Categorie
#associazione #birra #birrificioagricolo #brassicolo #cervisia #filiera #fondi #imprese #italy #organizzazione #rilancio Agricoltura

Tavolo di filiera MIPAAF

Il tavolo di filiera per l’attuazione dell’art. 138 della Legge di Bilancio 2021

[…] Ieri abbiamo partecipato in videoconferenza al tavolo ministeriale della filiera brassicola per un confronto sull’utilizzo dei 10 milioni di euro stanziati per le filiere agricole nella legge di Bilancio 2021.
Attraverso la nostra Associazione, che dalla sua origine ha come maggiore focus la costruzione e l’organizzazione della filiera brassicola italiana, abbiamo rappresentato in sintesi agli interlocutori gli elementi sui quali puntare per la destinazione di questa tipologia di fondi.
Con un’idea ragionata di sviluppo, abbiamo posto l’accento sulla produzione delle materie prime (orzo distico, luppolo e cereali) che vengono utilizzate per la produzione di birra, pensando più direttamente e specificamente ai birrifici agricoli – piccoli nuclei di una filiera brassicola già completa – e ai birrifici che pur non avendo vocazione agricola, hanno comunque investito nella produzione delle materie prime.
Secondo punto messo sul tavolo, per la ripresa e la realizzazione della filiera, è l’attività di promozione per la valorizzazione e per la creazione di una cultura di supplychain all’interno del settore birrario.
Ci riteniamo soddisfatti per quanto condiviso e ci auguriamo che dopo questo primo passo, nel 2021 si apra una strada lunga e ampia per tutto il settore della birra italiana.

Categorie
#associazione #birra #birrificioagricolo #brassicolo #cervisia #cibo #Covid19 #filiera #imprese #italy #legge #mercato #organizzazione #regulatory #rilancio #ristorazione Agricoltura Legislazione

Decreto Ristori BIS. Nuovi codici Ateco e agevolazioni di Filiera.-

di Area Legislativa

Analizziamo il testo del Decreto Ristori BIS (Decreto legge del 9 novembre 2020 n. 149) pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con relativi allegati 1 – 2 – 3, e contenente ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le misure introdotte dal decreto in esame, con ulteriore stanziamento di risorse, sono destinate al ristoro delle attività economiche di filiera interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all’emergenza in corso. Con quest’ultimo provvedimento di aiuti, approvato nella notte del 6 novembre scorso dal Governo, è stata di fatto ampliata la gittata degli indennizzi a fondo perduto. 

Sono previste infatti 3 novità principali
· un’estensione delle categorie di attività beneficiarie degli indennizzi, con nuovi codici Ateco 
· il contributo è aumentato di un ulteriore 50%, per alcuni operatori già beneficiari degli aiuti, colpiti da ulteriori restrizioni alla luce delle nuove misure restrittive nelle zone arancioni e rosse
· previsto un nuovo contributo a fondo perduto per specifiche imprese che operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità. Il contributo sarà erogato sempre dall’Agenzia delle entrate sul conto corrente, in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” e per quelli introdotti con il precedente decreto Ristori. L’importo del beneficio varierà in funzione del settore di attività dell’esercizio
Altre 19 categorie sono state ammesse ai contributi a fondo perduto tra il 100% e il 200% previsti dal decreto ristori 1: lo prevede la tabella dei codici Ateco aggiornata, allegata al decreto ristori bis. 
Compaiono molte delle categorie del comparto che abbiamo informato di essere state escluse dagli aiuti nel precedente provvedimento come la ristorazione senza somministrazione, le rosticcerie e pizzerie al taglio e i laboratori artigianali alimentari.
Tanto premesso, riassumiamo le novità delle misure introdotte e ne segnaliamo alcune per la filiera: 
=> Contributi a fondo perduto 
È stato previsto un ampliamento delle categorie di attività beneficiarie del contributo a fondo perduto previsto dal DL Ristori n. 137/2020
Per alcuni operatori già beneficiari del contributo che registrano ulteriori restrizioni delle loro attività alla luce delle nuove misure restrittive nelle zone arancioni e rosse, il contributo è aumentato di un ulteriore 50%, ovvero per gli operatori dei settori economici individuati dai nuovi codici ATECO: 
561030 – gelaterie e pasticcerie, 
561041 – gelaterie e pasticcerie ambulanti, 
563000 – bar e altri esercizi simili senza cucina 
551000 – alberghi con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020
=> Contributi per le attività con sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari 
È prevista la costituzione di un fondo per ristorare con un contributo a fondo perduto le perdite subite dalle attività economiche che hanno sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari. Ovvero il contributo a fondo perduto di cui sopra viene riconosciuto nell’anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall’Agenzia delle Entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento della stessa Agenzia. Se le imprese svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano tra i beneficiari del contributo (allegato 1 al D.L.), il contributo è pari al 30% del contributo a fondo perduto. Se, invece, svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano tra i beneficiari, il contributo spetta a determinate condizioni ed è pari al 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa. 

