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Bonus Centri Storici. Provvedimento Agenzia delle Entrate.-

di Area Legislativa e Area Sviluppo Imprese

L’Agenzia delle Entrate il 12 novembre scorso ha emanato il provvedimento che definisce le modalità con cui i negozi e le attività commerciali presenti nei centri storici delle città metropolitane o grandi centri urbani, come definiti nel decreto di Agosto, possono presentare richiesta per un bonus fino a 150.000 euro. La misura è contenuta nell’art. 59 del citato decreto, convertito in legge il 13 ottobre 2020, n. 126, e sostiene quelle attività che hanno subito gravi perdite di fatturato connesso alla riduzione del flusso turistico

I beneficiari di tale bonus a fondo perduto, hanno 60 giorni di tempo per inviare l’istanza all’Agenzia delle Entrate, dalla data di avvio della procedura telematica. Dal 18 novembre e fino al 14 gennaio 2021 sarà dunque possibile presentare l’istanza all’Agenzia
Precisiamo da subito che il bonus non è cumulabile con il bonus filiera destinato ai ristoranti (c.d. Salva Made in Italy). 
Come stabilisce la legge di conversione del Decreto Agosto, il contributo a fondo perduto è destinato alle attività commerciali presenti nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana. Per zona A si identifica il centro storico. Mentre per attività commerciale sono individuate le imprese di vendita di beni o servizi al pubblico (ad esempio bar, ristoranti, tabacchi, farmacie, gelaterie, negozi di abbigliamento). Quindi i beneficiari sono solo quelle attività come sopra definite svolte nei centri storici o in zone equipollenti. A questi si aggiungono gli autoservizi di trasporto pubblico non di linea. 
In Itala si contano 80 comuni capoluogo di provincia, di cui solo 12 sono le città metropolitane presenti nel decreto (Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Cagliari, Catania, Messina, Palermo). Escluse Reggio Calabria e Messina. 
Con il provvedimento a firma del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2020, sono state identificate altre città destinatarie del contributo (Verbania, Rimini, Siena, Pisa, Como, Verona, Urbino, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa). 
Se l’esercente si trova in una città capoluogo di provincia, in base alle rilevazioni delle amministrazioni pubbliche deputate all’identificazione dei flussi turistici, il flusso turistico di persone residenti all’Estero, deve essere stato di almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni
Se invece l’attività di impresa ricade in una città metropolitana, la stessa statistica sui turisti stranieri (residenti all’estero) deve rilevare un numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni
Accanto al requisito statistico demografico, per determinare se una città capoluogo di provincia o città metropolitana possa essere inclusa tra quelle in cui il centro storico abbia sofferto la brusca frenata del flusso turistico, c’è anche il requisito economico
Il negozio che vende beni o servizi al pubblico, che ha la sua sede operativa all’interno del centro storico di una città capoluogo di provincia o città metropolitana, in base al requisito del flusso turistico, deve aver registrato per effetto della mancanza di turisti una perdita di ricavi. Tra giugno 2020 e lo stesso mese del 2019, la perdita di fatturato o corrispettivi deve essere pari o superiore al 66% fatturato
Mentre la perdita di fatturato è per tutti di almeno il 66%, per l’accesso al requisito, le attività commerciali interessate sono state divise in tre fasce. Coloro che hanno realizzato nell’anno di imposta un fatturato non superiore a 400.000 euro; le attività commerciali con un fatturato compreso tra 400mila e 1 milione di euro; ed infine gli esercenti con un fatturato superiore al milione di euro. 
La logica che sta alla base del bonus a fondo perduto per i negozi dei centri storici delle zone A o equipollenti, individuate nelle città metropolitane o capoluogo di provincia, è dare un ristoro per la perdita di fatturato o corrispettivi subiti a giugno 2020, rispetto all’anno precedente, per effetto del lockdown e delle misure di chiusura delle frontiere che hanno azzerato l’arrivo di turisti stranieri. Tuttavia, il bonus non va a coprire l’intera perdita di fatturato ma solo una quota. Questa è calcolata sulla differenza tra il fatturato o corrispettivo realizzato a giugno 2020 con quello del 2019. Ad esempio se nel giugno 2020, un bar in Duomo a Milano, ha avuto un fatturato di 10.000 euro, e nel giugno 2019, il fatturato è stato di 14.000 euro, il bonus sarà calcolato solo sulla differenza, ossia 4.000 euro. 
Il bonus ha però un importo minimo che comunque verrà erogato. Questo importo è di 1.000 euro per le persone fisiche, e 2.000 euro per le persone giuridiche (aziende con P.Iva). Ma non potrà superare i 150.000 euro
Il coefficiente da applicare non è univoco per tutti, ma è differenziato su 3 fasce di fatturato realizzato nel 2019. 
15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
Il bonus è riconosciuto anche a coloro che hanno avviato l’attività dal 1 luglio 2019. In tal caso il fatturato di giugno 2019 sarà zero, mentre quello di riferimento per l’applicazione di quale coefficiente, dipenderà dal fatturato complessivo realizzato tra il 1 luglio e 31 dicembre 2020. 
La presentazione dell’istanza può avvenire solo in via telematica. La può presentare il titolare dell’attività o gli intermediari delegati alla consultazione del Cassetto fiscale. L’istanza si presenta accedendo al portale web “Fatture e Corrispettivi” nell’area riservata. L’Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli sulla domanda e solo in caso di accoglimento (ci saranno due ricevute, una per accettazione e l’altra di autorizzazione), il pagamento avverrà direttamente sul conto corrente del beneficiario riportato nell’istanza. Qui il link al modello
Decreto Agenzia delle Entrate 12 novembre 2020 
Istanza richiesta bonus
Elenco città e istruzioni 
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BONUS Lazio Km 0. Il sostegno alla filiera passa attraverso DOP, IGP e PAT.-

