione dell’epidemia “Covid-19” – dal DPCM 24 ottobre 2020. Tale articolo è stato soppresso dall’art. 21 del decreto-legge n. 149 del 2020, cosiddetto Ristori 2 (il cui testo si sta facendo confluire in quello del precedente decreto-legge n. 137 del 2020, in sede di conversione di quest’ultimo). Il medesimo art. 21, contestualmente, ha utilizzato le risorse di 100 milioni di euro per il 2020 rivenienti da tale abrogazione, per finanziare – in parte – l’esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, disposto dal medesimo articolo per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020
In seconda battuta, all’articolo 168, viene incrementata nella legge di Bilancio la dotazione finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di 10 milioni di euro per l’anno 2021. Ciò – recita la disposizione in esame – al fine di garantire l’efficace svolgimento delle attività derivanti dal diffondersi dell’emergenza causata dall’epidemia da Covid-19, nonché dalle ulteriori esigenze connesse all’attività di sostegno al settore agricolo. 
Si ricorda che l’AGEA è stata istituita con il decreto legislativo n. 165 del 1999, abrogato pressoché integralmente dal decreto legislativo n. 74 del 2018, il quale ha riorganizzato l’Agenzia e ha riordinato il sistema dei controlli nel settore agroalimentare. 
L’AGEA, ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del MIPAAF, ai sensi dell’art. 2 del predetto decreto legislativo n. 74 del 2018, svolge le funzioni di organismo pagatore nazionale, per l’erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell’Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli comunitari, non attribuite ad altri organismi pagatori riconosciuti. Essa, inoltre, svolge le funzioni di organismo di coordinamento degli altri organismi pagatori presenti in Italia, ferma restando l’attività di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 
Il disegno di legge nazionale di bilancio 2021 prevede l’esonero contributivo in favore dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 o, ancora, l’esenzione IRPEF, per l’anno 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. 
E’ prevista, ancora, la non applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5mila euro, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti. 
Vi è anche presente nel testo l’incremento di 70 milioni di euro, per l’anno 2021, della dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori in favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi dal gennaio 2019. Novità di grande interesse è l’istituzione di un Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere agricole cosiddette minori (apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio), con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021. 
Infine è prevista l’adozione di iniziative volte alla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle produzioni agroalimentari e industriali italiane e della Dieta Mediterranea e del contrasto al fenomeno dell’Italian sounding. Per queste finalità è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
Durante i lavori parlamentari, il provvedimento normativo, inizialmente composto da 229 articoli, è stato trasformato in un unico maxi-articolo, frammentato, questa volta, in 1150 commi (atto Senato n. 2054). Rispetto al testo originario, dal quale sono state stralciate diverse disposizioni ritenute estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio, vanno segnalate numerose new entry, tra cui alcuni crediti d’imposta, come quelli per la sostituzione di sanitari e rubinetti, per le spese professionali degli chef, per il filtraggio dell’acqua potabile. 
Ricordiamo, poi, tra le misure aggiunte durante l’iter: l’Iva ridotta al 10% per i piatti pronti e i pasti preparati per la consegna a domicilio o l’asporto; il rinvio al 2022 della sugar tax; la cancellazione della prima rata dell’Imu 2021 per gli immobili destinati alle attività turistiche e agli spettacoli; l’estensione fino a tutto aprile del tax credit affitti per agenzie di viaggio e tour operator; la conferma degli incentivi per l’acquisto di autoveicoli a ridotte emissioni di Co2 e di motoveicoli elettrici o ibridi. 
Rimandiamo ai prossimi giorni una serie di approfondimenti sulle misure più rilevanti. 
E intanto… BUON ANNO!

Allegato.- Legge 30 dicembre 2020, n. 178

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DECRETO LEGGE NATALE. Nuove regole e restrizioni con possibili ristori solo a bar e ristoranti.-

di Area Legislativa

Il tradizionale calendario dell’avvento quest’anno viene stravolto delle aperture e chiusure delle attività commerciali e da conseguenti permessi e divieti di circolare.

E’ quando annunciato dal Governo e previsto nel nuovo decreto legge sul Natale (D.L. n. 172/2020), in vigore da oggi 19 dicembre 2020, che riscrive la cartina geografica dell’epidemia con colorazioni tra il rosso, l’arancione e il giallo a seconda dei giorni.

Proviamo a sintetizzare cosa si può fare e cosa no negli ultimi giorni del 2020 e nei primi del 2021.

24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio

Per tutti i giorni prefestivi (vigilie e i sabati) e i festivi (Natale, Santo Stefano, primo dell’anno, befana e domeniche) l’Italia sarà in zona rossa.

Pertanto, è previsto:

– il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e anche all’interno del territorio stesso (sempre salvo necessità e urgenza);

– la chiusura dei negozi al dettaglio (quindi i negozi all’ingrosso restano aperti), tranne le farmacie, le parafarmacie, le edicole, i tabaccai e le rivendite di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività;

– la chiusura dei mercati di generi non alimentari;

– la chiusura degli esercizi di ristorazione ovvero bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie; resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio (delivery), nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto (take away);

– la sospensione delle attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto;

– la possibilità di svolgere individualmente attività motoria (cioè fare passeggiate) in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.

Sarà comunque possibile far visita, dalle 5 alle 22, a parenti e amici non conviventi.

Infatti, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi conviventi, oltre ai minori di 14 anni su cui si esercita la patria potestà genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Si tratta, in definitiva, di una piccola eccezione al divieto di circolazione per permettere, durante i giorni di festa di poter fare visita ai propri cari, evitando il rischio di pericolosi assembramenti.

28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio

In tutta Italia si applicano le regole per la zona arancione.

Ciò vuol dire che vige:

– il divieto di ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza);

– la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio (delivery) nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto (take away), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Quanto agli spostamenti, in zona arancione c’è, in linea generale, il divieto di ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune.

Il Decreto, però, prevede una eccezione: infatti, saranno consentiti gli spostamenti dai piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti) in un raggio di massimo 30 Km, senza poter andare nei capoluoghi di provincia.

Una nota di Palazzo Chigi specifica inoltre che dal 21 al 6 gennaio sarà possibile sempre andare nelle seconde case, purché queste si trovino nella stessa regione della residenza.

Nuovi ristori per bar e ristoranti

Il decreto stanzia, infine, 650 milioni di euro (455 milioni per il 2020 e 190 milioni per il 2021) di aiuti economici alle categorie colpite direttamente dalle nuove disposizioni.

Si tratta, in particolare, delle attività dei servizi di ristorazione di cui al gruppo Ateco 56 (il dettaglio dei codici attività interessati è riportato in allegato al D.L.), con partita IVA attiva alla data del 19 dicembre 2020, con esclusione di coloro che hanno aperto la partita IVA dal 1° dicembre 2020.

Ad essi verrà corrisposto un contributo a fondo perduto in misura pari al 100% (con un massimo di 150.000 euro) di quanto già percepito in passato con il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), essendo disposto che tale contributo spetti solo a chi lo ha già ottenuto (e non restituito) in base a tale decreto.

L’accredito avverrà in automatico, a cura dell’Agenzia delle entrate, senza che gli interessati debbano presentare un’apposita istanza.

Nessun ristoro è previsto per gli altri attori della filiera che dovranno attendere un nuovo provvedimento a gennaio 2021.

DECRETO LEGGE