=> Sostegno alla filiera agricola, pesca e acquacoltura 

È prevista la totale decontribuzione anche per il mese di dicembre per le imprese interessate dal primo decreto-legge Ristori, attive nei settori della filiera agricola, della pesca, dell’acquacoltura comprese le aziende produttrici di vino e di birra.
=> Credito d’imposta sugli affitti commerciali 
Per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto (Allegato 2 al decreto) e operano nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa) individuate ai sensi dell’ultimo DPCM, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12, viene esteso quanto previsto dal primo decreto Ristori, prevedendo un credito d’imposta cedibile al proprietario dell’immobile locato pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. 
=> Sospensione dei versamenti 
Per i soggetti che esercitano attività economiche sospese è prevista la sospensione delle ritenute alla fonte e dei pagamenti IVA per il mese di novembre. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
=> Cancellazione della seconda rata dell’IMU 
È prevista la cancellazione della seconda rata dell’IMU per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate ai sensi dall’ultimo DPCM, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. 
=> Sospensione dei contributi previdenziali 
Per le attività previste dal decreto-legge Ristori che operano nelle zone gialle vengono sospesi i contributi previdenziali e assistenziali per il mese di novembre. Per quelle delle zone arancioni e rosse la sospensione è riconosciuta per i mesi di novembre e dicembre. 
=> Rinvio del secondo acconto Ires e Irap per i soggetti a cui si applicano gli Isa 
Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, viene disposta la proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto di Ires e Irap. 
Per beneficiare del contributo a fondo perduto, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Se, ad esempio, l’ammontare del fatturato di aprile 2019 è stato di 30.000 euro i 2/3 ammontano a 20.000 e in questo caso la condizione si verifica se l’ammontare del fatturato di aprile 2020 è inferiore a 20.000 euro. 
E’ stato a suto tempo chiarito con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 del 13 giugno 2020, che per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione, poiché si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020). 
Per il calcolo dell’ammontare del contributo sono state previste delle “quote”, differenziate per settore economico, e riportate nell’allegato 1 al decreto 137/2020, in ogni caso l’importo del contributo, non può essere superiore a euro 150.000 euro. 
Tra le quote previste dal decreto si evidenzia: 
· il 150% per bar, gelaterie, pasticcerie, alberghi, affittacamere, villaggi turistici, campeggi; 
· il 200% per ristoranti, palestre, piscine, impianti sportivi, cinema, teatri, intrattenimento; 
· il 400% per discoteche, sale da ballo, night club e simili. 
Per i soggetti che hanno già beneficiato e ricevuto il contributo previsto dall’art. 25 del D.L. n. 34/2020, non è previsto nessun adempimento, l’ammontare dello stesso è determinato come quota del contributo già erogato in base a quanto disposto dall’articolo 25. 
Prendendo in considerazione un ristorante la cui quota prevista dal decreto è pari a 200%, se è stato beneficiario di un contributo di 4.000 euro, l’accredito sul conto corrente sarà di 8.000 euro, ovvero la quota del 200% di 4.000 (contributo già erogato). 
Chi invece non ha mai presentato istanza, potrà presentare la domanda tramite la procedura web utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020. Un prossimo provvedimento delle Entrate dovrà stabilire i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze. 
Il contributo è determinato come quota del valore calcolato sulla base dei dati indicati nell’istanza trasmessa, e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’art. 25 del decreto “Rilancio”
Sono state stabilite delle percentuali in funzione dei ricavi o dei compensi relativi al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020), ossia, per i contribuenti “solari”, quelli relativi al 2019. 
Nello specifico abbiamo: 
· il 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro; 
· il 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro; 
· il 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro. 
Qualora l’ammontare dei ricavi o compensi è superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10% del calo del fatturato. 
Il nuovo ristoro può essere pari a quello calcolato (e già percepito) secondo le regole appena ricordate, incrementato di una certa percentuale, diversa a seconda del codice Ateco di appartenenza. 
Per fare un esempio di come funziona il contributo consideriamo un bar con ricavi inferiori a 400 mila euro, che ha già ricevuto un contributo pari a 1.961 euro, questo riceverà un ristoro del 150% del valore medio di 2.941 euro. 
Per un ristorante invece che supera i 400 mila euro di ricavi, e che ha ricevuto precedentemente un contributo pari a 6.960 euro (quota 200%), riceverà un ristoro del 200% del valore medio di 13.920 euro. Una palestra con ricavi inferiori a 400 mila euro, che ha ricevuto infine un contributo di importo medio pari a 2.028 euro, riceverà un ristoro del 200% del valore medio di 4.056 euro. 
Considerato invece un albergo che non ha beneficiato del contributo, con ricavi superiori a 5 milioni di euro, per tale attività la quota prevista è pari a 150%. 
Sopponendo una differenza di fatturato (aprile 2019 – aprile 2020) pari a 500.000 euro, si applicherà in questo caso la percentuale del 10% quindi 50.000 al cui importo verrà calcolata la quota del 150% (75.000). Il contributo spettante sarà di 75.000 euro. 
Decreto Ristoro Bis e tabelle allegate.-
Categorie
#associazione #brassicolo #cervisia #cibo #filiera #fondi #imprese #italy #organizzazione #regioni #rilancio #ristorazione #sostenibilità Agricoltura

