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Green Pass 2021

Controlli e responsabilità nella gestione dei certificati verdi Covid.

[…] Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, dal 6 agosto 2021 entreranno in vigore le regole d’uso del Green Pass già introdotto e regolamentato con il DPCM del 17 giugno 2021, per il quale occorreva un atto avente forza di legge per completarne la legittimazione. Approfondiremo la questione più avanti in questa disamina, considerando i quesiti che ci sono pervenuti in questi giorni in merito alla responsabilità di chi dovrà controllare il Green Pass.

Come abbiamo già anticipato tramite comunicazione sui nostri social (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e Telegram), sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di “passaporto vaccinale” ovvero:

  1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
  2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

Questa documentazione sarà richiesta per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti che toccano da vicino anche gli operatori della #filierabrassicola.

-Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;

-Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

-Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

-Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

-Sagre e fiere, convegni e congressi;

-Centri termali, parchi tematici e di divertimento;

-Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

-Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

-Concorsi pubblici.

Inoltre con il Green pass sarà possibile accedere alle sale d’attesa dei reparti ospedalieri. L’accesso – sospeso finora causa Covid – era stato di recente introdotto per le sale d’attesa di pronto soccorso e viene ora esteso a tutti i reparti ospedalieri, per gli accompagnatori di pazienti non affetti da Covid. 

Il green pass sarà necessario anche per entrare negli stadi e andare ai concerti. Nel DL viene stabilita la capienza al 50% negli impianti sportivi all’aperto e si potrà accedere solo con la certificazione vaccinale, o di guarigione entro i 6 mesi o il test entro le 48 ore. Nel dettaglio, per quanto riguarda “la partecipazione del pubblico – si legge nel testo del decreto – sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale”, in zona bianca, la capienza consentita “non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso”.

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Cambiano anche i parametri per i “passaggi di colore” delle regioni legati al rischio Covid:

Zona Gialla con occupazione dei posti letto nelle terapie intensive pari al 10% e ospedalizzazione del 15%, con le conseguenti restrizioni già definite nelle misure passate;

Zona Arancione con occupazione dei posti letto nelle terapie intensive pari al 20% e ospedalizzazione del 30%, con le conseguenti restrizioni già definite nelle misure passate;

Zona Rossa con occupazione dei posti letto nelle terapie intensive pari al 30% e ospedalizzazione del 40%, con le conseguenti restrizioni già definite nelle misure passate.

Treni e trasporti pubblici non sono al momento soggetti al Green pass per far entrare i passeggeri.

Le discoteche restano chiuse (e in prima battuta beneficeranno di un fondo da 20 milioni di euro come ristori).

Lo stato di emergenza è prorogato al 31 dicembre 2021.

Tornando al DPCM 17 giugno 2021, è bene rammentare che gli artt. 9 e 13 dello stesso, disciplinano le modalità dei controlli e chi è tenuto a farli. Il decreto-legge appena pubblicato – all’art. 3 – rimanda infatti allo stesso DPCM che pochi hanno compreso in maniera approfondita.

L’art. 9 del DPCM del 17 giugno 2021 prevede che:

  1. Le certificazioni verdi COVID-19 sono identificate attraverso un codice univoco alfanumerico munito delle caratteristiche descritte nell’allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
  2. Ai fini della verifica di autenticità, integrità e validità delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 13, è prevista l’apposizione di un codice a barre bidimensionale (QR code), generato con le caratteristiche e le modalità descritte nell’allegato D.

L’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021, invece, stabilisce che i controlli vanno effettuati tramite lettura del QR Code e i soggetti deputati alla verifica dei certificati. Nello specifico:

  1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
  2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
  3. a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
  4. b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
  5. c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati;
  6. d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati;
  7. e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonchè i loro delegati;
  8. f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati.
  9. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
  10. L’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.
  11. L’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.
  12. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti di cui all’art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

I trasgressori saranno puniti con l’applicazione di una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia del cliente. In caso di violazione reiterata per tre volte in tre giorni diversi, «l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni».

È in arrivo una nuova applicazione fornita dalla PA che si chiama VerificaC19. E’ stata sviluppata dal ministero della Salute per controllare i Green Pass. Chi verifica richiede la certificazione all’interessato, il quale mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). Basta inquadrare il codice sulla certificazione digitale per ottenere in risposta una spunta verde in caso affermativo o un segnale di divieto rosso nel caso in cui il pass non sia più valido, come quando un tampone è stato effettuato più di 48 ore prima del controllo.

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Legislazione News

DPCM 2 marzo 2021

Le principali novità e cosa cambia. Attenzione sull’asporto di bevande.

[…] E’ stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante ulteriori disposizioni per affrontare l’emergenza epidemiologica da Covid_19.

