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Green Pass 2021

Controlli e responsabilità nella gestione dei certificati verdi Covid.

[…] Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, dal 6 agosto 2021 entreranno in vigore le regole d’uso del Green Pass già introdotto e regolamentato con il DPCM del 17 giugno 2021, per il quale occorreva un atto avente forza di legge per completarne la legittimazione. Approfondiremo la questione più avanti in questa disamina, considerando i quesiti che ci sono pervenuti in questi giorni in merito alla responsabilità di chi dovrà controllare il Green Pass.

Come abbiamo già anticipato tramite comunicazione sui nostri social (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e Telegram), sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di “passaporto vaccinale” ovvero:

  1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
  2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

Questa documentazione sarà richiesta per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti che toccano da vicino anche gli operatori della #filierabrassicola.

-Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;

-Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

-Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

-Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

-Sagre e fiere, convegni e congressi;

-Centri termali, parchi tematici e di divertimento;

-Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

-Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

-Concorsi pubblici.

Inoltre con il Green pass sarà possibile accedere alle sale d’attesa dei reparti ospedalieri. L’accesso – sospeso finora causa Covid – era stato di recente introdotto per le sale d’attesa di pronto soccorso e viene ora esteso a tutti i reparti ospedalieri, per gli accompagnatori di pazienti non affetti da Covid. 

Il green pass sarà necessario anche per entrare negli stadi e andare ai concerti. Nel DL viene stabilita la capienza al 50% negli impianti sportivi all’aperto e si potrà accedere solo con la certificazione vaccinale, o di guarigione entro i 6 mesi o il test entro le 48 ore. Nel dettaglio, per quanto riguarda “la partecipazione del pubblico – si legge nel testo del decreto – sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale”, in zona bianca, la capienza consentita “non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso”.

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Cambiano anche i parametri per i “passaggi di colore” delle regioni legati al rischio Covid:

Zona Gialla con occupazione dei posti letto nelle terapie intensive pari al 10% e ospedalizzazione del 15%, con le conseguenti restrizioni già definite nelle misure passate;

Zona Arancione con occupazione dei posti letto nelle terapie intensive pari al 20% e ospedalizzazione del 30%, con le conseguenti restrizioni già definite nelle misure passate;

Zona Rossa con occupazione dei posti letto nelle terapie intensive pari al 30% e ospedalizzazione del 40%, con le conseguenti restrizioni già definite nelle misure passate.

Treni e trasporti pubblici non sono al momento soggetti al Green pass per far entrare i passeggeri.

Le discoteche restano chiuse (e in prima battuta beneficeranno di un fondo da 20 milioni di euro come ristori).

Lo stato di emergenza è prorogato al 31 dicembre 2021.

Tornando al DPCM 17 giugno 2021, è bene rammentare che gli artt. 9 e 13 dello stesso, disciplinano le modalità dei controlli e chi è tenuto a farli. Il decreto-legge appena pubblicato – all’art. 3 – rimanda infatti allo stesso DPCM che pochi hanno compreso in maniera approfondita.

L’art. 9 del DPCM del 17 giugno 2021 prevede che:

  1. Le certificazioni verdi COVID-19 sono identificate attraverso un codice univoco alfanumerico munito delle caratteristiche descritte nell’allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
  2. Ai fini della verifica di autenticità, integrità e validità delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 13, è prevista l’apposizione di un codice a barre bidimensionale (QR code), generato con le caratteristiche e le modalità descritte nell’allegato D.

L’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021, invece, stabilisce che i controlli vanno effettuati tramite lettura del QR Code e i soggetti deputati alla verifica dei certificati. Nello specifico:

  1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
  2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
  3. a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
  4. b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
  5. c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati;
  6. d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati;
  7. e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonchè i loro delegati;
  8. f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati.
  9. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
  10. L’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.
  11. L’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.
  12. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti di cui all’art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

I trasgressori saranno puniti con l’applicazione di una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia del cliente. In caso di violazione reiterata per tre volte in tre giorni diversi, «l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni».

È in arrivo una nuova applicazione fornita dalla PA che si chiama VerificaC19. E’ stata sviluppata dal ministero della Salute per controllare i Green Pass. Chi verifica richiede la certificazione all’interessato, il quale mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). Basta inquadrare il codice sulla certificazione digitale per ottenere in risposta una spunta verde in caso affermativo o un segnale di divieto rosso nel caso in cui il pass non sia più valido, come quando un tampone è stato effettuato più di 48 ore prima del controllo.

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Nuovo D.L. Draghi

Decreto Legge per il contenimento dell’emergenza pandemica.-

[…] E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2021 il primo decreto-legge Draghi che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In sintesi, il decreto dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostamenti tra diverse Regioni o Province autonome, salvo per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Fino al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.
Gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano invece consentiti, tra le 5.00 e le 22.00, in zona gialla all’interno della stessa Regione e in zona arancione all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti.
Nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini.
Il decreto in questione ridefinisce i parametri e introduce in maniera più fluida le denominazioni delle zone inserendo un comma all’art. 1 del decreto-legge del 16 maggio 2020, convertito con legge del 14 luglio 2020.
Nello specifico, è definita:
a) “Zona bianca”, le Regioni, di cui al comma 16-sexies, nei cui territori l’incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;
b) “Zona arancione”, le Regioni, di cui ai commi 16-quater e 16-quinquies, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonchè quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto;
c) “Zona rossa”, le Regioni di cui al comma16-quater, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato;
d) “Zona gialla” le Regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b), c).
DECRETO-LEGGE n. 15 del 23 febbraio 2021