BONUS Lazio Km 0. Il sostegno alla filiera passa attraverso DOP, IGP e PAT.-

di Area Sviluppo Imprese

E’ stato pubblicato il bando Bonus Lazio Km 0 che destina 10 milioni di euro al settore della ristorazione per l’acquisto di prodotti agroalimentari del Lazio. Il bando è operativo da martedì 20 ottobre 2020. 
L’iniziativa è organizzata dalla Regione Lazio, che ha stanziato 10 milioni di euro per promuovere il consumo di alimenti locali a denominazione protetta (DOP e IGP) e i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT). I ristoratori vengono incentivati all’acquisto con misure economiche dirette e, in questo modo si consente di dare una marcia in più all’agroalimentare locale e un sostegno in questi tempi di crisi.
L’incentivo ai prodotti agroalimentari locali consiste di un contributo a fondo perduto pari al30% della spesa (già pagata) . Beneficiari diretti sono gli operatori della ristorazione attivi nel Lazio e iscritti a 4 codici ATECO:
– ristorazione con somministrazione (cod. 56.10.11)
– attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (cod. 56.10.12)
– ristorazione su treni e navi (cod. 56.10.50)
– catering per eventi, banqueting (cod. 56.21.00)
Il contributo è a fondo perduto vale, come già detto, il 30% della spesa sostenuta, purché già ‘quietanzata’, ovvero pagata ai fornitori dei prodotti agroalimentari.
L’importo del contributo varia da un minimo di 500 euro, a fronte di una spesa di 1.667 euro, fino a un massimo di 5.000 euro (per una spesa minima di 16.667 euro). Fattura già quietanzata. 

I prodotti agroalimentari incentivati dal Bando Bonus Lazio km 0 sono tutti i DOP, IGP e PAT realizzati nel territorio regionale, così come elencati nel bando, oltre che nel sito dell’agenzia regionale ARSIAL e in quello del ministero delle Politiche agricole (vedi l’elenco aggiornato al 5.10.20).

