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Green Pass 2021

Controlli e responsabilità nella gestione dei certificati verdi Covid.

[…] Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, dal 6 agosto 2021 entreranno in vigore le regole d’uso del Green Pass già introdotto e regolamentato con il DPCM del 17 giugno 2021, per il quale occorreva un atto avente forza di legge per completarne la legittimazione. Approfondiremo la questione più avanti in questa disamina, considerando i quesiti che ci sono pervenuti in questi giorni in merito alla responsabilità di chi dovrà controllare il Green Pass.

Come abbiamo già anticipato tramite comunicazione sui nostri social (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e Telegram), sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di “passaporto vaccinale” ovvero:

  1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
  2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

Questa documentazione sarà richiesta per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti che toccano da vicino anche gli operatori della #filierabrassicola.

-Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;

-Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

-Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

-Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

-Sagre e fiere, convegni e congressi;

-Centri termali, parchi tematici e di divertimento;

-Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

-Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

-Concorsi pubblici.

Inoltre con il Green pass sarà possibile accedere alle sale d’attesa dei reparti ospedalieri. L’accesso – sospeso finora causa Covid – era stato di recente introdotto per le sale d’attesa di pronto soccorso e viene ora esteso a tutti i reparti ospedalieri, per gli accompagnatori di pazienti non affetti da Covid. 

Il green pass sarà necessario anche per entrare negli stadi e andare ai concerti. Nel DL viene stabilita la capienza al 50% negli impianti sportivi all’aperto e si potrà accedere solo con la certificazione vaccinale, o di guarigione entro i 6 mesi o il test entro le 48 ore. Nel dettaglio, per quanto riguarda “la partecipazione del pubblico – si legge nel testo del decreto – sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale”, in zona bianca, la capienza consentita “non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso”.

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Cambiano anche i parametri per i “passaggi di colore” delle regioni legati al rischio Covid:

Zona Gialla con occupazione dei posti letto nelle terapie intensive pari al 10% e ospedalizzazione del 15%, con le conseguenti restrizioni già definite nelle misure passate;

Zona Arancione con occupazione dei posti letto nelle terapie intensive pari al 20% e ospedalizzazione del 30%, con le conseguenti restrizioni già definite nelle misure passate;

Zona Rossa con occupazione dei posti letto nelle terapie intensive pari al 30% e ospedalizzazione del 40%, con le conseguenti restrizioni già definite nelle misure passate.

Treni e trasporti pubblici non sono al momento soggetti al Green pass per far entrare i passeggeri.

Le discoteche restano chiuse (e in prima battuta beneficeranno di un fondo da 20 milioni di euro come ristori).

Lo stato di emergenza è prorogato al 31 dicembre 2021.

Tornando al DPCM 17 giugno 2021, è bene rammentare che gli artt. 9 e 13 dello stesso, disciplinano le modalità dei controlli e chi è tenuto a farli. Il decreto-legge appena pubblicato – all’art. 3 – rimanda infatti allo stesso DPCM che pochi hanno compreso in maniera approfondita.

L’art. 9 del DPCM del 17 giugno 2021 prevede che:

  1. Le certificazioni verdi COVID-19 sono identificate attraverso un codice univoco alfanumerico munito delle caratteristiche descritte nell’allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
  2. Ai fini della verifica di autenticità, integrità e validità delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 13, è prevista l’apposizione di un codice a barre bidimensionale (QR code), generato con le caratteristiche e le modalità descritte nell’allegato D.

L’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021, invece, stabilisce che i controlli vanno effettuati tramite lettura del QR Code e i soggetti deputati alla verifica dei certificati. Nello specifico:

  1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
  2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
  3. a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
  4. b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
  5. c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati;
  6. d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati;
  7. e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonchè i loro delegati;
  8. f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati.
  9. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
  10. L’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.
  11. L’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.
  12. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti di cui all’art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

I trasgressori saranno puniti con l’applicazione di una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia del cliente. In caso di violazione reiterata per tre volte in tre giorni diversi, «l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni».

È in arrivo una nuova applicazione fornita dalla PA che si chiama VerificaC19. E’ stata sviluppata dal ministero della Salute per controllare i Green Pass. Chi verifica richiede la certificazione all’interessato, il quale mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). Basta inquadrare il codice sulla certificazione digitale per ottenere in risposta una spunta verde in caso affermativo o un segnale di divieto rosso nel caso in cui il pass non sia più valido, come quando un tampone è stato effettuato più di 48 ore prima del controllo.

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Decreto Sostegni 2021

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19

[…] Da qualche giorno è entrato in vigore il Decreto Sostegni (DL 41/2021) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2021.Tra le misure previste, si evidenziano quelle rivolte al settore agricolo.

Art. 19. Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell’acquacoltura
Modifica il primo comma dell’articolo 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, disponendo l’estensione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro anche per il periodo retributivo relativo al mese di gennaio 2021. Per tale disposizione è previsto lo stanziamento di risorse pari a 301 milioni di euro per il 2021.