di Area Sviluppo Imprese

E’ stato pubblicato il bando Bonus Lazio Km 0 che destina 10 milioni di euro al settore della ristorazione per l’acquisto di prodotti agroalimentari del Lazio. Il bando è operativo da martedì 20 ottobre 2020. 
L’iniziativa è organizzata dalla Regione Lazio, che ha stanziato 10 milioni di euro per promuovere il consumo di alimenti locali a denominazione protetta (DOP e IGP) e i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT). I ristoratori vengono incentivati all’acquisto con misure economiche dirette e, in questo modo si consente di dare una marcia in più all’agroalimentare locale e un sostegno in questi tempi di crisi.
L’incentivo ai prodotti agroalimentari locali consiste di un contributo a fondo perduto pari al30% della spesa (già pagata) . Beneficiari diretti sono gli operatori della ristorazione attivi nel Lazio e iscritti a 4 codici ATECO:
– ristorazione con somministrazione (cod. 56.10.11)
– attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (cod. 56.10.12)
– ristorazione su treni e navi (cod. 56.10.50)
– catering per eventi, banqueting (cod. 56.21.00)
Il contributo è a fondo perduto vale, come già detto, il 30% della spesa sostenuta, purché già ‘quietanzata’, ovvero pagata ai fornitori dei prodotti agroalimentari.
L’importo del contributo varia da un minimo di 500 euro, a fronte di una spesa di 1.667 euro, fino a un massimo di 5.000 euro (per una spesa minima di 16.667 euro). Fattura già quietanzata. 

I prodotti agroalimentari incentivati dal Bando Bonus Lazio km 0 sono tutti i DOP, IGP e PAT realizzati nel territorio regionale, così come elencati nel bando, oltre che nel sito dell’agenzia regionale ARSIAL e in quello del ministero delle Politiche agricole (vedi l’elenco aggiornato al 5.10.20).