A beneficiare dell’iniziativa, oltre a produttori e ristoratori, sono i consumatori
Il sistema di incentivi regionale vale infatti anche a impedire le citazioni fraudolente delle eccellenze agroalimentari nei menu di operatori infedeli. Non pochi, come accertato dal RAC, il Reparto Agroalimentare dei Carabinieri.
L’offerta delle eccellenze laziali è ampia:
16 DOP: Castagna di Vallerano, Fagiolo Cannellino di Atina, Mozzarella di Bufala Campana, Nocciola Romana, Oliva di Gaeta, Pecorino di Picinisco, Pecorino Romano, Pecorino Toscano, Peperone di Pontecorvo, Ricotta di Bufala Campana, Ricotta Romana, Salamini italiani alla cacciatora, e 4 diversi EVOO, olio extravergine di oliva (di Canino, delle Colline Pontine, della Sabina, della Tuscia)
11 IGP: Abbacchio Romano, Agnello del Centro Italia, Carciofo Romanesco del Lazio, Kiwi Latina, Mortadella Bologna, Pane casareccio di Genzano, Patata dell’Alto Viterbese, Porchetta di Ariccia, Prosciutto Amatriciano, Sedano Bianco di Sperlonga, Vitellone bianco dell’Appennino Centrale,
circa 250 PATProdotti Agroalimentari Tradizionali, elencati nel sito ARSIAL, Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio.
Per la partecipazione al Bando Bonus Lazio km 0 sono “garantite procedure semplificate e tempestive”, così come assicurato dall’assessorato Agricoltura della Regione Lazio, motore dell’iniziativa assieme all’Assessorato allo Sviluppo Economico.
Non è solo una misura con cui si mettono a disposizione 10 milioni della riprogrammazione del Fsc, ma diventerà la prima azione integrata della nuova programmazione 2021-2027.
Guida per la compilazione della domanda 
Bando
Allegato A
Categorie
#cervisia #Covid19 #filiera #fondi #italy #legge #rilancio Legislazione