Art. 39. Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura

E’ disposto l’incremento di 150 milioni di euro per l’anno 2021 della dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, istituito dall’articolo 1, comma 128, della legge di bilancio 2021. Tali misure saranno specificamente individuate mediante uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, i quali definiranno i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.

Nel decreto in esame, sono inoltre previste le misure a sostegno delle attività economiche.

Art. 1. Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA

E’ previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Rientrano, quali possibili beneficiari anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali ad eccezione dei soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della disposizione medesima, di coloro che hanno attivato la partita IVA dopo tale data, degli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR e degli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR. Il contributo spetta ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito.

L’importo del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021 e quello del 2019, così come avevamo anticipato, pari al:

a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. A scelta del contribuente, il contributo può essere erogato come contributo diretto, oppure riconosciuto sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24 e lo stesso non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

Art. 3. Fondo autonomi e professionisti

E’ disposto un incremento, pari a 1.500 milioni di euro, della dotazione finanziaria iniziale del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019 (articolo 1, comma 20, della legge n. 178/2020). La platea dei beneficiari del presente esonero è costituita dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, nonché dagli iscritti alle gestioni speciali dell’Ago. 

Fino al 28 maggio p.v.,  le aziende della filiera agroalimentare possono inoltrare la domanda per i contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni, da inoltrare sul sito dell’Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/) .

Aiuti di Stato

Recepito dal Governo il regime quadro per le misure degli aiuti di Stato adottate dalla Commissione Ue per l’emergenza Covid. Il nuovo tetto fissato per gli aiuti di Stato è di 270mila euro per ciascuna impresa del settore pesca e acquacoltura e di 225mila euro per ciascuna impresa che opera nel settore della produzione agricola. L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzione diretta, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni.

Comuni montani

Le aziende agricole possono essere coinvolte anche nel fondo che conta su un budget di 700 milioni per il 2021 destinato ai comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Le risorse sono destinate a soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni e servizi al pubblico e dunque rientrano in tale categoria anche le imprese agricole che esercitano le attività di vendita diretta e fornitura di servizi come agriturismi o enoturismi.

Canone Rai

Per il 2021 è ridotto del 30% il canone di abbonamento Rai per le strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande e dunque anche gli agriturismi.

Proroga esonero canone per concessione suolo pubblico

Proroga al 30 giugno per le concessioni e autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico o ampliamento di superfici funzionali all’attività di somministrazione di pasti e bevande.

Cassa integrazione

E’ concesso il trattamento di integrazione salariale degli operai agricoli (Cisoa), in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate da svolgere presso la stessa azienda, per un numero massimo di 120 giorni nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 La domanda per ottenere il Cisoa va presentata entro al fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione dell’attività. I giorni di cassa Covid richiesti non concorrono alla diminuzione delle giornate di Cisoa ordinaria eventualmente richieste o da richiedere e la procedura continua a non prevedere l’autorizzazione della commissione provinciale. Per quanto riguarda la Cigd il trattamento, limitatamente agli Otd è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Agevolazioni fiscali

Coinvolgono il settore anche gli interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione che allungano i tempi di notificazione delle cartelle di pagamento.

Decreto-legge n. 41/2021

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Legislazione News

Nuovo D.L. Draghi

Decreto Legge per il contenimento dell’emergenza pandemica.-

[…] E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2021 il primo decreto-legge Draghi che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In sintesi, il decreto dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostamenti tra diverse Regioni o Province autonome, salvo per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Fino al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.
Gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano invece consentiti, tra le 5.00 e le 22.00, in zona gialla all’interno della stessa Regione e in zona arancione all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti.
Nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini.
Il decreto in questione ridefinisce i parametri e introduce in maniera più fluida le denominazioni delle zone inserendo un comma all’art. 1 del decreto-legge del 16 maggio 2020, convertito con legge del 14 luglio 2020.
Nello specifico, è definita:
a) “Zona bianca”, le Regioni, di cui al comma 16-sexies, nei cui territori l’incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;
b) “Zona arancione”, le Regioni, di cui ai commi 16-quater e 16-quinquies, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonchè quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto;
c) “Zona rossa”, le Regioni di cui al comma16-quater, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato;
d) “Zona gialla” le Regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b), c).
DECRETO-LEGGE n. 15 del 23 febbraio 2021
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Agricoltura Comunicato stampa Comunicazione Filiera News

Comunicato Stampa

Continuiamo la corsa per la ripresa della filiera brassicola.