Il nuovo DPCM 2 marzo 2021 entra in vigore il 6 marzo 2021 e si applica fino 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.
Il nuovo Decreto ha una struttura diversa dal precedente DPCM 14 gennaio 2021 e nello specifico è costituito dai seguenti Capi:
· Capo I (artt. 1- 6)Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
· Capo II (art. 7)Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona bianca
· Capo III (art. 8 – 32) Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona gialla
· Capo IV (artt. 33 – 37) Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona arancione
· Capo V (artt. 38 – 48)Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona rossa
· Capo VI (artt. 49 – 51)Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti gli spostamenti da e per l’estero
· Capo VII (artt. 52 – 54)Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti i trasporti
· Capo VIII (artt. 55 – 57)Disposizioni riguardanti l’esecuzione e il monitoraggio delle misure e disposizioni finali
La norma contiene parecchie novità e, tra le tante, ricordiamo, quella contenuta nell’art. 27 e quelle relative alle istituzioni scolastiche contenute nell’articolo 43 e relative agli spettacoli aperti al pubblico contenute nell’articolo 15.
In particolare, l’articolo 27 del nuovo Dpcm al punto 2 specifica che: “Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00“.
In relazione all’asporto, quindi, si precisa che è rimasto il divieto per le attività di bar, pub e ristoranti (codice ATECO 56.3) dopo le 18, come per tutti gli altri esercizi commerciali della stessa tipologia. Viene consentito invece l’asporto solo fino alle 22 dalle enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25). Resta, ovviamente, vietato il consumo sul posto.
Evidenziamo che tutte le attività di laboratorio artigianale alimentare che possiedono anche la licenza di commercializzazione di bevande (codice Ateco 47.25) possono protrarre l’asporto fino alle 22 così come le attività di ristorazione o affini che possiedono in aggiunta alla somministrazione la medesima licenza e che hanno un corner per la vendita delle bevande.
Con l’articolo 43 rubricato “Istituzioni scolastiche” viene precisato che nelle zone rosse sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado che si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Allo stesso articolo 43 fa riferimento l’articolo 21 in cui viene precisato che anche nelle zone gialle e nelle zone arancioni la misura di cui al primo periodo dell’art. 43 è disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave; la stessa misura può altresì essere disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.
In atto si trovano in zona rossa le Regioni Basilicata e Molise in cui l’incidenza cumulativa settimanale è, comunque, inferiore a 250 mentre lo stesso indice è superiore a 250 nelle Regioni Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia autonoma di Trento.
Nelle zone gialle, riaprono, di fatto, a decorrere dal 27 marzo 2021, le sale teatrali, le sale da concerto, le sale cinematografiche, i live-club ed altri locali.
Così come disposto dall’articolo 15 del provvedimento, a decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi.
Nessuna apertura, invece, nelle zone arancioni e nelle zone rosse.
Spostamenti, visite e trasporti.
Il Dpcm conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità, mentre resta sempre consentito il rientro presso domicilio o abitazione. I trasporti pubblici possono essere riempiti fino a un massimo del 50%. All’interno delle regioni le regole cambiano a seconda della fascia della regione.
Zona gialla. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5, margine entro il quale sono possibili solo e gli «spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute». Nel resto della giornata è comunque «fortemente raccomandato» di non spostarsi con mezzi pubblici o privati, fatta eccezione per «esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi». La visita ad abitazioni private è consentita una volta al giorno e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelli che già vivono nella casa, oltre ai minori di 14 anni e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Zona arancione. Non si può entrare o uscire dalle zone arancioni, sempre eccettuando motivi di lavoro, necessità e ritorno a domicilio/residenza, ma sono consentiti gl «spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita». È vietato spostarsi fuori dal proprio comune, salvo che per «esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune». Le regole del coprifuoco e delle visite ai privati sono identiche a quelle della zona gialla, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Zona rossa. Vietati tutti gli spostamenti in entrata, uscita e all’interno della regione, sempre con l’eccezione delle situazioni di lavoro, necessità/salute, degli spostamenti per assicurare la didattica e il rientro presso domicilio o residenza.
Spostamenti da e per l’estero.
Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”. A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.
Costituiscono parte integrante del DPCM 2 marzo 2021 gli stessi allegati dall’1 al 25 presenti nel precedente DPCM 14 gennaio 2021 a cui sono stati aggiunti gli ultimi 3 dal 26 al 28 dei quali il 26 ed il 27 si riferiscono agli spettacoli dal vivo ed ai Cinema. In definitiva gli allegati sono i seguenti:
· Allegato 1 – Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo
· Allegato 2 – Protocollo con le Comunità ebraiche italiane
· Allegato 3 – Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane
· Allegato 4 – Protocollo con le Comunità ortodosse
· Allegato 5 – Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh
· Allegato 6 – Protocollo con le Comunità Islamiche
· Allegato 7 – Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni
· Allegato 8 – Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19
· Allegato 9 – Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020
· Allegato 10 – Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020
· Allegato 11 – Misure per gli esercizi commerciali
· Allegato 12 – Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
· Allegato 13 – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri
· Allegato 14 – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
· Allegato 15 – Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico
· Allegato 16 – Linee guida per il trasporto scolastico dedicato
· Allegato 17 – Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera
· Allegato 18 – Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21
· Allegato 19 – Misure igienico-sanitarie
· Allegato 20 – Spostamenti da e per l’estero
· Allegato 21 – Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di sars-cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia
· Allegato 22 – Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie
· Allegato 23 – Commercio al dettaglio
· Allegato 24 – Servizi per la persona
· Allegato 25 – Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale
· Allegato 26 – Spettacoli dal vivo
· Allegato 27 – Cinema
· Allegato 28 – Protocollo per raggiungere una nave per l’imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio

DPCM 2marzo 2021