Le novità del DL Rilancio dopo la conversione in legge 77/2020

di Area Legislativa
Approda nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 la legge n. 77/2020 di conversione del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020). Il provvedimento, durante l’iter parlamentare di conversione, si è arricchito di nuove misure per il sostegno di imprese e professionisti e lavoratori. Vediamo di seguito le misure più utili per il settore.
Canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, affitto d’azienda
Viene ampliata la platea dei soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a euro 5 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (2019) e che hanno subito nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Nello specifico, viene stabilito che il credito spetta:
– oltre che alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari o compensi registrato nel 2019, anche alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator;
– alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a euro 5 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (2019) nella misura rispettivamente del 20% nel caso di locazione degli immobili ad uso non abitativo e del 10% di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda;
– ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, anche in assenza dei requisiti richiesti dalla norma.
Quanto alle modalità di utilizzo del credito, viene ammessa la possibilità di cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone (sconto).
Sanificazione degli ambienti di lavoro
Viene ampliata la platea dei soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta nella misura del 60% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione, annoverando tra gli stessi anche le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo che attesta l’iscrizione nella banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
Cessione dei crediti d’imposta
Viene previsto che, fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza da Covid–19 possono, in luogo dell’utilizzo diretto, cedere anche parzialmente gli stessi, oltre che agli istituti di credito ed altri intermediari finanziari, anche al locatore o al concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.
Mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali
Viene previsto che le risorse relative al credito d’imposta riconosciuto alle PMI nella misura del 30% delle spese destinate alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero che sono state disdette in ragione dell’emergenza da Covid-19, entro il limite massimo di 60.000 euro, sono aumentate di 30 milioni di euro per l’anno 2020. Dette somme aggiuntive sono destinate alle imprese diverse dalle PMI o agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall’annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia.
Proroga per la rivalutazione di quote e terreni
Viene prorogata la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° luglio 2020. La rivalutazione è subordinata al versamento dell’imposta sostitutiva all’11% sia per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate) sia per la rideterminazione del valore dei terreni da effettuarsi in un’unica soluzione entro il 15 novembre 2020, ovvero in tre rate annuali di pari importo a decorrere dalla suddetta data.
Sugli importi successivi alla prima rata sono dovuti gli interessi del 3% da versarsi contestualmente. Il valore rideterminato di terreni e quote deve risultare da un’apposita perizia che va redatta e giurata entro il 15 novembre 2020.
Superbonus 110%
Viene incrementata al 110% l’aliquota della detrazione IRPEF spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo.
Detta agevolazione si applica sugli interventi effettuati da condomini, dalle persone fisiche non imprenditori sulle unità immobiliari, dagli istituti autonomi case popolari, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche. Le persone fisiche non imprenditori possono beneficiare delle detrazioni in questione per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali
Viene introdotta in via sperimentale – per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021 – la possibilità per il soggetto avente diritto ad alcune detrazioni fiscali (i.e. interventi per recupero del patrimonio edilizio, per l’efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, installazione di pannelli solari fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici) di optare, alternativamente per:
– un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuati gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di pari importo alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari;
– la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. A tal fine, per gli interventi di efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltaico e la realizzazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici per i quali è riconosciuta la detrazione del 110% delle spese sostenute, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento medesimo.
Fondo per compensazione costi esercizi commerciali
Viene inoltre istituito un Fondo per la parziale compensazione dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute a seguito dei pagamenti con carte di credito o di debito eseguiti a partire dal 19 luglio 2020 fino 31 dicembre 2020, con la previsione di un limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021.
Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio
Viene stabilito che nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva di continuità aziendale di cui all’art. 2423-ter, comma 1, n. 1, c.c. è effettuata senza tener conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio.
Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all’art. 2427, comma 1, n. 1 c.c. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, comprese quelle inerenti ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
Inoltre, è previsto che nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva di continuità aziendale di cui all’art. 2423-ter, comma 1, n. 1, c.c. può essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Dette disposizioni hanno efficacia solo ai fini civilistici.
Nomina organi di controllo da parte delle SRL
Viene differito alla data di approvazione dei bilanci relativi al 2021 il termine ultimo entro il quale le SRL – al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 2477 c.c. – sono tenute alla nomina dell’organo di controllo.
Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accise