[…] Cari soci, amici e sostenitori,

il quadro attuale del comparto della filiera brassicola ci restituisce alcuni risultati, in relazione al mercato, tra loro contraddittori causati dall’andamento della crisi pandemica e dalla confusione interpretativa della copiosa legislazione in vigore che, anche alla luce della crisi di governo che si è aperta, lascia in sospeso quegli interventi di carattere economico e sociale necessari alla ripresa.
Come Associazione di categoria ci siamo posti tre obiettivi fondamentali: semplificare per ottenere i necessari risarcimenti economici, costruire progetti di filiera per generare lavoro come necessario motore di ogni impresa, e aiutare le Istituzioni a comporre un piano di sviluppo solido e continuativo.
E’ arrivato il momento di correre. Oggi il settore brassicolo non ha più tempo di perdersi nei meandri della frammentarietà identitaria e nemmeno nella rincorsa a piccoli interventi economici e rivoli di iniziative che si dileguano nello spazio di qualche settimana addirittura dopo due o tre giorni. Occorre pensare in grande per diventare grandi e crescere.
Riteniamo inefficace e anacronistico concentrarsi sulla creazione di nuovi codici Ateco da assegnare al settore brassicolo. La “scientificazione” di un comparto della filiera (nello specifico i birrifici artigianali) al solo scopo di ottenere piccoli ristori non coincide con la nostra visione di creazione e di sviluppo della filiera brassicola.
In merito, ci eravamo già espressi in modo chiaro lo scorso novembre 2020 attraverso un nostro comunicato stampa ripreso dai più importanti organi di comunicazione del settore.
Esistono ben due strumenti in carico al MEF che consentono di tracciare tutte le imprese e le partite IVA in termini di fatturato e che possono essere utilizzati agevolmente per parametrare il calo dello stesso in percentuale al fine di risarcire quei soggetti che a causa della chiusura forzata non riescono a coprire le spese fisse per tenere attiva l’azienda. Questi strumenti sono la fattura elettronica e la dichiarazione IVA che possono da subito determinare ad horas la situazione di ciascuna impresa rapportando la perdita di fatturato del 2020 con il 2019.
Il comma 627 della Legge di bilancio, consente infatti a Regioni, Province e Camere di Commercio, di erogare aiuti più generosi, ampliando la portata del “regime quadro” varato a maggio (con uno stanziamento di 9 miliardi di euro). La Commissione europea già da marzo 2020 aveva velocizzato i tempi per approvare il c.d. Temporary Framework in maniera che gli aiuti stanziati dai governi non fossero lesivi della concorrenza.
Nel documento della Commissione vengono indicate le diverse tipologie di aiuti (sussidi, garanzie, prestiti, ecc…) che gli Stati membri possono adottare con apposite norme nazionali, senza incorrere nella violazione del divieto di aiuto di Stato. Questo quadro normativo è stato emendato più volte da allora, da ultimo il 13 ottobre proprio con l’intensificarsi della pandemia. In quell’occasione è stato introdotto il paragrafo 3.12 (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) che consente di erogare contributi alle imprese che, tra il 1 marzo 2020 ed il 30 giugno 2021, hanno subito un calo del fatturato pari ad almeno il 30%. L’aiuto è pari al 70% (90% per le piccole e medie imprese) dei costi fissi non coperti. Per intenderci: poiché i costi fissi sono quelli che non variano in conseguenza dei ricavi, chi non ha fatturato nulla e continua a sostenere dei costi (atti, personale, manutenzioni periodiche, rate di leasing, ecc…) che si traducono così per intero in una perdita di bilancio, riceve un indennizzo fino al 90% di tale perdita. Entro il limite di 3 milioni di euro per impresa. In sostanza, è vero che le imprese rinunciano all’eventuale profitto ma, grazie a questo aiuto, riescono a chiudere il bilancio con una lieve perdita.
E’ necessario mettersi al lavoro ancora più alacremente. Non uniti ma compatti, propositivi e consapevoli degli sforzi che ci attendono, con conoscenza e con professionalità a sostegno di tutte le iniziative che i diversi soggetti organizzati stanno proponendo, senza denigrare o lanciare campagne negative contrarie alle singole iniziative.
Per questo Cervisia ha da sempre dato la propria disponibilità a collaborare e supportare altre Associazioni o attori di settore organizzati. Abbiamo il vantaggio di operare nella città che ospita le Istituzioni, a tutti i livelli, con la libertà di movimento che ci viene consentita dall’avere una sede operativa a Roma e la possibilità di avvicinare ancora di più le esigenze della categoria alle Amministrazioni che regolano la vita delle imprese.
Ed è anche per questo che da marzo 2020 ci siamo messi al servizio del settore seguendo gli iter legislativi, cercando di semplificare il più possibile tutti i provvedimenti emanati e dando strumenti e un supporto concreto agli imprenditori.
Oggi siamo di nuovo al lavoro per contribuire all’attuazione dell’art. 138 della legge di Bilancio 2021, che tratta il Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere agricole e gli interventi per la filiera brassicola, e per creare nuove aperture territoriali nelle Regioni e con gli Enti che sono fermamente interessati e motivati a supportare il comparto che necessita di una profonda trasformazione con un occhio più attento, iniziando dall’aspetto agroalimentare e imprenditoriale-agricolo.
La professionalità passa attraverso la conoscenza e la conoscenza ci permette di non commettere passi falsi e affrettati in un sistema già di per sé complesso e oggi ancora più caotico.
Uno spiraglio ci arriva dal cambio di passo governativo che sta avvenendo in questi giorni e certo non possiamo farci trovare impreparati e inconsapevoli delle nostre potenzialità.
Non esiste una formula vincente per la ripresa ma la ferma convinzione che occorrerà un grande sforzo e un grande impegno per non arrestare la corsa.