A beneficiare dell’iniziativa, oltre a produttori e ristoratori, sono i consumatori
Il sistema di incentivi regionale vale infatti anche a impedire le citazioni fraudolente delle eccellenze agroalimentari nei menu di operatori infedeli. Non pochi, come accertato dal RAC, il Reparto Agroalimentare dei Carabinieri.
L’offerta delle eccellenze laziali è ampia:
16 DOP: Castagna di Vallerano, Fagiolo Cannellino di Atina, Mozzarella di Bufala Campana, Nocciola Romana, Oliva di Gaeta, Pecorino di Picinisco, Pecorino Romano, Pecorino Toscano, Peperone di Pontecorvo, Ricotta di Bufala Campana, Ricotta Romana, Salamini italiani alla cacciatora, e 4 diversi EVOO, olio extravergine di oliva (di Canino, delle Colline Pontine, della Sabina, della Tuscia)
11 IGP: Abbacchio Romano, Agnello del Centro Italia, Carciofo Romanesco del Lazio, Kiwi Latina, Mortadella Bologna, Pane casareccio di Genzano, Patata dell’Alto Viterbese, Porchetta di Ariccia, Prosciutto Amatriciano, Sedano Bianco di Sperlonga, Vitellone bianco dell’Appennino Centrale,
circa 250 PATProdotti Agroalimentari Tradizionali, elencati nel sito ARSIAL, Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio.
Per la partecipazione al Bando Bonus Lazio km 0 sono “garantite procedure semplificate e tempestive”, così come assicurato dall’assessorato Agricoltura della Regione Lazio, motore dell’iniziativa assieme all’Assessorato allo Sviluppo Economico.
Non è solo una misura con cui si mettono a disposizione 10 milioni della riprogrammazione del Fsc, ma diventerà la prima azione integrata della nuova programmazione 2021-2027.
Guida per la compilazione della domanda 
Bando
Allegato A
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I ristori per la filiera brassicola e agroalimentare. Codici Ateco e percentuali di contributo previste dal Decreto Legge del 27 ottobre 2020.-

di Area Sviluppo Imprese

Il testo del c.d. Decreto Ristori, approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 ottobre scorso, contiene alcune novità e altrettante proroghe delle misure previste dal Decreto Rilancio (già approfondito in un nostro articolo del 21 maggio 2020).
Tale decreto segue il DPCM del 24 ottobre 2020 con il quale sono state disposte le chiusure delle attività che riguardano la filiera brassicola e agroalimentare e che hanno generato un pericoloso impatto socio-economico sull’intera categoria, già colpita negli scorsi mesi. 
I ristori previsti dall’omonimo decreto si inquadrano nell’ambito dei contributi a fondo perduto e i soldi dovrebbero essere accreditati sui conti correnti degli imprenditori «in tempi record entro il 15 novembre». 
Il Governo ha scelto la via di suddividere in categorie le attività colpite dalle ultime misure di contenimento introdotte, andando relativamente a individuare un’aliquota di ristoro ben definita, che parte dal 100% fino ad arrivare al 400% e comunque fino a un massimo di 150.000 euro. 
Il fondo perduto sarà riconosciuto anche alle partite IVA con ricavi superiori a 5 milioni di euro, per un importo pari al 10% del calo di fatturato. Tra gli esclusi dal provvedimento spiccano però i titolari di partita IVA aperta dopo il 25 ottobre 2020 e chi, precedentemente a questa data, ha chiuso l’attività. 
Potranno fare domanda le attività individuate dai codici ATECO allegati al decreto, qualora l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. 
Nello specifico, per quanto concerne la filiera, i codici di riferimento sono i seguenti:

561011

Ristorazione con somministrazione

200%

561012

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

200%

561030

Gelaterie e pasticcerie

150%

561041

Gelaterie e pasticcerie ambulanti

150%

561042

Ristorazione ambulante

200%

562100

Catering per eventi, banqueting

200%

563000

Bar e altri esercizi simili senza cucina

150%

823000

Organizzazione di convegni e fiere

200%

960905

Organizzazione di feste e cerimonie

200%

551000

Alberghi

150%

552010

Villaggi turistici

150%

552030

Rifugi di montagna

150%

552052

Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

150%

949920

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

200%

949990

Attività di altre organizzazioni associative n.c.a.