Viene confermato che sono abrogate definitivamente le clausole di salvaguardia previste dalle precedenti leggi di Bilancio che disponevano variazioni in aumento delle aliquote IVA ordinaria e del 10% e di quelle in materia di accise su taluni prodotti carburanti.
Aliquota IVA del 5% per la cessione di mascherine e dispositivi di protezione individuale
Confermata anche l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale. Tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria in atto, viene accordata, in via transitoria e fino al 31 dicembre 2020, l’applicazione del regime dell’esenzione IVA alle cessioni di tali beni, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.
Contributo a fondo perduto
Nessuna modifica invece per i contributi a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto Rilancio.
I contributi sono a favore delle imprese, dei lavoratori autonomi con partita IVA o dei titolari di reddito agrario, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per chi ha iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi, sempre che sia rispettato il presupposto del limite di ricavi o compensi di 5 milioni. Lo stesso vale per i soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell’insorgere dello stato di emergenza COVID-19 (delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020) e per i quali, date le pregresse difficoltà economiche, non è necessaria la verifica della condizione del calo di fatturato.
Il contributo a fondo perduto si determina applicando una data percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:
– 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
– 15% per i soggetti con ricavi tra 400.000 euro e fino a un 1 milione di euro;
– 10% per i soggetti con ricavi o compensi tra 1 e 5 milioni di euro,
nel periodo d’imposta 2019.
In ogni caso, è garantito un contributo minimo per un importo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Contributi per i settori ricreativo e dell’intrattenimento
Viene prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto nel limite complessivo di spesa di euro 5 milioni per il 2020 in favore delle imprese operanti nei settori ricreativo e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie.
Con un decreto ministeriale, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 34/2020, saranno definiti i criteri e le modalità di applicazione, anche al fine di assicurare il rispetto del suddetto limite di spesa, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50% rispetto a quello del 2019. L’efficacia di tale previsione è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.
Patrimonializzazione delle imprese di medie dimensioni
Confermate, con alcune novità, le misure di sostegno al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (con ricavi compresi tra 5 e 50 milioni) aventi sede legale in Italia, costituite in forma di società di capitali o società cooperative, le quali abbiano subito una riduzione dei ricavi nel bimestre marzo-aprile 2020 non inferiore al 33% del medesimo periodo del 2019 ed effettuano un aumento del capitale entro il 31 dicembre 2020.
Le misure, in particolare, consistono in un duplice credito di imposta:
– un credito di imposta a favore dei sottoscrittori degli aumenti di capitale per l’aumento del capitale sociale (pari al 20% del conferimento fino al tetto massimo di 2 milioni);
– un credito d’imposta a favore alla società che riceve l’apporto di capitale, pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale deliberato.
Ulteriore misura di sostegno è l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, la cui gestione è affidata a Invitalia, finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte di aziende, con che soddisfano le condizioni di ammissione e con un fatturato compreso tra i 10 e 50 milioni e con un numero di occupati inferiore a 250 persone.
Con una modifica approvata dalla legge di conversione è stato precisato che possono beneficiare sia del credito d’imposta su perdite registrate nel 2020 che del Fondo Patrimonio PMI anche le società in concordato preventivo con continuità aziendale, nel caso in cui l’omologa sia già emessa e che si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame (avvenuta il 19 maggio 2020).
Start up e PMI innovative
Dal passaggio parlamentare novità anche per il regime fiscale agevolato a favore delle sole persone fisiche che investono in start up o in PMI innovative.
Per le somme versate al capitale sociale spetta una detrazione d’imposta del 50% (investimento massimo detraibile pari a 100.000 euro nel caso di start up innovative ed a 300.000 euro nel caso di PMI innovative)
Le modalità attuative saranno individuate con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.
Super ammortamento 2019
In considerazione della contingenza emergenziale da Covid– 19, viene confermato che il termine del 30 giugno 2020, entro il quale è necessario che avvenga la consegna dei beni materiali strumentali nuovi per poter beneficiare del super ammortamento (30% di maggiorazione figurativa del costo di acquisizione), è differito al 31 dicembre 2020.
Incremento limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24
Confermato che solo per il 2020, il limite massimo – previsto dall’art. 34, co. 1 della Legge n. 388/2000 – dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili nel modello F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, passa da euro 700.000 a euro 1.000.000 (un milione).
Plastic Tax e Sugar tax
Confermato anche il differimento al 1° gennaio 2021 dell’entrata in vigore dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI – c.d. Plastic Tax) e dell’imposta sul consumo delle bevande edulcorate (c.d. Sugar tax).
Promozione del sistema delle società benefit
È riconosciuto alle società benefit un contributo a fondo perduto sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2020. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di euro 7 milioni, che costituisce tetto di spesa.
Acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2g/km
Viene previsto che alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, anche il leasing, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:
– per l’acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell’agevolazione superi i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo è parametrato al numero di grammi di anidride carbonica messi per Km (CO2g/km) con un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 2.000 ed è riconosciuto a condizione che sia praticato uno sconto da parte del venditore pari ad almeno euro 2.000;
– per l’acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi di anidride carbonica emessi per Km con un minimo di euro 740 ed un massimo di euro 1.000 ed è riconosciuto a condizione che sia praticato uno sconto da parte del venditore pari ad almeno euro 1.000.