200%

Per le aziende della filiera agricola, della pesca e dell’acquacoltura è previsto – per il mese di novembre 2020 – l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, esclusi premi e contributi dovuti all’INAIL. Il medesimo esonero è riconosciuto anche a imprenditori agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. 
Tra le novità fiscali è inoltre confermata la cancellazione del saldo IMU del 16 dicembre 2020, esclusivamente per le attività danneggiate dal DPCM del 25 ottobre 2020 e a patto che il proprietario dell’immobile sia anche il gestore dell’attività. 
Via libera inoltre al bonus del 60% sugli affitti commerciali, fino a dicembre, e anche in questo caso anche alle partite IVA con ricavi superiori ai 5 milioni di euro. 
Resta la possibilità di cedere il bonus riconosciuto al proprietario dell’immobile commerciale, in cambio di uno sconto di pari importo sull’ammontare del canone dovuto. 
Proroga della cassa integrazione, due mensilità in più di reddito di emergenza e sospensione dei versamenti contributivi sono le principali novità in materia di lavoro, accanto al rinnovo del bonus INPS di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo e di 1.000 euro per i lavoratori dello spettacolo, del turismo e degli stabilimenti balneari. 
La proroga della cassa integrazione è di ulteriori 6 settimane da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.
È prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato. La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni. 
Torna in campo anche l’INPS. Il Decreto Ristori conferma la proroga del REM, il reddito di emergenza, di importo compreso tra i 400 e gli 800 euro, che sarà erogato per ulteriori due mensilità. 
Nelle mani dell’INPS ci sarà inoltre la nuova tornata del bonus Covid-19 per i lavoratori colpiti dalle nuove chiusure, stagionali, lavoratori dello sport e dello spettacolo in primis. 
Per quel che riguarda le misure per i lavoratori dello spettacolo e del turismo sono previste: 
  • una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo; 
  • la proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del turismo.

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Come si costruisce una filiera

Il piano di filiera

 

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La nostra idea di sostenibilità

di Francesca Borghi

Per la giornata mondiale dell’ambiente, vogliamo ricondurre l’attenzione ai nostri comportamenti come esseri umani e come organizzazione per ricordare la definizione che diede già nel 1987 la Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo indetta dalle Nazioni Unite affermando che lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere le possibilità delle generazioni future. Il punto focale di una #filiera brassicola sostenibile è dunque la capacità di trovare il giusto equilibrio che consenta di continuare sulla strada del progresso, ma senza danneggiare irrimediabilmente l’ambiente dal quale la nostra stessa sopravvivenza dipende.

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Regione Campania. Nuove disposizioni per take away e delivery

di Area Legislativa
La Regione Campania ha emanato con ordinanza n. 41 del 1° maggio 2020 le indicazioni per le attività di asporto e delivery sul territorio regionale a far data dal 4 maggio 2020.
In base alle disposizioni, le consegne a domicilio (delivery) possono essere effettuate anche fuori dal comune di appartenenza e senza vincolo orario, con la sola prenotazione telefonica e mantenendo le precauzioni igienico-sanitarie.
Per quanto riguarda invece il servizio takeaway, l’ordinanza prevede testualmente che “resta vietata la vendita con asporto, nelle more della definizione, anche con l’Unità di crisi regionale, delle misure organizzative volte ad evitare assembramenti e conseguenziale aumento del rischio epidemiologico”.
Tale disposizione ha avuto la sua completa estensione con la riunione della task force regionale del 2 maggio 2020 che ha condiviso le misure organizzative e, pertanto, si è decisa la riapertura all’attività dell’asporto sulla base di alcune linee guida: 
1) Il servizio viene svolto sulla base di prenotazioni telefoniche o online 
2) Il banco vendita viene posto all’ingresso dell’esercizio commerciale 
3) I gestori sono responsabili del distanziamento sociale e anche di quello di eventuali riders per il delivery 
4) E’ assolutamente obbligatorio l’uso da parte del personale di mascherine e guanti 
5) Il mancato rispetto delle norme comporterà la chiusura per una settimana del locale
La determinazione ha piena efficacia e validità vista la pubblicazione sul sito della Regione.
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Via libera al take away nella Provincia Autonoma di Trento

di Area Legislativa

In base all’ordinanza n. 228940/1 del 25 aprile 2020, sarà consentito il servizio di asporto per le attività di ristorazione, bar, pub, pizze al taglio, gelaterie e pasticcerie a decorrere dal prossimo 29 aprile 2020.
Occorrerà rispettare le seguenti misure:
  • l’asporto dovrà esser effettuato, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica
  • occorrerà garantire che gli ingressi per il ritiro dei prodotti avvengano per appuntamento, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce
  • è obbligatorio l’utilizzo di mascherine e guanti per gli operatori che entrino in contatto con gli avventori
  • i clienti hanno l’obbligo di indossare la mascherina prima di entrare nei locali
Saranno emanate specifiche linee guida attuative delle misure sin qui indicate.
Per le restanti disposizioni degli atti normativi in commento, si rinvia alla lettura integrale del testo.