Detti contributi sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:
– abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/Km aventi un prezzo inferiore ad euro 50.000;
– abbiamo emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, siano omologati in una classe non inferiore a Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica inferiore a € 40.000, IVA esclusa.
Le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi di Euro 0 a euro 3 con un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60% degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo. Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, hanno diritto ad un ulteriore incentivo di € 750 da sommare a € 1.500 già attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito d’imposta entro tre annualità per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
Incentivi per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi
A coloro che nel 2020 acquistano, anche in leasing, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie da L1 a L7, è riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di euro 3.000. Il contributo è pari al 40% del prezzo d’acquisto, fino ad un massimo di euro 4.000, nel caso in cui sia consegnato per la rottamazione un veicolo euro 0,1, 2 o 3, ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria di cui si è proprietari o intestatari da almeno 12 mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno 12 mesi, un familiare convivente.
Disposizioni in materia di versamento IRAP
Confermato che per imprese e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori ad euro 250 milioni (nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto Rilancio) “non è dovuto” il versamento del saldo dell’IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando comunque l’obbligo di versamento degli acconti dovuti per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Non è inoltre dovuto il versamento della prima rata dell’acconto relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; l’importo di tale versamento è “comunque escluso” dall’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta. Detta previsione non trova applicazione per le banche e gli enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione e le Amministrazioni e gli enti pubblici.
Proroga dei termini dei versamenti sospesi
Confermato anche il rinvio al 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno 2020) della scadenza entro la quale devono effettuare (in unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo) i versamenti sospesi i soggetti che, a fronte dell’emergenza Covid-19, hanno beneficiato nel periodo marzo/maggio 2020 della sospensione dei versamenti tributari e previdenziali.
Tax credit vacanze
Per il periodo d’imposta 2020 viene riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a euro 40.000, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed &breakfast. Il credito è utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, nella misura massima di € 500 per ogni nucleo familiare.
Esenzione IMU per il settore turismo
Viene disposto che sono esentati dalla prima rata IMU relativa all’anno 2020:
gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
CIG Covid
Con una nuova disposizione inserita dalla legge di conversione, viene consentito ai datori di lavoro, che hanno interamente fruito delle prime 14 settimane di cassa integrazione, anche in deroga, o assegno ordinario, di chiedere ulteriori 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre 2020.
Contratti apprendisti/lavoratori a termine
È prorogata la durata dei contratti di apprendistato diverso da quello professionalizzante e dei contratti di lavoro a termine (anche in regime di somministrazione), che sono stati sospesi dall’attività lavorativa a causa delle misure di contenimento per il Coronavirus, in misura equivalente al periodo di sospensione.
Resta fermo al 30 agosto 2020 il termine finale per la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a termine senza necessità di causale.
Blocco licenziamenti
Confermato fino al 17 agosto 2020 il blocco dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e la sospensione delle procedure in corso.
È stata, invece, introdotta una disposizione con la quale, in via eccezionale e fino al 17 agosto 2020, si modificano i termini complessivi delle procedure previste dalla legge in caso di trasferimento d’azienda in cui sono complessivamente occupati più di 15 lavoratori. Si prevede, in particolare, che la durata dei termini previsti per la procedura di comunicazione degli obblighi d’informazione alle rappresentanze sindacali, a carico delle parti private che trattano il trasferimento d’azienda, e di esame congiunto delle informazioni trasmesse, in caso di mancato accordo, non possa avere durata inferiore ai 45 giorni.
Congedo parentale
Confermato l’aumento da 15 a 30 giorni (continuativi o frazionati) della durata massima del congedo parentale per ciascun genitore (come precisato nel corso dell’iter di conversione) lavoratore dipendente del settore privato con figli fino a 12 anni (senza limiti di età in caso di figli con disabilità). I periodi di congedo devono essere utilizzati alternativamente da entrambi i genitori lavoratori conviventi e che possono essere fruiti anche in forma giornaliera ed oraria. Il termine finale per la fruizione del congedo, con una modifica apportata in sede di conversione, è stato prorogato dal 31 luglio al 31 agosto 2020.
DURC
Durante l’iter di conversione, è stato soppresso il comma 1 del dell’art. 81, che, modificando l’art. 103 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), stabiliva che i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano validità sino al 15 giugno 2020, in deroga alla disposizione novellata.
A seguito dell’abrogazione, pertanto, anche per il DURC sembrerebbe trovare applicazione la disciplina stabilita in via generale dall’art. 103, comma 2, che ha previsto la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Reddito di emergenza ed emersione lavoro irregolare
Viene infine prorogata dal 30 giugno al 31 luglio il termine finale di presentazione delle domande per il Reddito di emergenza e dal 15 luglio al 15 agosto il termine entro il quale i datori di lavoro possono presentare le domanda di emersione dei rapporti di lavoro irregolari e i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto possono richiedere il rilascio di permesso di soggiorno temporaneo.
Testo coordinato https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20A03914/sg